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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44869/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe ha ratificato i decreti del Magistrato di sorveglianza del 16 gennaio 20202 e del 6 agosto 2020 ed ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 70, comma 6, Ord. pen., per avere partecipato al Collegio quale relatore ed estensore lo stesso giudice persona fisica che aveva emesso, nella qualità di magistrato di sorveglianza i decreti ratificati; - mancanza di motivazione per assenza di valutazione delle doglianze difensive.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito, con opzione ermeneutica condivisibile, che non ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria (Sez. 1, n.. 26201 del 26/05/2009, Leotta, Rv. 243815).

3.2. Il secondo motivo è generico e non si confronta con l'ampio apparato argomentativo del provvedimento impugnato che ha fondato la decisione negativa non solo sul divieto di cui all'art. 58 -quater, commi 1,2 e 3, Ord. pen. ma anche sull'inidoneità in concreto della misura richiesta a fronteggiare la rilevante pericolosità sociale del condannato. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa n.

DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe ha ratificato i decreti del Magistrato di sorveglianza del 16 gennaio 20202 e del 6 agosto 2020 ed ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 70, comma 6, Ord. pen., per avere partecipato al Collegio quale relatore ed estensore lo stesso giudice persona fisica che aveva emesso, nella qualità di magistrato di sorveglianza i decreti ratificati; - mancanza di motivazione per assenza di valutazione delle doglianze difensive. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito, con opzione ermeneutica condivisibile, che non ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria (Sez. 1, n.. 26201 del 26/05/2009, Leotta, Rv. 243815). 3.2. Il secondo motivo è generico e non si confronta con l'ampio apparato argomentativo del provvedimento impugnato che ha fondato la decisione negativa non solo sul divieto di cui all'art. 58 -quater, commi 1,2 e 3, Ord. pen. ma anche sull'inidoneità in concreto della misura richiesta a fronteggiare la rilevante pericolosità sociale del condannato. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa n. DEPOSITATA
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