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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24014/2026

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nanza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 10 dicembre 2024, la Corte di appello di Bari, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta ex art. 671 cod.proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:- Sentenza del Tribunale di Sondrio del 18.10.2019,irrevocabile il 5.12.2019 relativa a reati di ricettazione (commesso inluogo ignoto in epoca successiva e prossima al 26.2.2011) e di truffa(commesso in Bormio il 26.2.2011);- Sentenza del Tribunale di Modena dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 22.2.2023, relativa al reato di truffa commesso inConcordia sulla Secchia il 12.10.2010nonché tra questi e quelli già riuniti sotto il vincolo dellacontinuazione in forza di precedenti ordinanze, individuando il reato piùgrave in quello giudicato dalla Corte di appello di Ancona il 17.10.2019oppure, in subordine, tra i reati di cui alle menzionate sentenze e quellioggetto delle ordinanze emessa da altri giudici dell’esecuzione di Fermo,Padova e Forlì per reati della stessa indole.Osservava che l’istante non aveva provveduto ad indicare in manieraspecifici gli indici dai quali desumere l’identità del disegno criminoso tra ireati oggetto delle due sentenze che erano stati commessi a circa quattromesi di distanza l’uno dall’altro e in luoghi non contigui.Con riferimento alla domanda di continuazione con reati già unificatisotto il vincolo di cui all’art. 81 cpv cod. pen., evidenziava che l’istantenon aveva illustrato gli elementi dai quali desumere l’unità delladeterminazione criminosa rispetto ai reati oggetto della sentenza dellaCorte di appello di Ancona, né con quelli oggetto delle menzionateordinanze pronunciate dai giudici dell’esecuzione di Fermo, Padova e Forlì.Osservava, in proposito, che non poteva ritenersi sufficiente a ritenere ireati unificati in continuazione la circostanza che fossero tutti reati controil patrimonio, evincendosi da ciò che i reati erano, in realtà, frutto di unascelta di vita, come si evinceva dal fatto che erano stati posti in essere sututto il territorio nazionale in un ampio lasso di tempo (quadriennio 2007-2011).2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Censura la decisione per essersi fondatasull’erroneo presupposto della mancata allegazione degli elementi sintomaticidella identità di disegno criminoso.

Rileva che, invece, nell’istanza si eraevidenziato che i reati, commessi tra il 2007 e il 2013, in modo ininterrotto,costituivano attuazione di una preordinata e programmata serie di truffe,ricettazioni, appropriazioni indebite e falsi, poste in essere su tutto il territorionazionale, con il medesimo modus operandi, al fine di ottenere la disponibilità diautovetture (per lo più prese a noleggio), inducendo il proprietario in errore inordine alla sua solvibilità mediante pagamento con assegni falsi o presentandosisotto falso nome.Evidenzia che l’unità del disegno criminoso è stato già riconosciuto con leordinanze del giudice dell’esecuzione di Fermo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ai reaticommessi dal 2007 al 2011, del 12.12.2023 dal giudice dell’esecuzione diPadova, relativa ai reati commessi dal 2007 al 2011 e dal 2012 al 2013, del21.6.2024 dal giudice dell’esecuzione di Forlì e che con dette ordinanzel’ordinanza impugnata non si sia confrontata, in tal modo violando il principio dilegittimità secondo il quale il giudice dell’esecuzione non può trascurare una giàriconosciuta continuazione, salvo dimostrazione di specifiche e significativeragioni in forza delle quali i reati in oggetto non possano essere ricondotti aquell’unitaria ideazione.Contesta, altresì, che il lasso di tempo di quattro mesi possa ostare alriconoscimento di una ideazione unitaria e valuta come non significativa ladistanza territoriale, ribadendo che erano, invece, rimasti inesplorati gli ulterioriindici sintomatici della identità di disegno criminoso, quali enucleati dallagiurisprudenza di legittimità.Conclusivamente, chiede l’annullamento dell’ordinanza sia nella parte in cuinon ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle menzionatesentenze sia tra questi e quelli già unificate dal Tribunale di Forlì, Fermo ePadova.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve preliminarmente osservarsi che, ai f ini delriconoscimento del vincolo della continuazione, i singoli reati devonopresentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia purea grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberatenelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni dellavolontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione,sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegnocriminoso.

La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevoledi un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacitàa delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di unsingolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate -investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriorialla condotta.

Gli elementi indicatori del vincolo della continuazionesono stati individuati in plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez.

U,n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nella omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nellesingole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità enelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Launicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condottecriminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredei reati.Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singoleazioni criminose, questa Corte ha affermato che «In temadi continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sucui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizionipreviste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi,quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deveritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali».

E infatti, «unconsistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo,salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice diuna attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalitàcircoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.)Quanto alla circostanza che tra taluni dei reati sia stato giàriconosciuto il vincolo della continuazione questa Corte con pronunciarecente, ma espressione di indirizzo costante (Sez. 1, n. 2867dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285809-01; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Rv.271903-01), ha affermato che «In tema di continuazione in sedeesecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento delvincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arcotemporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quellicostituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di nonaccoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in uncontesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenutoa motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazioneeffettuata dal giudice di merito», principio valevole, per identità diratio, anche nel caso in cui il riconoscimento del vincolo sia avvenutoin sede esecutiva.

In proposito si è affermato che «In tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice nonpuò trascurare una precedete valutazione positiva operata, in fase diesecuzione, relativamente ad alcuni reati per i quali sia chiestal’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazionedell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggettodella richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno»(Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, Rv. 285790-01).2.

Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, il Giudicedell'esecuzione non si è adeguatamente confrontato con il temadell'avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazionetra fatti già giudicati, argomento devoluto con l'istanza ex art. 671cod. proc. pen.

In quella sede, infatti, era stato introdotto il temadell'avvenuto riconoscimento del vincolo tra altri reati omologhi, giàritenuti avvinti dalla continuazione in sede esecutiva, tra i quali siinserirebbero, nella prospettazione del ricorrente, i fatti di cui allesentenze oggetto dell’istanza, prossimi sia punto di vista temporale,sia sotto il profilo della natura dei reati: i fatti-reato per i quali ilricorrente formula l’istanza, sono stati commessi nel febbraio 2011 enell’ottobre 2010, ovvero in epoca prossima e intermedia a quella dicommissione dei reati già unificati dal vincolo della continuazione conl’ordinanza del Tribunale di Fermo del 10.2.2021, del Tribunale diPadova del 12.12.2024 e del Tribunale di Forlì del 21.6.2024.L’ordinanza impugnata non si è specificamente confrontata contale tema, e non ha chiarito i motivi specifici per i quali non possonoestendersi ai reati oggetto dell’odierna istanza, i medesimi criteri chehanno consentito di unificare le numerose altre analoghe fattispecie.3.

Si impone, pertanto, l 'annul lamento con r inviodell'impugnata ordinanza perché la Corte di appello di Bari, in diversapersona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), nella pienaautonomia della valutazione ma in ossequio ai principi di diritto quiribaditi, esamini il tema introdotto con l'istanza di continuazioneconcernente l'avvenuto riconoscimento del vincolo, in sede esecutiva,tra fatti omologhi già giudicati, tra i quali, temporalmente, sonoricompresi anche quelli per i quali pende il presente procedimento.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10 dicembre 2024, la Corte di appello di Bari, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta ex art. 671 cod.proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:- Sentenza del Tribunale di Sondrio del 18.10.2019,irrevocabile il 5.12.2019 relativa a reati di ricettazione (commesso inluogo ignoto in epoca successiva e prossima al 26.2.2011) e di truffa(commesso in Bormio il 26.2.2011);- Sentenza del Tribunale di Modena dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 22.2.2023, relativa al reato di truffa commesso inConcordia sulla Secchia il 12.10.2010nonché tra questi e quelli già riuniti sotto il vincolo dellacontinuazione in forza di precedenti ordinanze, individuando il reato piùgrave in quello giudicato dalla Corte di appello di Ancona il 17.10.2019oppure, in subordine, tra i reati di cui alle menzionate sentenze e quellioggetto delle ordinanze emessa da altri giudici dell’esecuzione di Fermo,Padova e Forlì per reati della stessa indole.Osservava che l’istante non aveva provveduto ad indicare in manieraspecifici gli indici dai quali desumere l’identità del disegno criminoso tra ireati oggetto delle due sentenze che erano stati commessi a circa quattromesi di distanza l’uno dall’altro e in luoghi non contigui.Con riferimento alla domanda di continuazione con reati già unificatisotto il vincolo di cui all’art. 81 cpv cod. pen., evidenziava che l’istantenon aveva illustrato gli elementi dai quali desumere l’unità delladeterminazione criminosa rispetto ai reati oggetto della sentenza dellaCorte di appello di Ancona, né con quelli oggetto delle menzionateordinanze pronunciate dai giudici dell’esecuzione di Fermo, Padova e Forlì.Osservava, in proposito, che non poteva ritenersi sufficiente a ritenere ireati unificati in continuazione la circostanza che fossero tutti reati controil patrimonio, evincendosi da ciò che i reati erano, in realtà, frutto di unascelta di vita, come si evinceva dal fatto che erano stati posti in essere sututto il territorio nazionale in un ampio lasso di tempo (quadriennio 2007-2011).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Censura la decisione per essersi fondatasull’erroneo presupposto della mancata allegazione degli elementi sintomaticidella identità di disegno criminoso. Rileva che, invece, nell’istanza si eraevidenziato che i reati, commessi tra il 2007 e il 2013, in modo ininterrotto,costituivano attuazione di una preordinata e programmata serie di truffe,ricettazioni, appropriazioni indebite e falsi, poste in essere su tutto il territorionazionale, con il medesimo modus operandi, al fine di ottenere la disponibilità diautovetture (per lo più prese a noleggio), inducendo il proprietario in errore inordine alla sua solvibilità mediante pagamento con assegni falsi o presentandosisotto falso nome.Evidenzia che l’unità del disegno criminoso è stato già riconosciuto con leordinanze del giudice dell’esecuzione di Fermo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ai reaticommessi dal 2007 al 2011, del 12.12.2023 dal giudice dell’esecuzione diPadova, relativa ai reati commessi dal 2007 al 2011 e dal 2012 al 2013, del21.6.2024 dal giudice dell’esecuzione di Forlì e che con dette ordinanzel’ordinanza impugnata non si sia confrontata, in tal modo violando il principio dilegittimità secondo il quale il giudice dell’esecuzione non può trascurare una giàriconosciuta continuazione, salvo dimostrazione di specifiche e significativeragioni in forza delle quali i reati in oggetto non possano essere ricondotti aquell’unitaria ideazione.Contesta, altresì, che il lasso di tempo di quattro mesi possa ostare alriconoscimento di una ideazione unitaria e valuta come non significativa ladistanza territoriale, ribadendo che erano, invece, rimasti inesplorati gli ulterioriindici sintomatici della identità di disegno criminoso, quali enucleati dallagiurisprudenza di legittimità.Conclusivamente, chiede l’annullamento dell’ordinanza sia nella parte in cuinon ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle menzionatesentenze sia tra questi e quelli già unificate dal Tribunale di Forlì, Fermo ePadova.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve preliminarmente osservarsi che, ai f ini delriconoscimento del vincolo della continuazione, i singoli reati devonopresentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia purea grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberatenelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni dellavolontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione,sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegnocriminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevoledi un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacitàa delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di unsingolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate -investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriorialla condotta. Gli elementi indicatori del vincolo della continuazionesono stati individuati in plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U,n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nella omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nellesingole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità enelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Launicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condottecriminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredei reati.Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singoleazioni criminose, questa Corte ha affermato che «In temadi continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sucui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizionipreviste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi,quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deveritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «unconsistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo,salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice diuna attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalitàcircoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.)Quanto alla circostanza che tra taluni dei reati sia stato giàriconosciuto il vincolo della continuazione questa Corte con pronunciarecente, ma espressione di indirizzo costante (Sez. 1, n. 2867dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285809-01; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Rv.271903-01), ha affermato che «In tema di continuazione in sedeesecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento delvincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arcotemporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quellicostituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di nonaccoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in uncontesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenutoa motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazioneeffettuata dal giudice di merito», principio valevole, per identità diratio, anche nel caso in cui il riconoscimento del vincolo sia avvenutoin sede esecutiva. In proposito si è affermato che «In tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice nonpuò trascurare una precedete valutazione positiva operata, in fase diesecuzione, relativamente ad alcuni reati per i quali sia chiestal’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazionedell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggettodella richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno»(Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, Rv. 285790-01).2. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, il Giudicedell'esecuzione non si è adeguatamente confrontato con il temadell'avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazionetra fatti già giudicati, argomento devoluto con l'istanza ex art. 671cod. proc. pen. In quella sede, infatti, era stato introdotto il temadell'avvenuto riconoscimento del vincolo tra altri reati omologhi, giàritenuti avvinti dalla continuazione in sede esecutiva, tra i quali siinserirebbero, nella prospettazione del ricorrente, i fatti di cui allesentenze oggetto dell’istanza, prossimi sia punto di vista temporale,sia sotto il profilo della natura dei reati: i fatti-reato per i quali ilricorrente formula l’istanza, sono stati commessi nel febbraio 2011 enell’ottobre 2010, ovvero in epoca prossima e intermedia a quella dicommissione dei reati già unificati dal vincolo della continuazione conl’ordinanza del Tribunale di Fermo del 10.2.2021, del Tribunale diPadova del 12.12.2024 e del Tribunale di Forlì del 21.6.2024.L’ordinanza impugnata non si è specificamente confrontata contale tema, e non ha chiarito i motivi specifici per i quali non possonoestendersi ai reati oggetto dell’odierna istanza, i medesimi criteri chehanno consentito di unificare le numerose altre analoghe fattispecie.3. Si impone, pertanto, l 'annul lamento con r inviodell'impugnata ordinanza perché la Corte di appello di Bari, in diversapersona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), nella pienaautonomia della valutazione ma in ossequio ai principi di diritto quiribaditi, esamini il tema introdotto con l'istanza di continuazioneconcernente l'avvenuto riconoscimento del vincolo, in sede esecutiva,tra fatti omologhi già giudicati, tra i quali, temporalmente, sonoricompresi anche quelli per i quali pende il presente procedimento. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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