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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27695/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3673/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4840/2021,depositata il 01/07/2021 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del Procuratore G enerale , nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita l’avvocat essa [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (‘MEF’) impugnava innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza con cui il Tribunale di Roma - in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - aveva annullato il decreto di ingiunzione con il q uale era stato imposto all’ingiunto , in solido con il [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), il pagamento della somma di €. 170.404,00 a titolo di sanzione amministrativa (pari al 10% dell’ammontare dell’infrazione valutaria e di antiriciclaggio) in quanto, nella sua qualità di direttore della filiale di Roma della suddetta banca, aveva omesso di segnalare operazioni finanziarie sospette, in violazione dell'art. 41, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

1.1. A seguito di verifiche compiute dalla Banca d'Italia -Unità di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, emergeva una sospetta movimentazione bancaria posta in essere presso l’allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alle responsabilità attribuibili al [OSCURATO:PERSONA] per il solo periodo in cui questi aveva assunto l'incarico di direttore della filiale di Roma della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (a far data cioè dal 07 . 0 3 . 2008), risultavano cinque operazioni consistenti in bonifici esteri accreditati dalla società [OSCURATO:PERSONA]. (avente sede in Malta, all'epoca socia al 15% della beneficiaria dei bonifici) sul conto corrente intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , appartenente al gruppo economico Buglisi-Saja (soggetti imputati per i reati di riciclaggio e truffa), nel periodo compreso tra il 02.04.2008 e il 31.07.2008 per un importo complessivo di €. 1.704.042,17.

2. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di prime cure e rigettava il gravame sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che l’appellante non avesse adeguatamente contrastato quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito: a) alla comprovata compatibilità delle movimentazioni bancarie con l'attività costituente l'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., consistente nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e nella produzione e cessione di energia elettrica calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche.

Gli accrediti sospetti, infatti, erano stati eseguiti dal socio di riferimento a titolo di finanziamento, e le relative somme erano state utilizzate per l'acquisto di terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, come previsto nell'oggetto sociale, ed erano avvenuti mediante bonifici o assegni a favore dei venditori; b) alla plausibile giustificazione degli accrediti da parte di un socio, data la difficoltà di accesso al credito bancario da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita solo in data 16.07.2007 e priva di garanzie reali; c) alla frequenza ed entità delle operazioni di accredito contestate, che appariva giustificata alla luce delle date di stipula dei contratti di compravendita avvenuti nel medesimo periodo di tempo e dell'ammontare dei rispettivi prezzi degli immobili.

In ordine a tale documentazione, concludeva la Corte territoriale, l'Amministrazione appellante si limita a ribadire che [OSCURATO:PERSONA] aveva ignorato la segnalazione del sistema Gianus con riferimento alle anomalie contestate, tenuto conto della provenienza dei fondi da un paese a rischio, della loro entità, della frequenza delle operazioni: elementi, tuttavia, insufficienti a ritenere sospette le operazioni come sopra descritte.

3. La suddetta pronuncia è stata impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazionee il ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Dalla memoriaè emerso che il procedimento giudiziario in corso intentato dal [OSCURATO:PERSONA] era affiancato dal contenzioso insorto tra il [OSCURATO:SOCIETA]. (società nata dalla fusione tra [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano) e ilMEF, avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla Banca, obbligata solidale con [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, con sentenza definitiva n. 1797/2022 del 17.03.2022, passata in giudicato -come risulta da attestato della cancelleria in atti - ha annullato il decreto sanzionatorio n. 136240/A del01.04.2015.

L’intervento della suddetta pronuncia ha sollevato la questione dell’estensione del giudicato esterno - intervenuto successivamente alla notifica del presente ricorso -nei confronti dell’obbligato solidale anche all’obbligato principale.

Il ricorso – previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-biscod. proc. civ., avanti alla SecondaSezione Civile.

All'esito dell’adunanza camerale fissata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , con ordinanza interlocutoria n. 26650/2024 depositata il 1 4 . 1 0.202 4 , questa Corte rimetteva il giudizio alla Pubblica Udienza della Sezione semplice.

Veniva p osto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 20 .0 3 .202 5 , in prossimità della quale il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso, per essere la materia coperta da giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 197/1991 e 41 d.lgs. n. 231/2007, e delle «Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio»(c.d. decalogo della Banca d'Italia) in combinato disposto tra loro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

L'amministrazione ricorrente censura la decisione in esame nella parte in cui ha fornito un'interpretazione fuorviante delle norme, non rispondente alle finalità perseguite dal legislatore, giungendo all'errata conclusione che le operazioni anomale eseguite dalla società maltese [OSCURATO:PERSONA].su conto corrente intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non fossero idonee a far sorgere l'obbligo di segnalazione.

A giudizio del ricorrente, la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato le diverse criticità –rinvenibili sulla base della semplice analisi delle movimentazioni sul conto corrente - presenticon riferimento alla dubbia provenienza del denaro utilizzato per le operazioni descritte, anche se apparentemente lecite, ossia: l'ingente ammontare dei bonifici, il breve lasso temporale in cui erano stati predisposti dalla società [OSCURATO:PERSONA]., la sede societaria di quest’ultima (Malta, paese a regime antiriciclaggio non equivalente), le causali vaghe e generiche (finanziamento soci), le segnalazioni provenienti dal sistema Gianos in dotazione alla banca.

In sintesi, l’attività di verifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riguardare gli specifici aspetti di anomalia correttamente riscontrati a monte dall’U.I.F. e non l'operazione a valle, la cui liceità non è stata messa in discussione.

Di contro, l'argomentazione del giudice di seconde cure valorizza la liceità delle operazioni a valle sulla base della documentazione attestante le compravendite degliimmobili prodotta dalla parte solo in sede di giudizio: documentazione, dunque, sconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui vennero effettuati i bonifici.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo all'apparente liceità delle operazioni a valle, ha omesso di valutare gli elementi di anomalia presenti nella fattispecie in esame, come riportati nel primo mezzo di gravame.

3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Con il presente mezzo il ricorrente ribadisce tutte le deduzioni svolte nei motivi che precedono a supporto del motivo in rubrica e a fondamento della nullità della sentenza.

4. Con il ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] chiede – nell’ipotesi di riforma della sentenza impugnata -l'applicazione della sanzione meno onerosa secondo il principio del favor rei , espressamente introdotto dall'art. 69 d.lgs. n. 231/2007.

Infatti, nelle more del presente contenzioso, è entrato in vigore il d.lgs. n. 90/2017 che ha riformato la disciplina delle sanzioni in tema di omessa segnalazione sospetta.

Più precisamente, l'art. 58 della nuova disciplina prevede due fattispecie sanzionatorie, entrambe più favorevoli per l'incolpato.

In via di ulteriore subordine, in caso di applicazione della normativa previgente, il resistente chiede di ridurre l'importo della sanzione al minimo edittale dell'1%, atteso che il Ministero ha omesso di indicare i motivi dell'applicazione del 10% quale percentuale sanzionatoria, con lesione del diritto di difesa dell'odierno resistente.

5. Per ragioni di priorità logica, l’esame dei motivi sopra riportati è preceduto dalla trattazione della questione riguardante l’estensione del giudicato esternosollevata in memoria dal controricorrente.

5.1. Nel caso in esame, il soggetto attinto da sanzione, [OSCURATO:PERSONA], e l'obbligato in solido ex art. 6 legge n. 689/1981, [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), avevano impugnato ciascuno per proprio conto il provvedimento sanzionatorio.

5.1.1. I due giudizi si erano svolti separatamente,per concludersi in primo grado in senso opposto: favorevole per [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 21015 del

14.11. 2016 del Tribunale di Roma, che aveva annullato la sanzione inflitta al direttore della filiale); sfavorevole per [OSCURATO:SOCIETA]. (sentenza n. 6611/2017 del Tribunale di Roma, con la quale veniva respinta l’opposizione al medesimo decreto di ingiunzione).

Ciascuna delle parti soccombenti impugnava la sentenza a sé sfavorevole.

Mentre l’Amministrazione impugnava, altresì, innanzi a questa Corte la sentenza d’Appello (n. 4840/2021) che confermava la pronuncia di prime cure di annullamento della sanzione, la sentenza d’appello della Corte distrettuale di Roma (n. 1797/2022) - che, riformando il giudizio di prime cure, aveva a sua volta annullato la sanzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].- non veniva impugnata dalla medesima Amministrazione, e passava quindi in giudicato.

5.2. Non essendoci preclusione derivante da giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve darsi seguito ad un orientamento di questa Corte, ormai divenuto co nsolidato , in virtù del quale non si può negare il diritto del sanzionato, obbligato principale in solido con la banca alla cui autorità è soggetto, di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra l'Amministrazione e il coobbligato in solido, nel nostro caso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, ha avuto occasione di affermare che: «Ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., il giudicato sulla declaratoria di illegittimità di un provvedimento amministrativo di condanna ad una sanzione pecuniaria (nella specie, per infrazioni doganali e valutarie), ove intervenuto fra l'Amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati alla sanzione medesima, estende i suoi effetti in favore degli altri coobbligati, se trova fondamento in ragioni non personali alla parte in causa (quale, nella specie, l'obiettiva insussistenza delle contestate infrazioni)» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 12/07/1976, Rv. 381440 –01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 303 del 09/01/2019, Rv. 652052 – 01; con riferimento al processo tributario: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21305 del 05/07/2022, Rv. 665309 –01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18154 del 05/07/2019, Rv. 654512 -01).

Il principio è stato definitivamente chiarito più di recente: «In tema di solidarietà ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 cod. civ. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri ove ad essi favorevolee non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio»(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022, Rv. 666587 -02).

5.3. Resta da verificare se sussistono, nel caso che ci occupa, tutte le condizioni richieste ai fini dell’estensione del giudicato.

5.3.1. Al riguardo è opportuno precisare che non trova applicazione al caso di specie il principio espresso da questa Corte che afferma l’autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella dell'obbligato in via principale (Sez. Sez.

U, Sentenza n. 22082 del 22/09/2017, Rv. 645324 – 01), atteso che esso è limitato alle diverse questioni riguardanti: la natura della responsabilità dell’obbligato solidale rispetto a quella dell’obbligato principale; la differenziazione degli effetti estintivi dell'obbligazione di pagamento a carico dell’obbligato solidale, secondo che questa venga meno per la morte dell'obbligato principale, ovvero per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di lui; la permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell'obbligato solidale, dell'azione di regresso nei confronti del trasgressore, che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell'illecito, o degli eredi di lui.

Nel caso che ci occupa, la questione sollevata è speculare a quelle sopra richiamate, in quanto concerne il riverbero sull’obbligato principale degli effetti del giudicato riguardante unicamente l’obbligato solidale.

5.3.2. Tanto chiarito, il principio innanzi espresso – ossia la possibilità di estensione del giudicato intervenuto fra l'Amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati alla sanzione medesima – soggiace a talune condizioni: 1) che la sentenza sia passata in giudicato; 2) che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, che la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

5.3.3. Ora, tutte le condizioni sopra elencate possono dirsi sussistenti nel caso in esame, atteso che la sentenza della Corte d’Appello di Roma (n. 1797/2022), resa unicamente tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e il MEF, è intervenuta successivamente alla notifica del presente ricorso ( datata 31.01.2022, mentre la sentenza in questione era stata pubblicata il 17.03.2022 ) ; essa risulta incontestabilmente passata in giudicato, come da certificazione in atti, mentre la sentenza della Corte d’Appello n. 4840/2021 oggetto del presente giudizio è resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del MEF , e pertanto deve escludersi –come anticipato –la preclusione derivante da giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Né la sentenza n. 1797/2022 di annullamento della sanzione emessadal MEF è fondata su ragioni riconducibili al solo [OSCURATO:SOCIETA].: la Corte d’Appello capitolina, infatti, ha ritenuto fondata l’omessa segnalazione sull’apparente giustificazione economica delle operazioni, stante il collegamento tra le società, la natura delle operazioni poste in essere (finanziamento soci; acquisti immobiliari)aderenti all’attività svolta dal gruppo; oltre al fatto che la sede di una delle società (Malta, Stato membro della CE) nel 2008 era ancora ritenuta sede affidabile per i sistemi di controllo antiriciclaggio.

Inoltre, la stessa Corte distrettuale ha espressamente concluso nel senso che «… se risultano sospette, esse [operazioni] lo sono sia per il preposto e la banca ne risponde in solido; se, invece, sono giustificate ed esimono il preposto dalla segnalazione cd. di primo livello alla dirigenza della banca, non può sorgere per quest’ultima l’obbligo di comunicazione alla vigilanza pubblica in materia di anti riciclaggio»(v. sentenza n. 1797/2022, p. 3, ultimi 3 righi; p. 4, primi due righi).

5.4. Ricorrendo, dunque , le condizioni per l’estensione del giudicato -intervenuto fra il MEF e il [OSCURATO:SOCIETA]., solidalmente condannato alla medesima sanzione - all’obbligato principale, [OSCURATO:PERSONA], e non essendovi null’altro da accertare nel merito, questa Corte annulla il provvedimento amministrativo n. 136240/A del 01.04.2015 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla sanzione pecuniaria di €. 170.424,00, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5.5. L’accoglimento della questione riguardante l’estensione del giudicato esternofavorevole determina il superamento dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere l'originario ricorso d i [OSCURATO:PERSONA].

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi per compensare le spese relative ai gradi di merito, stante il formarsi del giudicato nel corso del giudizio.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazionein accoglimento del l’eccezione di giudicato esterno favorevole sollevata dal controricorrente cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con annullamento de l decreto di ingiunzione n. 136240/Adel 01.04.2015, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a carico di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara ompensate le spese relative ai gradi di merito e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 8.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3673/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4840/2021,depositata il 01/07/2021 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del Procuratore G enerale , nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita l’avvocat essa [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (‘MEF’) impugnava innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza con cui il Tribunale di Roma - in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - aveva annullato il decreto di ingiunzione con il q uale era stato imposto all’ingiunto , in solido con il [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), il pagamento della somma di €. 170.404,00 a titolo di sanzione amministrativa (pari al 10% dell’ammontare dell’infrazione valutaria e di antiriciclaggio) in quanto, nella sua qualità di direttore della filiale di Roma della suddetta banca, aveva omesso di segnalare operazioni finanziarie sospette, in violazione dell'art. 41, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 1.1. A seguito di verifiche compiute dalla Banca d'Italia -Unità di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, emergeva una sospetta movimentazione bancaria posta in essere presso l’allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alle responsabilità attribuibili al [OSCURATO:PERSONA] per il solo periodo in cui questi aveva assunto l'incarico di direttore della filiale di Roma della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (a far data cioè dal 07 . 0 3 . 2008), risultavano cinque operazioni consistenti in bonifici esteri accreditati dalla società [OSCURATO:PERSONA]. (avente sede in Malta, all'epoca socia al 15% della beneficiaria dei bonifici) sul conto corrente intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , appartenente al gruppo economico Buglisi-Saja (soggetti imputati per i reati di riciclaggio e truffa), nel periodo compreso tra il 02.04.2008 e il 31.07.2008 per un importo complessivo di €. 1.704.042,17. 2. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di prime cure e rigettava il gravame sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che l’appellante non avesse adeguatamente contrastato quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito: a) alla comprovata compatibilità delle movimentazioni bancarie con l'attività costituente l'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., consistente nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e nella produzione e cessione di energia elettrica calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche. Gli accrediti sospetti, infatti, erano stati eseguiti dal socio di riferimento a titolo di finanziamento, e le relative somme erano state utilizzate per l'acquisto di terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, come previsto nell'oggetto sociale, ed erano avvenuti mediante bonifici o assegni a favore dei venditori; b) alla plausibile giustificazione degli accrediti da parte di un socio, data la difficoltà di accesso al credito bancario da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita solo in data 16.07.2007 e priva di garanzie reali; c) alla frequenza ed entità delle operazioni di accredito contestate, che appariva giustificata alla luce delle date di stipula dei contratti di compravendita avvenuti nel medesimo periodo di tempo e dell'ammontare dei rispettivi prezzi degli immobili. In ordine a tale documentazione, concludeva la Corte territoriale, l'Amministrazione appellante si limita a ribadire che [OSCURATO:PERSONA] aveva ignorato la segnalazione del sistema Gianus con riferimento alle anomalie contestate, tenuto conto della provenienza dei fondi da un paese a rischio, della loro entità, della frequenza delle operazioni: elementi, tuttavia, insufficienti a ritenere sospette le operazioni come sopra descritte. 3. La suddetta pronuncia è stata impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazionee il ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. Dalla memoriaè emerso che il procedimento giudiziario in corso intentato dal [OSCURATO:PERSONA] era affiancato dal contenzioso insorto tra il [OSCURATO:SOCIETA]. (società nata dalla fusione tra [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano) e ilMEF, avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla Banca, obbligata solidale con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, con sentenza definitiva n. 1797/2022 del 17.03.2022, passata in giudicato -come risulta da attestato della cancelleria in atti - ha annullato il decreto sanzionatorio n. 136240/A del01.04.2015. L’intervento della suddetta pronuncia ha sollevato la questione dell’estensione del giudicato esterno - intervenuto successivamente alla notifica del presente ricorso -nei confronti dell’obbligato solidale anche all’obbligato principale. Il ricorso – previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-biscod. proc. civ., avanti alla SecondaSezione Civile. All'esito dell’adunanza camerale fissata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , con ordinanza interlocutoria n. 26650/2024 depositata il 1 4 . 1 0.202 4 , questa Corte rimetteva il giudizio alla Pubblica Udienza della Sezione semplice. Veniva p osto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 20 .0 3 .202 5 , in prossimità della quale il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso, per essere la materia coperta da giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 197/1991 e 41 d.lgs. n. 231/2007, e delle «Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio»(c.d. decalogo della Banca d'Italia) in combinato disposto tra loro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. L'amministrazione ricorrente censura la decisione in esame nella parte in cui ha fornito un'interpretazione fuorviante delle norme, non rispondente alle finalità perseguite dal legislatore, giungendo all'errata conclusione che le operazioni anomale eseguite dalla società maltese [OSCURATO:PERSONA].su conto corrente intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non fossero idonee a far sorgere l'obbligo di segnalazione. A giudizio del ricorrente, la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato le diverse criticità –rinvenibili sulla base della semplice analisi delle movimentazioni sul conto corrente - presenticon riferimento alla dubbia provenienza del denaro utilizzato per le operazioni descritte, anche se apparentemente lecite, ossia: l'ingente ammontare dei bonifici, il breve lasso temporale in cui erano stati predisposti dalla società [OSCURATO:PERSONA]., la sede societaria di quest’ultima (Malta, paese a regime antiriciclaggio non equivalente), le causali vaghe e generiche (finanziamento soci), le segnalazioni provenienti dal sistema Gianos in dotazione alla banca. In sintesi, l’attività di verifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riguardare gli specifici aspetti di anomalia correttamente riscontrati a monte dall’U.I.F. e non l'operazione a valle, la cui liceità non è stata messa in discussione. Di contro, l'argomentazione del giudice di seconde cure valorizza la liceità delle operazioni a valle sulla base della documentazione attestante le compravendite degliimmobili prodotta dalla parte solo in sede di giudizio: documentazione, dunque, sconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui vennero effettuati i bonifici. 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo all'apparente liceità delle operazioni a valle, ha omesso di valutare gli elementi di anomalia presenti nella fattispecie in esame, come riportati nel primo mezzo di gravame. 3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Con il presente mezzo il ricorrente ribadisce tutte le deduzioni svolte nei motivi che precedono a supporto del motivo in rubrica e a fondamento della nullità della sentenza. 4. Con il ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] chiede – nell’ipotesi di riforma della sentenza impugnata -l'applicazione della sanzione meno onerosa secondo il principio del favor rei , espressamente introdotto dall'art. 69 d.lgs. n. 231/2007. Infatti, nelle more del presente contenzioso, è entrato in vigore il d.lgs. n. 90/2017 che ha riformato la disciplina delle sanzioni in tema di omessa segnalazione sospetta. Più precisamente, l'art. 58 della nuova disciplina prevede due fattispecie sanzionatorie, entrambe più favorevoli per l'incolpato. In via di ulteriore subordine, in caso di applicazione della normativa previgente, il resistente chiede di ridurre l'importo della sanzione al minimo edittale dell'1%, atteso che il Ministero ha omesso di indicare i motivi dell'applicazione del 10% quale percentuale sanzionatoria, con lesione del diritto di difesa dell'odierno resistente. 5. Per ragioni di priorità logica, l’esame dei motivi sopra riportati è preceduto dalla trattazione della questione riguardante l’estensione del giudicato esternosollevata in memoria dal controricorrente. 5.1. Nel caso in esame, il soggetto attinto da sanzione, [OSCURATO:PERSONA], e l'obbligato in solido ex art. 6 legge n. 689/1981, [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), avevano impugnato ciascuno per proprio conto il provvedimento sanzionatorio. 5.1.1. I due giudizi si erano svolti separatamente,per concludersi in primo grado in senso opposto: favorevole per [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 21015 del 14.11. 2016 del Tribunale di Roma, che aveva annullato la sanzione inflitta al direttore della filiale); sfavorevole per [OSCURATO:SOCIETA]. (sentenza n. 6611/2017 del Tribunale di Roma, con la quale veniva respinta l’opposizione al medesimo decreto di ingiunzione). Ciascuna delle parti soccombenti impugnava la sentenza a sé sfavorevole. Mentre l’Amministrazione impugnava, altresì, innanzi a questa Corte la sentenza d’Appello (n. 4840/2021) che confermava la pronuncia di prime cure di annullamento della sanzione, la sentenza d’appello della Corte distrettuale di Roma (n. 1797/2022) - che, riformando il giudizio di prime cure, aveva a sua volta annullato la sanzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].- non veniva impugnata dalla medesima Amministrazione, e passava quindi in giudicato. 5.2. Non essendoci preclusione derivante da giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve darsi seguito ad un orientamento di questa Corte, ormai divenuto co nsolidato , in virtù del quale non si può negare il diritto del sanzionato, obbligato principale in solido con la banca alla cui autorità è soggetto, di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra l'Amministrazione e il coobbligato in solido, nel nostro caso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, ha avuto occasione di affermare che: «Ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., il giudicato sulla declaratoria di illegittimità di un provvedimento amministrativo di condanna ad una sanzione pecuniaria (nella specie, per infrazioni doganali e valutarie), ove intervenuto fra l'Amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati alla sanzione medesima, estende i suoi effetti in favore degli altri coobbligati, se trova fondamento in ragioni non personali alla parte in causa (quale, nella specie, l'obiettiva insussistenza delle contestate infrazioni)» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 12/07/1976, Rv. 381440 –01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 303 del 09/01/2019, Rv. 652052 – 01; con riferimento al processo tributario: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21305 del 05/07/2022, Rv. 665309 –01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18154 del 05/07/2019, Rv. 654512 -01). Il principio è stato definitivamente chiarito più di recente: «In tema di solidarietà ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 cod. civ. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri ove ad essi favorevolee non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio»(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022, Rv. 666587 -02). 5.3. Resta da verificare se sussistono, nel caso che ci occupa, tutte le condizioni richieste ai fini dell’estensione del giudicato. 5.3.1. Al riguardo è opportuno precisare che non trova applicazione al caso di specie il principio espresso da questa Corte che afferma l’autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella dell'obbligato in via principale (Sez. Sez. U, Sentenza n. 22082 del 22/09/2017, Rv. 645324 – 01), atteso che esso è limitato alle diverse questioni riguardanti: la natura della responsabilità dell’obbligato solidale rispetto a quella dell’obbligato principale; la differenziazione degli effetti estintivi dell'obbligazione di pagamento a carico dell’obbligato solidale, secondo che questa venga meno per la morte dell'obbligato principale, ovvero per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di lui; la permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell'obbligato solidale, dell'azione di regresso nei confronti del trasgressore, che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell'illecito, o degli eredi di lui. Nel caso che ci occupa, la questione sollevata è speculare a quelle sopra richiamate, in quanto concerne il riverbero sull’obbligato principale degli effetti del giudicato riguardante unicamente l’obbligato solidale. 5.3.2. Tanto chiarito, il principio innanzi espresso – ossia la possibilità di estensione del giudicato intervenuto fra l'Amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati alla sanzione medesima – soggiace a talune condizioni: 1) che la sentenza sia passata in giudicato; 2) che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, che la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale. 5.3.3. Ora, tutte le condizioni sopra elencate possono dirsi sussistenti nel caso in esame, atteso che la sentenza della Corte d’Appello di Roma (n. 1797/2022), resa unicamente tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e il MEF, è intervenuta successivamente alla notifica del presente ricorso ( datata 31.01.2022, mentre la sentenza in questione era stata pubblicata il 17.03.2022 ) ; essa risulta incontestabilmente passata in giudicato, come da certificazione in atti, mentre la sentenza della Corte d’Appello n. 4840/2021 oggetto del presente giudizio è resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del MEF , e pertanto deve escludersi –come anticipato –la preclusione derivante da giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Né la sentenza n. 1797/2022 di annullamento della sanzione emessadal MEF è fondata su ragioni riconducibili al solo [OSCURATO:SOCIETA].: la Corte d’Appello capitolina, infatti, ha ritenuto fondata l’omessa segnalazione sull’apparente giustificazione economica delle operazioni, stante il collegamento tra le società, la natura delle operazioni poste in essere (finanziamento soci; acquisti immobiliari)aderenti all’attività svolta dal gruppo; oltre al fatto che la sede di una delle società (Malta, Stato membro della CE) nel 2008 era ancora ritenuta sede affidabile per i sistemi di controllo antiriciclaggio. Inoltre, la stessa Corte distrettuale ha espressamente concluso nel senso che «… se risultano sospette, esse [operazioni] lo sono sia per il preposto e la banca ne risponde in solido; se, invece, sono giustificate ed esimono il preposto dalla segnalazione cd. di primo livello alla dirigenza della banca, non può sorgere per quest’ultima l’obbligo di comunicazione alla vigilanza pubblica in materia di anti riciclaggio»(v. sentenza n. 1797/2022, p. 3, ultimi 3 righi; p. 4, primi due righi). 5.4. Ricorrendo, dunque , le condizioni per l’estensione del giudicato -intervenuto fra il MEF e il [OSCURATO:SOCIETA]., solidalmente condannato alla medesima sanzione - all’obbligato principale, [OSCURATO:PERSONA], e non essendovi null’altro da accertare nel merito, questa Corte annulla il provvedimento amministrativo n. 136240/A del 01.04.2015 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla sanzione pecuniaria di €. 170.424,00, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5.5. L’accoglimento della questione riguardante l’estensione del giudicato esternofavorevole determina il superamento dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere l'originario ricorso d i [OSCURATO:PERSONA]. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi per compensare le spese relative ai gradi di merito, stante il formarsi del giudicato nel corso del giudizio. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazionein accoglimento del l’eccezione di giudicato esterno favorevole sollevata dal controricorrente cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con annullamento de l decreto di ingiunzione n. 136240/Adel 01.04.2015, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a carico di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara ompensate le spese relative ai gradi di merito e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 8.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il ver
Decreto Cassazione n. 27695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris