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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34940/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza dell'8 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera, emessa il 27 maggio 2021, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen. (capo 1); 110, 624-bis, 625, n. 5, cod. pen., uniti in continuazione con l'art. 628 cod. pen.

Rilevato che il ricorso, il cui unico motivo genericamente censura la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; Considerato dunque, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza dell'8 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera, emessa il 27 maggio 2021, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen. (capo 1); 110, 624-bis, 625, n. 5, cod. pen., uniti in continuazione con l'art. 628 cod. pen. Rilevato che il ricorso, il cui unico motivo genericamente censura la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; Considerato dunque, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34940/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris