CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 42294/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 18 marzo 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 1) e 3), e ne ha disposto l'annullamento per il capo 4). Con la predetta ordinanza sono stati confermati i gravi indizi in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso denominata 1 n)/ "[OSCURATO:PERSONA]", e segnatamente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], operativa nel settore delle estorsioni alle imprese della zona, e, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di partecipe ed esecutore agli ordini del reggente [OSCURATO:PERSONA], ascritta al capo 1). Mentre con riferimento alle due estorsioni ascritte ai capi 3) e 4), il Tribunale ha ritenuto insussistente la gravità degli indizi per quella ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una polleria (di cui al capo 4), ed ha confermato detto presupposto con riguardo all'altra estorsione, contestata nella forma tentata, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una macelleria (fatti commessi nel febbraio del 2023). 2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per un unico articolato motivo di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att, cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle doglianze difensive sulla gravità indiziaria, essendosi il Tribunale limitato a confermare le valutazioni dell'ordinanza genetica senza operare un reale confronto con le censure difensive, che avevano messo in evidenza l'ambiguità del contenuto delle conversazioni intercettate, peraltro, intercorse tra soggetti diversi dal ricorrente. In buona sostanza si censura la mancata indicazione di condotte partecipative in grado di delineare il ruolo operativo attribuito al ricorrente, non emergendo dalle risultanze in atti alcun contatto con gli altri presunti affiliati, se non con il Suleman, suo amico di vecchia data. Quindi, si conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in ragione dell'assenza di riferimenti concreti alla partecipazione del ricorrente a condotte criminose riconducibili all'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Palermo fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato - valutato insieme all'impianto motivazionale dell'ordinanza coercitiva genetica (essendo l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) - non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento all'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni da cui emerge il riferimento sia alle estorsioni e sia alla obbedienza di [OSCURATO:PERSONA] agli ordini di [OSCURATO:PERSONA], individuato quale reggente della "famiglia" durante la detenzione del capocosca [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, lungi dall'appiattirsi passivamente sulle valutazioni dell'ordinanza genetica, ha operato una rivalutazione autonoma del quadro indiziario, pervenendo a conclusioni diverse rispetto alla lettura delle conversazioni intercettate poste a base della partecipazione all'estorsione di cui al capo 4), tanto da non reputarle sufficientemente esplicite e conseguentemente annullare la misura limitatamente a tale capo di incolpazione. Con riferimento al capo 1) sono state esaminate e valorizzate le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e altro affiliato in cui i due soggetti discutono di "Rosario", facendo riferimento a costui come il tramite con cui il citato [OSCURATO:PERSONA] si serve per le comunicazioni con gli altri affiliati che si trovano detenuti in carcere.Inoltre, coerentemente sono state anche valorizzate le altre conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] parla con altro affiliato dell'eccessiva violenza che detto soggetto ("Rosario") impiega contro le vittime delle estorsioni. Sicchè non essendo neppure stata messa in discussione la identificazione di "Rosario" con l'odierno ricorrente, le censure con cui si critica la valenza indiziaria di dette risultanze ai fini della ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa appaiono del tutto infondate oltre che non consentite in sede di legittimità. Deve essere qui rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez.6, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164; Sez. U, n. 22471 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715). Va, inoltre, osservato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, sicché non sono ammissibili, come nel caso in esame, le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito. Ciò vale anche con riferimento alla tentata estorsione ascritta al capo 3) dell'imputazione provvisoria, rispetto alla quale la prova della richiesta estorsiva è stata desunta dalla convergente lettura di una serie di intercettazioni coerentemente interpretate (riportate analiticamente alle pagg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata) che il ricorrente neppure ha censurato in modo specifico e che non possono essere oggetto di una nuova e diversa valutazione in questa sede, non emergendo alcuna illogicità nella ricostruzione del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per convincere la vittima della necessità di regolarizzare la sua posizione. 2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondati tutti i motivi di ricorso con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria