CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 48687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto delle istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà proposte da [OSCURATO:PERSONA] a causa della impossibilità di fronteggiare, con una misura alternativa alla detenzione, il pericolo di recidiva desunto dai suoi precedenti penali (per violazione della legge stupefacenti), dalle pendenze risultanti a suo carico (tra cui quella sempre per reato della stessa specie per la quale era stato raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere in data 28 marzo 2023) e, soprattutto, dalla assenza di un serio processo di revisione critica da parte del condannato; Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la concessione di uno dei benefici richiesti; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre