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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17125/2023

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022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33894/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2898/2019 depositata il06/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2898 del 06/05/2019 resa dalla Corte di Appello di Roma, che ha rigettato l’appello promosso dallo stesso avverso la sentenza n. 12851/2013 resa dal Tribunale di Roma, con la quale venne dichiarata la nullità della domanda giudiziale per violazione dell’art. 163 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

Il ricorrente riferisce, in punto di fatto, che, a fronte della attività professionale svolta in favore della signora [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla proposizione di due atti di precetto, ed inoltre in relazione all’attività svolta nel giudizio di opposizione R.G. 8059/06 proposto da [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni contro l’esecuzione azionata dalla Dominici, nonché alla riassunzione del giudizio R.G. 52520/2008 innanzi al Giudice di pace di Roma a seguito della sentenza di quest’ultimo n. 22089/2007, stante il mancato pagamento delle relative competenze, citò in giudizio la Dominici al fine di sentirla condannare al pagamento della somma emergente dagli atti di causa.

2. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della eccezione formulata dalla Dominici, dichiarò la nullità della domanda giudiziale, per violazione dell’art. 163, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., sulla base dei seguenti rilievi: (i) non risultava individuata la “cosa oggetto della domanda” nel senso che, pur risultando perspicuo che veniva richiesta la condanna al pagamento di somme in ragione dello svolgimento di attività professionale composita, non si indicava in alcun modo il petitum immediato, ossia il provvedimento che si invocava dall’organo giurisdizionale. (ii) Neppure in corso di causa vennero redatte memorie istruttorie al fine di specificare in concreto l’importo richiesto in pagamento, né venne indicato se lo stesso fosse invocato in ragione dell’adempimento di un accordo tra le parti ovvero se dovessero trovare applicazione le tariffe professionali vigenti. (iii) In detto quadro di carenza integrale di allegazione e prova relativamente all’oggetto immediato della domanda non poteva essere colmata la predetta (insormontabile) lacuna a mezzo di indicazione di profili innovativi in sede di scritti defensionali conclusivi (che, come è noto, sono predisposti meramente al fine di illustrare il thema decidendum e probandum sviluppato nel corso del giudizio)”.

3. In seguito all’impugnazione del Coppotelli, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2898 del 2019, oggetto di ricorso, ha rigettato l’appello.

La Corte territoriale ha ritenuto correttamente fondate le deduzioni del Tribunale in merito al fatto che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non venne indicato il petitumimmediato, limitandosi l’odierno ricorrente a fare generico riferimento al pagamento delle attività procuratorie (quindi non difensive) “in relazione alla quantità e qualità dell’opera professionale svolta”, con ciò omettendo di specificare la propria domanda e, per converso, rimettendo completamente al giudice di individuarla sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

4. Avverso la detta sentenza il Coppotelli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Dominici resiste con controricorso.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.

6. Il Pubblico Ministero non ha presen tato conclusioni scritte.

7. Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale insiste nella propria prospettazione.

C [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5., cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 12 preleggi, 1, 2, 3 e 24 Cost. – Nullità della senten za per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art.360 C.P.C. n. 5”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha confermato la decisione di nullità del libello introduttivo, ritenendo la motivazione in essa insita illegittima, illogica ed apparente, non essendo, a suo dire, percepibili le ragioni della decisione.

Assume il ricorrente che tanto il Tribunale, quanto la Corte d’Appello, avrebbero errato nell’analizzare il solo contenuto dell’atto, e non anche la documentazione allegata.

Al riguardo il ricorrente sottolinea come la produzione documentale in atti escluda l’indeterminatezza del petitum, considerata unica causa della nullità accertata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2956 c. c., 697 c. c. (sic, n.d.r.) e 324 cpc.”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata avendo essa errato, a suo dire, nel non aver ritenuto dovute le spese di precetto intimato alla compagnia Toro assicurazioni, nonché le spese di esecuzione nel procedimento R.g.e. 26120/2004.

Assume il ricorrente che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illegittima, nel non considerare la circostanza che il debitore (nello specifico, la Dominici, n.d.r.) che neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda, ammetterebbe implicitamente che l’obbligazione non è stata estinta, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto disattendere l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 cod. civ., sollevata dalla Dominici, poiché incompatibile.

Il ricorrente lamenta inoltre la circostanza che, avendo la Dominici contestato l’esistenza di un mandato in capo ad esso ricorrente, non avrebbe potuto trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione presuntiva da ella formulata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c con riguardo agli artt. 112 cpc”.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare la domanda di pagamento dell’attività formulata relativamente al procedimento conclusosi con la sentenza 22089/2007.

4. Preliminarmente, occorre considerare che, alla stregua di Cass., Sez.

Un., n. 3840 del 2007 l’unica motivazione censurabile con il ricorso per cassazione è quella con cui la corte capitolina ha confermato la valutazione del primo giudice circa la nullità dell’atto introduttivo della domanda.

A tale motivazione si riferisce il primo motivo ed esso è l’unico che si deve esaminare, giacché le motivazioni ulteriori rese sul merito della domanda ed oggetto degli altri due motivi lo sono state in carenza di potestas iudicandi. 5.Fatta questa precisazione, si rileva che l’intestazione del primo motivo, pur evocando il n. 3 ed il n. 4, denunciando che erroneamente il giudice di appello avrebbe confermato la nullità della domanda, è pertinente solo con riferimento al n. 4.

Non è pertinente, altresì, nemmeno quanto al vizio ai sensi del n. 5, giacché l’omesso esame di fatti rilevanti per la valutazione della sussistenza di un vizio di violazione di norma del procedimento è riconducibile sempre al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., atteso che la Corte di Cassazione, nel procedere al giudizio quanto alla violazione delle norme processuali, ivi comprese quelle evocate nei nn. 1 e 2 della stessa norma, deve necessariamente giudicare i fatti processuali rilevanti per l’applicazione delle dette norme.

6. Mette conto di rilevare che non può essere messo in discussione in questa sede il procedere dei giudici di merito, là dove il primo, cioè ilTribunale, di fronte alla nullità dell’atto introduttivo per violazione dei nn. 3 e 4, ma in realtà, del n. 4, vertendosi in tema di diritto c.d. eterodeterminato, identificato da fatti costitutivi e peraltro ragionando – come la corte di appello ambiguam ente - anche promiscuamente di petitum, ha omesso di ordinare all’attore il rinnovo della citazione, o meglio la sua integrazione, a norma del 5° comma dell’art. 164 cod. proc. civ., e la Corte territoriale, in mancanza di doglianza sul punto e comunque di richiesta di integrazione rivolta al primo giudice, omise di rilevarlo.

Tale omissione fu legittima. 4.2 Infatti, “ Se il giudice omette di ordinare l’integrazione o la rinnovazione d’una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, cod. proc. civ.), nonostante l’eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell’attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità.

Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva” (Cass., Sez.

III, 12/10/2021, n. 17408; conformi Cass., Sez.

Un., n. 8077/2012; Cass., Sez.

Un., n. 4557/2009). 4.3 Fatta l’indicata precisazione, la prima censura che il motivo contiene è quella di “motivazione apparente”, ma essa è priva di fondamento, là dove la pretesa apparenza non attinge la motivazione sulla nullità, bensì il fatto che ad essa si sia accompagnata il successivo esame del merito.

Tale esame come s’è detto, è stato compiuto dal giudice senza averne il potere, ed una volta rilevata la nullità con una motivazione che andava criticata essa dal ricorrente sotto il profilo della possibile apparenza e non lo è stata, ed anzi nemmeno viene considerata nella sua interezza, dato che si assumono come oggetto di critica solo alcune righe, peraltro, intervallate da puntini sospensivi.

Semmai, l’esame del merito condotto dalla corte territoriale, cioè i punti che essa ha esaminato, avrebbero dovuto essere assunti come oggetto di attività argomentativa volta a dimostrare e spiegare perché essi evidenziavano l’inesistenza della nullità della domanda.

La prima censura è, dunque, priva di fondamento.

5. La seconda censura assume che la nullità sarebbe stata dichiarata a torto, perché la nullità della citazione quanto all’oggetto della domanda non sussisterebbe se esso possa desumersi anche sulla base dei documenti prodotti. 5.1 La censura, nell’evocare d ue precedenti, li legge come se facessero riferimento alla mera indicazione della produzione dei documenti.

Ma essi si riferiscono, il primo, ai documenti richiamati e, il secondo, ai documenti allegati alludendo al contenuto complessivo della citazione.

Ora, l’illustrazione della censura si risolve solo nel riferire che erano stati indicati come prodotti documenti e, addirittura nel fare riferimento all’atteggiamento della controparte, ma è del tutto omissiva circa il richiamo del contenuto dei documenti nella citazione, richiamo che, per partecipare alla funzione individuatrice della domanda, esigeva argomentare sul significato delle produzioni.

La censura è priva di fondamento sulla base dei precedenti che vengono evocati e, in aggiunta, dei seguenti.

«Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”.

Infatti, i documenti - da indicare nell’atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti» (Cass., Sez.

III, 21/3/2013, n. 7115)».

E ancora, «In tema di domanda giudiziale, l’identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. » (Cass., Sez.

VI-3, 5/2/2109, n. 3363).

6. Il primo motivo è, dunque, infondato e, stante l’inammissibilità degli altri due per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve rigettarsi.

7. Le s pese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre gli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33894/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2898/2019 depositata il06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2898 del 06/05/2019 resa dalla Corte di Appello di Roma, che ha rigettato l’appello promosso dallo stesso avverso la sentenza n. 12851/2013 resa dal Tribunale di Roma, con la quale venne dichiarata la nullità della domanda giudiziale per violazione dell’art. 163 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Il ricorrente riferisce, in punto di fatto, che, a fronte della attività professionale svolta in favore della signora [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla proposizione di due atti di precetto, ed inoltre in relazione all’attività svolta nel giudizio di opposizione R.G. 8059/06 proposto da [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni contro l’esecuzione azionata dalla Dominici, nonché alla riassunzione del giudizio R.G. 52520/2008 innanzi al Giudice di pace di Roma a seguito della sentenza di quest’ultimo n. 22089/2007, stante il mancato pagamento delle relative competenze, citò in giudizio la Dominici al fine di sentirla condannare al pagamento della somma emergente dagli atti di causa. 2. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della eccezione formulata dalla Dominici, dichiarò la nullità della domanda giudiziale, per violazione dell’art. 163, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., sulla base dei seguenti rilievi: (i) non risultava individuata la “cosa oggetto della domanda” nel senso che, pur risultando perspicuo che veniva richiesta la condanna al pagamento di somme in ragione dello svolgimento di attività professionale composita, non si indicava in alcun modo il petitum immediato, ossia il provvedimento che si invocava dall’organo giurisdizionale. (ii) Neppure in corso di causa vennero redatte memorie istruttorie al fine di specificare in concreto l’importo richiesto in pagamento, né venne indicato se lo stesso fosse invocato in ragione dell’adempimento di un accordo tra le parti ovvero se dovessero trovare applicazione le tariffe professionali vigenti. (iii) In detto quadro di carenza integrale di allegazione e prova relativamente all’oggetto immediato della domanda non poteva essere colmata la predetta (insormontabile) lacuna a mezzo di indicazione di profili innovativi in sede di scritti defensionali conclusivi (che, come è noto, sono predisposti meramente al fine di illustrare il thema decidendum e probandum sviluppato nel corso del giudizio)”. 3. In seguito all’impugnazione del Coppotelli, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2898 del 2019, oggetto di ricorso, ha rigettato l’appello. La Corte territoriale ha ritenuto correttamente fondate le deduzioni del Tribunale in merito al fatto che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non venne indicato il petitumimmediato, limitandosi l’odierno ricorrente a fare generico riferimento al pagamento delle attività procuratorie (quindi non difensive) “in relazione alla quantità e qualità dell’opera professionale svolta”, con ciò omettendo di specificare la propria domanda e, per converso, rimettendo completamente al giudice di individuarla sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. 4. Avverso la detta sentenza il Coppotelli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Dominici resiste con controricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. 6. Il Pubblico Ministero non ha presen tato conclusioni scritte. 7. Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale insiste nella propria prospettazione. C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5., cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 12 preleggi, 1, 2, 3 e 24 Cost. – Nullità della senten za per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art.360 C.P.C. n. 5”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha confermato la decisione di nullità del libello introduttivo, ritenendo la motivazione in essa insita illegittima, illogica ed apparente, non essendo, a suo dire, percepibili le ragioni della decisione. Assume il ricorrente che tanto il Tribunale, quanto la Corte d’Appello, avrebbero errato nell’analizzare il solo contenuto dell’atto, e non anche la documentazione allegata. Al riguardo il ricorrente sottolinea come la produzione documentale in atti escluda l’indeterminatezza del petitum, considerata unica causa della nullità accertata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2956 c. c., 697 c. c. (sic, n.d.r.) e 324 cpc.”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata avendo essa errato, a suo dire, nel non aver ritenuto dovute le spese di precetto intimato alla compagnia Toro assicurazioni, nonché le spese di esecuzione nel procedimento R.g.e. 26120/2004. Assume il ricorrente che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illegittima, nel non considerare la circostanza che il debitore (nello specifico, la Dominici, n.d.r.) che neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda, ammetterebbe implicitamente che l’obbligazione non è stata estinta, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto disattendere l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 cod. civ., sollevata dalla Dominici, poiché incompatibile. Il ricorrente lamenta inoltre la circostanza che, avendo la Dominici contestato l’esistenza di un mandato in capo ad esso ricorrente, non avrebbe potuto trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione presuntiva da ella formulata. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c con riguardo agli artt. 112 cpc”. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare la domanda di pagamento dell’attività formulata relativamente al procedimento conclusosi con la sentenza 22089/2007. 4. Preliminarmente, occorre considerare che, alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007 l’unica motivazione censurabile con il ricorso per cassazione è quella con cui la corte capitolina ha confermato la valutazione del primo giudice circa la nullità dell’atto introduttivo della domanda. A tale motivazione si riferisce il primo motivo ed esso è l’unico che si deve esaminare, giacché le motivazioni ulteriori rese sul merito della domanda ed oggetto degli altri due motivi lo sono state in carenza di potestas iudicandi. 5.Fatta questa precisazione, si rileva che l’intestazione del primo motivo, pur evocando il n. 3 ed il n. 4, denunciando che erroneamente il giudice di appello avrebbe confermato la nullità della domanda, è pertinente solo con riferimento al n. 4. Non è pertinente, altresì, nemmeno quanto al vizio ai sensi del n. 5, giacché l’omesso esame di fatti rilevanti per la valutazione della sussistenza di un vizio di violazione di norma del procedimento è riconducibile sempre al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., atteso che la Corte di Cassazione, nel procedere al giudizio quanto alla violazione delle norme processuali, ivi comprese quelle evocate nei nn. 1 e 2 della stessa norma, deve necessariamente giudicare i fatti processuali rilevanti per l’applicazione delle dette norme. 6. Mette conto di rilevare che non può essere messo in discussione in questa sede il procedere dei giudici di merito, là dove il primo, cioè ilTribunale, di fronte alla nullità dell’atto introduttivo per violazione dei nn. 3 e 4, ma in realtà, del n. 4, vertendosi in tema di diritto c.d. eterodeterminato, identificato da fatti costitutivi e peraltro ragionando – come la corte di appello ambiguam ente - anche promiscuamente di petitum, ha omesso di ordinare all’attore il rinnovo della citazione, o meglio la sua integrazione, a norma del 5° comma dell’art. 164 cod. proc. civ., e la Corte territoriale, in mancanza di doglianza sul punto e comunque di richiesta di integrazione rivolta al primo giudice, omise di rilevarlo. Tale omissione fu legittima. 4.2 Infatti, “ Se il giudice omette di ordinare l’integrazione o la rinnovazione d’una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, cod. proc. civ.), nonostante l’eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell’attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva” (Cass., Sez. III, 12/10/2021, n. 17408; conformi Cass., Sez. Un., n. 8077/2012; Cass., Sez. Un., n. 4557/2009). 4.3 Fatta l’indicata precisazione, la prima censura che il motivo contiene è quella di “motivazione apparente”, ma essa è priva di fondamento, là dove la pretesa apparenza non attinge la motivazione sulla nullità, bensì il fatto che ad essa si sia accompagnata il successivo esame del merito. Tale esame come s’è detto, è stato compiuto dal giudice senza averne il potere, ed una volta rilevata la nullità con una motivazione che andava criticata essa dal ricorrente sotto il profilo della possibile apparenza e non lo è stata, ed anzi nemmeno viene considerata nella sua interezza, dato che si assumono come oggetto di critica solo alcune righe, peraltro, intervallate da puntini sospensivi. Semmai, l’esame del merito condotto dalla corte territoriale, cioè i punti che essa ha esaminato, avrebbero dovuto essere assunti come oggetto di attività argomentativa volta a dimostrare e spiegare perché essi evidenziavano l’inesistenza della nullità della domanda. La prima censura è, dunque, priva di fondamento. 5. La seconda censura assume che la nullità sarebbe stata dichiarata a torto, perché la nullità della citazione quanto all’oggetto della domanda non sussisterebbe se esso possa desumersi anche sulla base dei documenti prodotti. 5.1 La censura, nell’evocare d ue precedenti, li legge come se facessero riferimento alla mera indicazione della produzione dei documenti. Ma essi si riferiscono, il primo, ai documenti richiamati e, il secondo, ai documenti allegati alludendo al contenuto complessivo della citazione. Ora, l’illustrazione della censura si risolve solo nel riferire che erano stati indicati come prodotti documenti e, addirittura nel fare riferimento all’atteggiamento della controparte, ma è del tutto omissiva circa il richiamo del contenuto dei documenti nella citazione, richiamo che, per partecipare alla funzione individuatrice della domanda, esigeva argomentare sul significato delle produzioni. La censura è priva di fondamento sulla base dei precedenti che vengono evocati e, in aggiunta, dei seguenti. «Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”. Infatti, i documenti - da indicare nell’atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti» (Cass., Sez. III, 21/3/2013, n. 7115)». E ancora, «In tema di domanda giudiziale, l’identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. » (Cass., Sez. VI-3, 5/2/2109, n. 3363). 6. Il primo motivo è, dunque, infondato e, stante l’inammissibilità degli altri due per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve rigettarsi. 7. Le s pese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre gli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
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