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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28834/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2727/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 00212350235, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via dei [OSCURATO:PERSONA] n.20 controricorrente avverso la sentenza n. 2456/2021 della Corte d’appello di Venezia depositata il 28-9-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative – attività di cava- determinazione della sanzione R.G.2727/2022 C.C. 3-10-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza-ingiunzione di data 28-7-2016 il Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Verona ingiunse, per quanto ancora interessa,a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle rispettive qualità di trasgressore in quanto Presidente del consiglio di amministrazione della società e società obbligata in solido, il pagamento di Euro 536.274,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33 co. 2 legge Regione Veneto 7-12-1982 n.44, accertatacon verbale del 17-12-2012; la violazione era riferita al fatto che la società, in difformità del progetto a utorizzato dalla Giunta regionale, aveva asportato dalla cava denominata ‘[OSCURATO:PERSONA]’ di Montecchia di Crosara 6790 mc. di materiale roccioso, di cui 5772 mc costituiti da basalto colonnare e 1018 mc. costituiti da basaltodi colata e materiali fini.La sanzione era stata determinata ai sensi dell’art. 33 co.2 legge Regione Veneto n. 44/1982, secondo cui,nel testo all’epoca vigente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o concessionela sanzione amministrativa era « pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità…».Quanto al basalto di colonna, la sanzione era stata calcolata mediante assimilazione del materiale alla voce “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” di cui al prezziario della Camera di commercio, in base al prezzo di Euro/mc 14,85; quanto al basalto di colata, la sanzione era stata calcolata mediante assimilazione alla voce “cappellaccio” del prezziario CCIAA, in base al prezzo di Euro/mc 3,60. [OSCURATO:PERSONA] eBasalti [OSCURATO:SOCIETA]. proposero opposizione all’ordinanza-ingiunzione, che il Tribunale di Verona rigettò con sentenza n. 2456/2019, ritenendo infondato il motivo di opposizione incentrato sull’erroneità della quantificazionedella sanzione applicata.2.Gli originari opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposero appello, che la Corte d’appello di Verona ha accolto con la sentenza n. 2456 depositata il 25-11-2021.

Premesso che non vi erano state contestazioni sul basal to di colata, la sentenza, a fronte del dato che nel listino della Camera di commercio in vigore al momento della conclusione dell’accertamento non vi era la voce “basalto di colonna” o “pietrame basaltico”, ha escluso che il giudice di primo grado avesse esattamente recepito la valutazione della Provincia, che sulla base di quel listino aveva assimilato il valore del materiale a quello del “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa”.

Ha rilevato che la prospettazione della Provincia era in insanabile contrasto con il dato che nel listino successivo n. 1/2013 della stessa Camera di Commercio per la voce “pietrame basaltico grezzo non lavorato” era stato indicato un valore al mc di Euro 3,15 e perciò inferiore di circa quattro volte a quello applicato; alla stregua di quel listino poteva ritenersi che il valore commerciale per il “pietrisco di roccia basaltica” fosse dell’ordine di Euro 3,15 al mc, in quanto la differenza di valore rispetto al materiale con il quale era stata eseguita l’assimilazione non era giustificabile in ragione del tempo ristrettissimo intercorso tra i due bollettini e del dato che i due bollettini per il “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” recavano lo stesso prezzo di Euro 14,85 al mc.

Di conseguenza , ritenuto applicabile alla fattispecie il listino n. 1/2013 che aveva introdotto la specifica voce,la sentenza ha concluso che la sanzione era estinta per effetto del pagamento in misura ridotta effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base del prezzo di Euro 4,20 mc per il basalto di colonna e sulla base del prezzo di Euro 3,60 mc per il basalt o di colata; per l’effetto ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, compensando le spese di lite di entrambi i gradi.3.Con attonotificato il 24-1-2022 Provincia di Verona ha proposto tempestivo ricorsoper cassazione avverso la sentenza, notificata il 26 - 11-2021, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativ a .

All’esito della camera di consigliodel giorno 3-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e o falsa applicazione della legge (art. 18 e 16 L. n. 689/1981; art. 33 L.R.

Veneto n. 44/1982), nonché violazione del principio tempus regit actum, in relazione all’art. 360, co. 1, punto 3 c.p.c.” la Provincia ricorrente censura la sentenza impugnata per avere applicato il listino della Camera di Commercio n.1/2013, posteriore all’accertamento dell’illecito, discostandosi da propria precedente pronuncia.

Evidenzia che,secondo l’impostazione della legge regionale veneta n. 44/1982, i mercuriali della Camera di Commercio costituiscono l’unico riferimento per la determinazione della sanzione amministrativa, che anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori si applica il principio tempus regit actum, che il momento nel quale deve procedersi alla quantificazione della sanzione non può che essere individuato nella fase della contestazione, per cui il riferimento doveva necessariamente essereal listino della Camera di Commercio n. 3/2012. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e o falsa applicazione della legge: art. 33 L.R.

Veneto n. 44/1982 e art. 1 l. n. 689/1981, nonché art. 25 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, punto 3 c.p.c.” la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che la disposizione regionale non prevede indefettibilmente l’applicazione del prezziario pubblicato al momento dell’accertamento.

Evidenzia che in questo modo la Corte d’appello ha introdotto un elemento di assoluta indeterminatezza nella fattispecie sanzionatoria, senza darne spiegazione e in violazione del principio di legalità. 3.Con il terzo motivo rubricato “violazione e o falsa applicazione della legge: art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, punto 3 c.p.c., nullità della sentenza.

Violazione o falsa applicazione della legge: art. 33, co.2 L.R.

Veneto n. 33/1982, in relazione all’art. 360 co.1 punto 3 c.p.c.” la ricorrente sostiene che l’individuazione della natura del materiale abusivamente escavato e la sua riconduzione a quello indicato nel prezziario n. 1/2013 sia frutto di una argomentazione della Corte territoriale del tutto autoreferenziale, che non muove da alcun riscontro fattuale ma afferma apoditticamente l’assimilabilità del materiale alla voce del prezziario più recente, sulla scorta del mero inserimento di una voce relativa al pietrame basaltico nel mercuriale del 2013.

Sostiene perciò che la motivazione sia solo apparente e come tale in violazione dell’art. 132 co. 2 punto 4 cod. proc. civ., con la conseguente nullità della sentenza. 4.I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

L’art. 33 co.2 legge Regione Veneto7-12-1982 n. 44, nel testo da applicare alla fattispecie ratione temporis, disponeva che la sanzione per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione fossepari al “sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini-prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a Euro…”.

Come già evidenziato dalla sentenza impugnata, la finalità afflittiva della sanzione è realizzata attraverso la sestuplicazione del valore di mercato, mentre nessun elemento della disposizione consente di prescinderedal valore commerciale dello specifico materiale escavato.

La disposizione prevede altresì che tale valore commerciale sia rilevato dal listino-prezzi della Camera di commercio provinciale competenteed è già stata risoltala questione del caso della mancanza di tale listino - prezzida Cass. Sez. 2 28 - 11 - 2011 n. 28380 che , con riguardo proprio all’art. 33 della legge veneta in questione , ha statuito “ la legge regionale correla l’entità della sanzione al valore commerciale del materiale escavato, laddove la fonte di tale valore (il listino prezzi della camera di commercio) è soltanto una delle possibilità, sia pure quella elettiva, a tale scopo, sicché dalla mancanza di tali listini non può derivare alcuna ‘sospensione’ legislativa”.

Quindi non può essere recepito quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al fatto che la sentenza impugnata abbia erroneamente richiamato i principi posti da Cass. 677/2011, pronunciata con riferimento a una disposizione della Regione Marche di contenuto diversoda quello della Regione Veneto; anche con riferimento all’art. 33 legge Regione Veneto in oggetto sono valevoli i principi posti da Cass. Sez. 6-2 13-1-2011 n. 677 (Rv. 615961-01), secondo cui il riferimento ai listini prezzi della competente Camera di commercio per determinare il valore commerciale del materiale abusivamente estrattonon va letto in modo rigorosamente letterale, perché la disposizione deve essere interpretata nel senso che tale valutazione deve provenire, con carattere di ufficialità, da tale organo neutrale e tecnicamente organizzato; in assenza di tali listini, le indicazioni relative al valore commerciale del materiale possono derivare anche da altri dati non ufficiali comunicati dalla Camera di commercio, da considerarsi equipollenti alle indicazioni di listino senza violazione del principio di legalità.Nessun principio di segno diverso si ricava da Cass.Sez. 1 10-10-1991 n. 10666 Rv. 474176- 01 e da Cass. Sez. 1 16-3-2005 n. 5710 Rv. 580081-01 pure richiamat e dalla Provincia ricorrente, perchéil precedente del 1991, che quello del 2005 ha confermato,ha statuito nel senso che l’art. 33 L. Regione Veneto 44/1982determina il criterio di individuazione del valore, che non può essere sostituito da un diverso criterio, quale il prezzo della vendita concreta del bene; però il precedentenon ha statuito nel senso voluto dal ricorrente, e cioè che il listino prezzi della Camera di commercio provinciale competente debba essere inderogabilmente quello vigente al momento dell’accertamento, così da doversi applicare il principio dell’assimilazione esclusivamente nell’ambito di quel listino,anche nel caso in cui diverso listino della medesima Camera di commercio attesti i valori al momento dell’accertamento con riferimento al lo specifico materialeescavato.

Si esclude che si ponga questione di violazione del principio tempus regit actum, in quanto la disposizione regionale impone di determinare la sanzionefacendo riferimento al valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito,ricavato da dati ufficiali provenienti dalla Camera di commercio; la disposizione non impone di fare riferimento al listino - prezzi della Camera di commercio in quanto tale vigente al momento della commissione dell’illecito, listino che potrebbe anche non essere stato pubblicato o non prevedereil prezzo di mercato dello specifico materiale escavato.

Non soccorre alla tesi dellaricorrente neppure il precede nte di Cass. Sez.

U. 22-12-2002 n. 37599 (Rv. 666631-01), dalla stess a richiamato.

Questa pronuncia pone il principio secondo il quale la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata, ove la legge non disponga altrimenti, in relazione alle disposizioni vigenti al momento della sua emanazione e perciò anche in relazione alle disposizioni eventualmente sopravvenute dopo l’inizio del procedimento amministrativo; nella fattispecie, come esattamente evidenziato dalla sentenza impugnata (pag.10-11), al momento dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, il prezzo per la specifica voce“pietrisco di rocca basaltica” era inserito da tempo nel listino della Camera di Commercio.

Ugualmente, non si pone qu estione di violazione del principio di legalitàe di indeterminatezza della fattispecie, in quanto la disposizione regionale pone i parametri da applicare per quantificare la sanzione - sestuplo del valore commerciale del materiale escavato determina to secondo i dati forniti dalla Camera di commercio-, prevedendo l’individuazione del prezzo di mercato del materiale escavato secondo criteri forniti dall’enteterzo, oggettivi e verificabili.

In conclusione, l’art.33 impone che la sanzione sia rapportata al valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito desunto dai dati forniti dalla Camera di commercio.Quindi, deve essere applicato il listino vigente al momento della commissione dell’illecito, se contiene la specifica voce merceologica del materiale escavato o una voce effettivamente assimilabile e, in mancanza, devono essere applicati altri dati comunque comunicati dalla Camera di commercio relativi al valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito. 4.1.Non sono fondati gli argomenti della ricorrente neppure laddove sono voltia sostenere che la determinazione della sanzione sia stata illegittimamente eseguita dalla Corte territoriale.

L a sentenza impugnata ha accertato in fatto che la Provincia , utilizzando il listino vigente al momento dell’accertamento, non aveva individuato e utilizzato per la quantificazione della sanzione il prezzo di un materiale assimilabilea quello escavato in difformità del progetto , ma il pre zzo diun materiale di va lore notevolmente superiore ; quindi l a sentenza impugnata ha preso atto del fatto che il listino prezzi vigente al momento dell’accertamento non contemplava il prezzo del materiale escavato “basalto di colonna” e ha escluso che la determinazione del valoredi Euro 14,85 al mc eseguito dalla Provincia per assimilazione, con riferimento al materiale “pietriscodi roccia calcarea alla rinfusa” previsto nello stesso listino, individuasse il valore del materiale escavato.

Ha evidenziato che il bollettino n. 1/2013, a brevissima distanza temporale dai fatti di causa, per la voce “pietrame basaltico grezzo non lavorato” indicava il valore di Euro 3,15 mc; ha escluso che ciò potesse essere dovuto a una modifica dei valori commerciali dei materiali di scavo avvenuta nel periodo, osservando che lo stesso bollettino n. 1/2023, relativo al periodo gennaio-marzo 2013, per il “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” continuava a prevedere lo stesso prezzo di Euro 14,85 previsto nel bollettino applicato dalla Provinciaper l’illecito accertato a settembre 2012, a conferma del fatto che nessuna modifica dei valori dei materiali di scavo era intervenuta in quel breve lasso di tempo.

In q uesto modo la Corte d’appello , svolgendo l’indagine di fatto rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità in quanto esente da voci logici e giuridici, con motivazione coerente e completa, ha escluso che la Provincia nell’irrogare la sanzione avesse individuato il valore commerciale del materiale escavato in conformità alla previsione dell’art. 33, in quanto aveva assimilato il materiale escavato a materiale di valore quasi cinque volte superiore.

A questo punto la Cortesi è posta la questione dell’individuazione del valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 33 e lo ha individuato in quello di Euro 3,15 mc previsto dal bollettino della Camera di Commercio n.1/2013 per il “pietrame basaltico grezzo”, evidenziando come l’art. 33 non imponesse che il listino fosse quello pubblicato al momento dell’accertamento dell’illecito e come il listino 1/2013 fosse disponibile al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione.

La statuizione è rispettosa delle previsioni dell’art. 33, in quanto la determinazione della sanzione è stata eseguita sulla base dei dati provenienti dalla Camera di commercio e riferiti al momento dell’accertamento, avendo la sentenza espressamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che il bollettino n.1/2013, relativo a periodo successivo alla commissione dei fatti, documentasse anche il valore del materiale estratto all’epoca dei fatti.

Quindi, non ha fondamento neppure la critica della ricorrente secondo la quale la Corte d’appello avrebbe scelto arbitrariamente di fare riferimento a quel prezzario. 4.2.Le ulteriori critiche del la ricorrente sono finalizzate esclusivamentea contestare l’ accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, senza individuare vizi della sentenza apprezzabili in questa sede.

Non sussist ono la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione lamentatedal ricorrente, per il fatto che la Corte d’appello ha dichiaratoche il Tribunale aveva ritenuto corretta l’assimilazione tra “basalto di colonna” e “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” senza riscontri tecnici, in assenza di espletamento di c.t.u. e senza adeguata motivazione; di seguito la Corte d’appelloha specificamente esposto le ragioni tecniche in forza delle quali ha ritenuto di escludere tale assimilazione, con preciso ri guardo al dato che il bollettino n.1/2013, prossimo ai fatti, prevedeva per il “pietrisco di roccia basaltica”, e perciò per il m ateriale escavato, un valore troppo inferiore a quello preso a riferimento della Provincia, senza dati su una modifica dei valori nel breve lasso di tempo.

Non rileva neppure quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che la Corte d’appello avrebbe apoditticamente assimilato il “basalto di colonna” estratto in difformità all’autorizzazione al “pietrisco di roccia basaltica” previsto dal listino n. 1/2013.

In primo luogo, la deduzione è inammissibile ai sensi dell’art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ.,in quanto svolta senza specificare in quale atto la Provincia avesse contestato tale assimilazione.

Inoltre, la deduzione è evidentemente infondata, perchéentrambe le categorie sono relative alla stessa roccia “basalto” e perciò a minerale con le stesse caratteristiche chimiche; il fatto che il basalto di colonna fosse assimilabile, per caratteristiche fisiche relative alla pezzatura, al “pietrisco di roccia basaltica ” era stato riconosciuto dalla stessa Provincia, che lo aveva assimilato al “pietrisco”, madi “roccia calcarea”, al fine di individuarne il valore . 5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2727/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 00212350235, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via dei [OSCURATO:PERSONA] n.20 controricorrente avverso la sentenza n. 2456/2021 della Corte d’appello di Venezia depositata il 28-9-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative – attività di cava- determinazione della sanzione R.G.2727/2022 C.C. 3-10-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza-ingiunzione di data 28-7-2016 il Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Verona ingiunse, per quanto ancora interessa,a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle rispettive qualità di trasgressore in quanto Presidente del consiglio di amministrazione della società e società obbligata in solido, il pagamento di Euro 536.274,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33 co. 2 legge Regione Veneto 7-12-1982 n.44, accertatacon verbale del 17-12-2012; la violazione era riferita al fatto che la società, in difformità del progetto a utorizzato dalla Giunta regionale, aveva asportato dalla cava denominata ‘[OSCURATO:PERSONA]’ di Montecchia di Crosara 6790 mc. di materiale roccioso, di cui 5772 mc costituiti da basalto colonnare e 1018 mc. costituiti da basaltodi colata e materiali fini.La sanzione era stata determinata ai sensi dell’art. 33 co.2 legge Regione Veneto n. 44/1982, secondo cui,nel testo all’epoca vigente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o concessionela sanzione amministrativa era « pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità…».Quanto al basalto di colonna, la sanzione era stata calcolata mediante assimilazione del materiale alla voce “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” di cui al prezziario della Camera di commercio, in base al prezzo di Euro/mc 14,85; quanto al basalto di colata, la sanzione era stata calcolata mediante assimilazione alla voce “cappellaccio” del prezziario CCIAA, in base al prezzo di Euro/mc 3,60. [OSCURATO:PERSONA] eBasalti [OSCURATO:SOCIETA]. proposero opposizione all’ordinanza-ingiunzione, che il Tribunale di Verona rigettò con sentenza n. 2456/2019, ritenendo infondato il motivo di opposizione incentrato sull’erroneità della quantificazionedella sanzione applicata.2.Gli originari opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposero appello, che la Corte d’appello di Verona ha accolto con la sentenza n. 2456 depositata il 25-11-2021. Premesso che non vi erano state contestazioni sul basal to di colata, la sentenza, a fronte del dato che nel listino della Camera di commercio in vigore al momento della conclusione dell’accertamento non vi era la voce “basalto di colonna” o “pietrame basaltico”, ha escluso che il giudice di primo grado avesse esattamente recepito la valutazione della Provincia, che sulla base di quel listino aveva assimilato il valore del materiale a quello del “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa”. Ha rilevato che la prospettazione della Provincia era in insanabile contrasto con il dato che nel listino successivo n. 1/2013 della stessa Camera di Commercio per la voce “pietrame basaltico grezzo non lavorato” era stato indicato un valore al mc di Euro 3,15 e perciò inferiore di circa quattro volte a quello applicato; alla stregua di quel listino poteva ritenersi che il valore commerciale per il “pietrisco di roccia basaltica” fosse dell’ordine di Euro 3,15 al mc, in quanto la differenza di valore rispetto al materiale con il quale era stata eseguita l’assimilazione non era giustificabile in ragione del tempo ristrettissimo intercorso tra i due bollettini e del dato che i due bollettini per il “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” recavano lo stesso prezzo di Euro 14,85 al mc. Di conseguenza , ritenuto applicabile alla fattispecie il listino n. 1/2013 che aveva introdotto la specifica voce,la sentenza ha concluso che la sanzione era estinta per effetto del pagamento in misura ridotta effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base del prezzo di Euro 4,20 mc per il basalto di colonna e sulla base del prezzo di Euro 3,60 mc per il basalt o di colata; per l’effetto ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, compensando le spese di lite di entrambi i gradi.3.Con attonotificato il 24-1-2022 Provincia di Verona ha proposto tempestivo ricorsoper cassazione avverso la sentenza, notificata il 26 - 11-2021, sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 3-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e o falsa applicazione della legge (art. 18 e 16 L. n. 689/1981; art. 33 L.R. Veneto n. 44/1982), nonché violazione del principio tempus regit actum, in relazione all’art. 360, co. 1, punto 3 c.p.c.” la Provincia ricorrente censura la sentenza impugnata per avere applicato il listino della Camera di Commercio n.1/2013, posteriore all’accertamento dell’illecito, discostandosi da propria precedente pronuncia. Evidenzia che,secondo l’impostazione della legge regionale veneta n. 44/1982, i mercuriali della Camera di Commercio costituiscono l’unico riferimento per la determinazione della sanzione amministrativa, che anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori si applica il principio tempus regit actum, che il momento nel quale deve procedersi alla quantificazione della sanzione non può che essere individuato nella fase della contestazione, per cui il riferimento doveva necessariamente essereal listino della Camera di Commercio n. 3/2012. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e o falsa applicazione della legge: art. 33 L.R. Veneto n. 44/1982 e art. 1 l. n. 689/1981, nonché art. 25 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, punto 3 c.p.c.” la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che la disposizione regionale non prevede indefettibilmente l’applicazione del prezziario pubblicato al momento dell’accertamento. Evidenzia che in questo modo la Corte d’appello ha introdotto un elemento di assoluta indeterminatezza nella fattispecie sanzionatoria, senza darne spiegazione e in violazione del principio di legalità. 3.Con il terzo motivo rubricato “violazione e o falsa applicazione della legge: art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, punto 3 c.p.c., nullità della sentenza. Violazione o falsa applicazione della legge: art. 33, co.2 L.R. Veneto n. 33/1982, in relazione all’art. 360 co.1 punto 3 c.p.c.” la ricorrente sostiene che l’individuazione della natura del materiale abusivamente escavato e la sua riconduzione a quello indicato nel prezziario n. 1/2013 sia frutto di una argomentazione della Corte territoriale del tutto autoreferenziale, che non muove da alcun riscontro fattuale ma afferma apoditticamente l’assimilabilità del materiale alla voce del prezziario più recente, sulla scorta del mero inserimento di una voce relativa al pietrame basaltico nel mercuriale del 2013. Sostiene perciò che la motivazione sia solo apparente e come tale in violazione dell’art. 132 co. 2 punto 4 cod. proc. civ., con la conseguente nullità della sentenza. 4.I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. L’art. 33 co.2 legge Regione Veneto7-12-1982 n. 44, nel testo da applicare alla fattispecie ratione temporis, disponeva che la sanzione per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione fossepari al “sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini-prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a Euro…”. Come già evidenziato dalla sentenza impugnata, la finalità afflittiva della sanzione è realizzata attraverso la sestuplicazione del valore di mercato, mentre nessun elemento della disposizione consente di prescinderedal valore commerciale dello specifico materiale escavato. La disposizione prevede altresì che tale valore commerciale sia rilevato dal listino-prezzi della Camera di commercio provinciale competenteed è già stata risoltala questione del caso della mancanza di tale listino - prezzida Cass. Sez. 2 28 - 11 - 2011 n. 28380 che , con riguardo proprio all’art. 33 della legge veneta in questione , ha statuito “ la legge regionale correla l’entità della sanzione al valore commerciale del materiale escavato, laddove la fonte di tale valore (il listino prezzi della camera di commercio) è soltanto una delle possibilità, sia pure quella elettiva, a tale scopo, sicché dalla mancanza di tali listini non può derivare alcuna ‘sospensione’ legislativa”. Quindi non può essere recepito quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al fatto che la sentenza impugnata abbia erroneamente richiamato i principi posti da Cass. 677/2011, pronunciata con riferimento a una disposizione della Regione Marche di contenuto diversoda quello della Regione Veneto; anche con riferimento all’art. 33 legge Regione Veneto in oggetto sono valevoli i principi posti da Cass. Sez. 6-2 13-1-2011 n. 677 (Rv. 615961-01), secondo cui il riferimento ai listini prezzi della competente Camera di commercio per determinare il valore commerciale del materiale abusivamente estrattonon va letto in modo rigorosamente letterale, perché la disposizione deve essere interpretata nel senso che tale valutazione deve provenire, con carattere di ufficialità, da tale organo neutrale e tecnicamente organizzato; in assenza di tali listini, le indicazioni relative al valore commerciale del materiale possono derivare anche da altri dati non ufficiali comunicati dalla Camera di commercio, da considerarsi equipollenti alle indicazioni di listino senza violazione del principio di legalità.Nessun principio di segno diverso si ricava da Cass.Sez. 1 10-10-1991 n. 10666 Rv. 474176- 01 e da Cass. Sez. 1 16-3-2005 n. 5710 Rv. 580081-01 pure richiamat e dalla Provincia ricorrente, perchéil precedente del 1991, che quello del 2005 ha confermato,ha statuito nel senso che l’art. 33 L. Regione Veneto 44/1982determina il criterio di individuazione del valore, che non può essere sostituito da un diverso criterio, quale il prezzo della vendita concreta del bene; però il precedentenon ha statuito nel senso voluto dal ricorrente, e cioè che il listino prezzi della Camera di commercio provinciale competente debba essere inderogabilmente quello vigente al momento dell’accertamento, così da doversi applicare il principio dell’assimilazione esclusivamente nell’ambito di quel listino,anche nel caso in cui diverso listino della medesima Camera di commercio attesti i valori al momento dell’accertamento con riferimento al lo specifico materialeescavato. Si esclude che si ponga questione di violazione del principio tempus regit actum, in quanto la disposizione regionale impone di determinare la sanzionefacendo riferimento al valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito,ricavato da dati ufficiali provenienti dalla Camera di commercio; la disposizione non impone di fare riferimento al listino - prezzi della Camera di commercio in quanto tale vigente al momento della commissione dell’illecito, listino che potrebbe anche non essere stato pubblicato o non prevedereil prezzo di mercato dello specifico materiale escavato. Non soccorre alla tesi dellaricorrente neppure il precede nte di Cass. Sez. U. 22-12-2002 n. 37599 (Rv. 666631-01), dalla stess a richiamato. Questa pronuncia pone il principio secondo il quale la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata, ove la legge non disponga altrimenti, in relazione alle disposizioni vigenti al momento della sua emanazione e perciò anche in relazione alle disposizioni eventualmente sopravvenute dopo l’inizio del procedimento amministrativo; nella fattispecie, come esattamente evidenziato dalla sentenza impugnata (pag.10-11), al momento dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, il prezzo per la specifica voce“pietrisco di rocca basaltica” era inserito da tempo nel listino della Camera di Commercio. Ugualmente, non si pone qu estione di violazione del principio di legalitàe di indeterminatezza della fattispecie, in quanto la disposizione regionale pone i parametri da applicare per quantificare la sanzione - sestuplo del valore commerciale del materiale escavato determina to secondo i dati forniti dalla Camera di commercio-, prevedendo l’individuazione del prezzo di mercato del materiale escavato secondo criteri forniti dall’enteterzo, oggettivi e verificabili. In conclusione, l’art.33 impone che la sanzione sia rapportata al valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito desunto dai dati forniti dalla Camera di commercio.Quindi, deve essere applicato il listino vigente al momento della commissione dell’illecito, se contiene la specifica voce merceologica del materiale escavato o una voce effettivamente assimilabile e, in mancanza, devono essere applicati altri dati comunque comunicati dalla Camera di commercio relativi al valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito. 4.1.Non sono fondati gli argomenti della ricorrente neppure laddove sono voltia sostenere che la determinazione della sanzione sia stata illegittimamente eseguita dalla Corte territoriale. L a sentenza impugnata ha accertato in fatto che la Provincia , utilizzando il listino vigente al momento dell’accertamento, non aveva individuato e utilizzato per la quantificazione della sanzione il prezzo di un materiale assimilabilea quello escavato in difformità del progetto , ma il pre zzo diun materiale di va lore notevolmente superiore ; quindi l a sentenza impugnata ha preso atto del fatto che il listino prezzi vigente al momento dell’accertamento non contemplava il prezzo del materiale escavato “basalto di colonna” e ha escluso che la determinazione del valoredi Euro 14,85 al mc eseguito dalla Provincia per assimilazione, con riferimento al materiale “pietriscodi roccia calcarea alla rinfusa” previsto nello stesso listino, individuasse il valore del materiale escavato. Ha evidenziato che il bollettino n. 1/2013, a brevissima distanza temporale dai fatti di causa, per la voce “pietrame basaltico grezzo non lavorato” indicava il valore di Euro 3,15 mc; ha escluso che ciò potesse essere dovuto a una modifica dei valori commerciali dei materiali di scavo avvenuta nel periodo, osservando che lo stesso bollettino n. 1/2023, relativo al periodo gennaio-marzo 2013, per il “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” continuava a prevedere lo stesso prezzo di Euro 14,85 previsto nel bollettino applicato dalla Provinciaper l’illecito accertato a settembre 2012, a conferma del fatto che nessuna modifica dei valori dei materiali di scavo era intervenuta in quel breve lasso di tempo. In q uesto modo la Corte d’appello , svolgendo l’indagine di fatto rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità in quanto esente da voci logici e giuridici, con motivazione coerente e completa, ha escluso che la Provincia nell’irrogare la sanzione avesse individuato il valore commerciale del materiale escavato in conformità alla previsione dell’art. 33, in quanto aveva assimilato il materiale escavato a materiale di valore quasi cinque volte superiore. A questo punto la Cortesi è posta la questione dell’individuazione del valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell’illecito ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 33 e lo ha individuato in quello di Euro 3,15 mc previsto dal bollettino della Camera di Commercio n.1/2013 per il “pietrame basaltico grezzo”, evidenziando come l’art. 33 non imponesse che il listino fosse quello pubblicato al momento dell’accertamento dell’illecito e come il listino 1/2013 fosse disponibile al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione. La statuizione è rispettosa delle previsioni dell’art. 33, in quanto la determinazione della sanzione è stata eseguita sulla base dei dati provenienti dalla Camera di commercio e riferiti al momento dell’accertamento, avendo la sentenza espressamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che il bollettino n.1/2013, relativo a periodo successivo alla commissione dei fatti, documentasse anche il valore del materiale estratto all’epoca dei fatti. Quindi, non ha fondamento neppure la critica della ricorrente secondo la quale la Corte d’appello avrebbe scelto arbitrariamente di fare riferimento a quel prezzario. 4.2.Le ulteriori critiche del la ricorrente sono finalizzate esclusivamentea contestare l’ accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, senza individuare vizi della sentenza apprezzabili in questa sede. Non sussist ono la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione lamentatedal ricorrente, per il fatto che la Corte d’appello ha dichiaratoche il Tribunale aveva ritenuto corretta l’assimilazione tra “basalto di colonna” e “pietrisco di roccia calcarea alla rinfusa” senza riscontri tecnici, in assenza di espletamento di c.t.u. e senza adeguata motivazione; di seguito la Corte d’appelloha specificamente esposto le ragioni tecniche in forza delle quali ha ritenuto di escludere tale assimilazione, con preciso ri guardo al dato che il bollettino n.1/2013, prossimo ai fatti, prevedeva per il “pietrisco di roccia basaltica”, e perciò per il m ateriale escavato, un valore troppo inferiore a quello preso a riferimento della Provincia, senza dati su una modifica dei valori nel breve lasso di tempo. Non rileva neppure quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che la Corte d’appello avrebbe apoditticamente assimilato il “basalto di colonna” estratto in difformità all’autorizzazione al “pietrisco di roccia basaltica” previsto dal listino n. 1/2013. In primo luogo, la deduzione è inammissibile ai sensi dell’art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ.,in quanto svolta senza specificare in quale atto la Provincia avesse contestato tale assimilazione. Inoltre, la deduzione è evidentemente infondata, perchéentrambe le categorie sono relative alla stessa roccia “basalto” e perciò a minerale con le stesse caratteristiche chimiche; il fatto che il basalto di colonna fosse assimilabile, per caratteristiche fisiche relative alla pezzatura, al “pietrisco di roccia basaltica ” era stato riconosciuto dalla stessa Provincia, che lo aveva assimilato al “pietrisco”, madi “roccia calcarea”, al fine di individuarne il valore . 5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il vers
Sentenza Cassazione n. 28834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris