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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36205/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 11 novembre 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di bancarotta fuaudolenta, per più reati di cui all'art. 10-quater, comma 2, e 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 e per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto alle pagg. 82 e ss. della sentenza impugnata il Giudice di appello ha fornito adeguata motivazione in merito ai profili oggetto di gravame; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché invoca una lettura alternativa delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 11 novembre 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di bancarotta fuaudolenta, per più reati di cui all'art. 10-quater, comma 2, e 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 e per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto alle pagg. 82 e ss. della sentenza impugnata il Giudice di appello ha fornito adeguata motivazione in merito ai profili oggetto di gravame; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché invoca una lettura alternativa delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0
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