CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7537/2018R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore legale rappre- sentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dellegale rappresentante pro tem- pore; –intimata – Oggetto:II.DD. –IVA – avviso di accertamento – disconoscimento costi avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l ’Emi- lia-Romagnan. 758 / 1 4 /20 1 7 , depositata il 27 . 2 .20 1 7 e non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagnan. 758/14/2017, depositata il 27.2.2017 , veniva rigettato l’appello propost o dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Bologna n. 73 / 1 2 /20 1 2 la quale , a sua volta , aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. avente ad oggetto un avvis o di accertamento notificat o dall’Agenziadelle Entrate per I RAP e IVA, oltre accessori, relativa- menteal period o d i imposta 200 6 . 2.La società, esercente l'attività di lavori generali di costruzione di edificie lavori di ingegneria civile era oggetto di un controllo fiscale perl’annualità suddetta . Si legge nell’avviso di accertamento ripo- dotto nel ricorso che la società ometteva la presentazione della di- chiarazioneUnico 2007, ma la realizzava due vendit e immobiliari nel periodo 2006. La documentazione contabile delle annualità 2002 - 4 richiesta in fase amministrativa , non veniva consegnata dalla so- cietà,in quanto detenuta dalla polizia giudiziaria e, per il 2006, an- nualitàoggetto dell’atto impugnato, la società dichiarava di non aver operato provvedendo a liquidare il patrimonio immobiliare. Veniva cosìdeterminato ai fini IRES « induttivamente ai sensi dell’art.39, 2° commadel d.P.R. n.600/73 il reddito di impresa » (cfr. p.5 dell’avviso diaccertamento, riprodotto a p.9 del ricorso), con conseguente ri- derminazioneanche dell’IRAP e dell’IVA. 3.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso della contribuente, sul presupposto che non fosse stato tenuto conto dei costi di acquisto deimanufatti ri n venuti, risultante dalla documentazione in possesso dell’Agenzia.Il giudice riteneva pertanto illegittimo l’avviso di accer- tamento,decisione confermata in appello. 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadell’Entrate deducendo tre motiv i, mentre la società è ri- mastaintimata. Consideratoche: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, 109 del d.P.R. n. 917/1986, 2697 cod. civ,6, comma 4 , della Legge n. 212/2000, 115 e 116 cod. proc. civ., peravere la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ricono- sciutoalla contribuente la deducibilità dei costi d’acquisto e ristrut- turazionedei beni immobili oggetto del successivo trasferimento. 1.1.La ricorrente deduce l’erroneità dell’accertamento del giudice di secondecure e la correttezza dell’operato dell’Ufficio perché « il man- catoriconoscimento di costi è dipeso dal fatto che la s ocietà, in sede amministrativa,non aveva prodotto alcuna valida documentazione attestantegli stessi ed inoltre, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, né altrimenti indicato alcuna rima- nenza finale che potesse essere pres a in considerazione da parte dell’Ufficio» (cfr. p p . 9 - 10 del ricorso) . In particolare , secondo l’Agenzia,la contribuente, in un difetto di allegazione che non poteva soddisfarel’onere della prova su di essa incombente né attivare l’ac- quisizione da parte dell’Ufficio, « neppure aveva allegato quando i benirivenduti fossero stati acquistati limitandosi a indicare una voce generica“acquisto immobile” per euro 123.000 in un prospetto ex- cel.Non era, quindi, neppure possibile verificare (o dare per verifi- cato) che i beni rivenduti nel 2006 fossero stati acquistati nello stesso anno, condizione evidentemente imprescindibile ai fini della deducibilitàdei relativi costi » ( ibidem , p. 13). 2.Il motivo è fondato , nei termini che seguono . Nel caso di specie l’Agenzia ha determinato l’ IRES « induttivamente aisensi dell’art.39, 2° comma del d.P.R. n.600/73 » (cfr. p.5 dell’av- visodi accertamento, riprodotto a p.9 del ricorso), con conseguente riderminazioneanche dell’IRAP e dell’IVA . I l Collegio rammenta che , in tal caso, l 'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una de- duzionein misura percentuale forfettaria dei costi di produzione in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. n. 22868 del 2017; conforme, Cass. n. 34996 del 2022) , in corrispondenza del maggiore accerta- mento. 2.2. Il giudice di seconde cure nella sua motivazione, riconosce sì costidi produzione de i maggiori ricavi , ma non prende in considera- zioneil fatto che l’accertamento de quo è induttivo puro . Si legge al propositonella motivazione che « l’ente accertatore era pienamente inpossesso dei dati necessari a quantificare i costi detraibili consi- stentinel prezzo d’acquisto dei beni oggetto di successivo trasferi- mento»(cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Cosìargomentando il giudice non si è attenuto al principio sopra ri- chiamatodeterminando i costi, se del caso, in misura forfettaria, ma haancorato il proprio convincimento in modo non chiaro al principio dinon contestazione, con riferimento al fatto de ll’avvenuta registra- zionedi rogiti di acquisto dei due immobili compravenduti, oltretutto poianche ristrutturati nella prospettazione di parte contribuente. Laquestione de lla quantificazione dei costi in relazione a i maggior i ricaviinduttivamente accertat i , se ritenuta del caso in misura forfet- taria,dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio. 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 55 e19 del d.P.R. n. 633/72 per il fatto che la CTR abbia fatto discen- dere dalla deducibilità dei costi l’annullamento dell’accertamento dell’Ufficio anche con riguardo alla maggiore IVA calcolata sul vo- lumed’affari di euro 305.374,00. 3.1. Secondo la ricorrente non sorgerebbe alcun diritto alla detra- zioned’imposta per effetto del solo riconoscimento di costi deducibili aifini delle imposte dirette, avendo la contribuente omesso la tenuta della contabilità obbligatoria, la registrazione delle fatture e la pre- sentazionedella dichiarazione e non avendo effettuato alcun versa- mentod’imposta ai fini IVA. 4.Il motivo è fondato. 4.1. L’art. 55 del d.P.R. n. 633/72 , nel testo ratione temporis vi- gente,prevede che « se il contribuente non ha presentato la dichia- razioneannuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può proce- derein ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipenden- tementedalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammon- tareimponibile complessivo e l'aliquota applica bile sono determinati induttivamentesulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte ovenuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione sol- tantoi versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le im- poste detraibili ai sensi dell 'art. 19 risultanti dalle liquidazioni pre- scrittedagli articoli 27 e 33 » . Tanto premesso, la censura è fondata inquanto il giudice d’appello ha errato a ritenere che d all’annulla- mentodelle riprese sulla ricostruzione reddituale discend a automa- ticamente anche l’annullamento del la ripresa per costi , trattandosi dicontestazioni distinte e autonome per presupposti ed effetti . 5.Con il terzo e ultimo motivo l ’Agenzia ricorrente prospetta la vio- lazionedell’art. 2 d .lgs. n. 546/1992 e dei principi in materia di im- pugnazione-merito del giudizio tributario, nonché la violazione dell’art.7 d . l gs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. p roc . c iv . , per avere il giudice di seconde cure confermato la sentenza di primo grad o , che aveva annullato integralmente l’atto impositivo,invece di rideterminare le pretese impositive decurtando dai ricavi il costo ritenuto deducibile ai fini delle imposte dirette e ricalcolare l’I VA dovuta, nonostante la CTR avesse riconosciuto la deducibilità dei soli costi d’acquisto dei beni oggetto del successivo trasferimentoe non anche dei restanti costi di ristrutturazione. 6.La doglianza, che denuncia l’omessa decisione di merito parzial- mentesostitutiva dell’accertamento dell’Ufficio , è fondata in conse- geunzadell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso , e il giudice delrinvio dovrà pronunciarsi sulla suddetta questione . 7. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia