CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 19092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 35541-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2597/2018 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecco che l’aveva condannata al pagamento integrale dei buoni postali sottoscritti il 2/1/1984 e il 19/1/1984 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduta, con clausola di facoltà di pari rimborso.Ric. 2018n. 35541, Sez. 1 , CC del 1° giugno 202 3 1.2. LaCorte, in particolare, dopo aver evidenziato c he , trattandosi di buoni emessi nel 1984, gli stessi, nonostante l’abrogazione disposta ad opera del d.m. 19/12/2000, sono regolati dalle disposizioni previste dal d.P.R. n. 156/1973 e dal regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 256/1989, ha ritenuto che il rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, con clausola di facoltà di pari rimborso,una delle quali sia deceduta, viene eseguito a vista presso l’ufficio di emissione ma, a norma degli artt. 203 e 208 del d.P.R. n. 256/1989, senza che sia a tal fine necessaria, come invece pretendeva [OSCURATO:PERSONA], la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, richiesta, invece, dall’art. 187 dello stesso regolamento per il rimborso a saldo del credito del libretto in caso di decesso di uno o più cointestatari. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 5/12/2018, ha chiesto, per due motivi , la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamenta ndo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 178 e 182 del d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 203 e 208 del d.P.R. n. 256/1989 nonché degli artt. 113 c.p. e 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone una delle quali sia deceduta,viene eseguito a vista senza che sia a tal fine necessaria la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, in forza dell’art. 203 del d.P.R. n. 2 56/19 89 , la Ric. 2018n. 35541, Sez. 1 , CC del 1° giugno 202 3 disciplina applicabile ai buoni in esame è quella dettata per i libretti di risparmio dall’art. 187 del d.P.R. n. 256cit., il quale prescrive che il rimborso viene eseguito solo previo rilascio di una quietanza sottoscritta da tutti gli aventi diritto, e cioè i cointestatari viventi e gli eredi dei cointestatari deceduti. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 178 e 182 del d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 203, 208, 184, 187 e 16 del d.P.R. n. 256/1989 nonché degli artt. 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone una delle quali sia deceduta viene eseguito a vista senza che sia a tal fine necessaria la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, omettendo, tuttavia, di considerare che, in caso di decesso di uno dei cointestatari, la clausola di pari facoltà di rimborso diventa inefficace e che, pertanto, il rimborso può essere eseguito solo previa quietanza di tutti gli aventi diritto, e cioè degli eredi della cointestataria deceduta. 5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 5.2. Questa Corte, infatti, con la sentenza n. 24639 del 2021, ha ritenuto(così superando il diverso indirizzo sostenuto da Cass. n. 11137 del 2020)che l’ applicabilit ̀ dell ’ art . 187 del d.P.R. n. 256/1989, concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell’articolo 203 dello stesso decreto, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dev’essere senz’altro esclusa, affermando il diverso principio, che il collegio condivide, secondo il quale, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “parifacoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è Ric. 2018n. 35541, Sez. 1 , CC del 1° giugno 202 3 legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art.187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista”e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina. 6. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. 7. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata. 8. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello s