CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 42266/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].° E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 18/01/202 .1, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 14/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela, presentata dalla Compagnia assicuratrice il 20.5.2016 mentre già dal 7.4.2015 il sinistro era stato giudicato non liquidabile dalla Compagnia medesima. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità, quali dichiarazioni stragiudiziali, delle affermazioni fatte dalle parti al perito assicurativo antecedentemente alla instaurazione del procedimento penale; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62bis e 133 CP: immotivato è il diniego delle generiche e la pena è irragionevole; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale, decisione che non tiene conto delle condizioni economiche dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, portante censure non precedentemente sollevate in appello e comunque manifestamente infondate. Il primo motivo si incentro su un profilo (lettera della Compagnia in data 7.4.2015) che non figura menzionato nella sentenza d'appello, la quale invece sostiene la tempestività della querela in base alla data di ricezione, da parte della Compagnia medesima, della relazione tecnica della società di investigazioni; profilo quest'ultimo ignorato dal ricorso, che dunque risulta aspecifico sul punto. Il secondo motivo è pure aspecifico e si sottrae alla doverosa prova di resistenza; invero, fermo restando che il Collegio condivide gli arresti giurisprudenziali richiamati dalla Corte territoriale a proposito della utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore assicurativo precedentemente all'avvio del procedimento penale (cfr. richiamo a Cass., 13110\2019; Cass., 1731\2017) , il ricorso comunque non considera che la prova di reità è fondata anche sul rilievo della incompatibilità con la denuncia dei danni rilevati sui veicoli nonché sul contenuto della registrazione di una telefonata al 118. Tutti gli altri motivi di ricorso non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 I