Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 02491/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24096-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24096/2020 Numero sezionale 11212/2021 Numero di raccolta generale 2491/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 214/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 5 marzo 2020, la Corte d’appello di Catania rigettava, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’avviso di addebito notificatogli dall’[OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2014 per contributi omessi dal 1995 al 1997 della [OSCURATO:PERSONA]: così riformando la sentenza di primo grado, che invece l’aveva accolta, annullando l’avviso opposto;

2. a differenza del Tribunale, essa riteneva non prescritto il credito contributivo dell’[OSCURATO:PERSONA], per l’effetto interruttivo (art. 2943, primo comma c.c.) della notificazione a [OSCURATO:PERSONA] (il 22 dicembre 1999), in termine infraquinquennale, del decreto ingiuntivo, ancorché non esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con effetti permanenti fino al suo passaggio in giudicato (art. 2945, secondo comma c.c.);

3. con atto notificato il 5 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritualmente intimata, non svolgeva difese. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 24096 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24096/2020 Numero sezionale 11212/2021 Numero di raccolta generale 2491/2022 Data pubblicazione 27/01/2022

1. il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. in relazione all’art. 647 c.p.c., per la non equiparabilità del decreto ingiuntivo non esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. a quello con efficacia di giudicato, pure segnalando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’acquisizione o meno di una tale efficacia formale e sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, per effetto della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), per omessa confutazione della ratio decidendi della sentenza d’appello, di interruzione della prescrizione quinquennale per la notificazione della domanda contenuta in un ricorso per ingiunzione e del relativo decreto, con effetti permanenti fino alla formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo, ancorché esecutivo fin dalla sua emissione (Cass. 14 luglio 2004, n. 13081; Cass. 11 maggio 2005, n. 9876; Cass. 3 settembre 2013, n. 20176; Cass. 20 giugno 2017, n. 15157); ebbene, con essa neppure si confronta la censura, riguardante il momento di formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo in funzione della conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.;

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 24096 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24096/2020 Numero sezionale 11212/2021 Numero di raccolta generale 2491/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 24096 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24096-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24096/2020 Numero sezionale 11212/2021 Numero di raccolta generale 2491/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 214/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 5 marzo 2020, la Corte d’appello di Catania rigettava, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’avviso di addebito notificatogli dall’[OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2014 per contributi omessi dal 1995 al 1997 della [OSCURATO:PERSONA]: così riformando la sentenza di primo grado, che invece l’aveva accolta, annullando l’avviso opposto; 2. a differenza del Tribunale, essa riteneva non prescritto il credito contributivo dell’[OSCURATO:PERSONA], per l’effetto interruttivo (art. 2943, primo comma c.c.) della notificazione a [OSCURATO:PERSONA] (il 22 dicembre 1999), in termine infraquinquennale, del decreto ingiuntivo, ancorché non esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con effetti permanenti fino al suo passaggio in giudicato (art. 2945, secondo comma c.c.); 3. con atto notificato il 5 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritualmente intimata, non svolgeva difese. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 24096 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24096/2020 Numero sezionale 11212/2021 Numero di raccolta generale 2491/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 1. il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. in relazione all’art. 647 c.p.c., per la non equiparabilità del decreto ingiuntivo non esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. a quello con efficacia di giudicato, pure segnalando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’acquisizione o meno di una tale efficacia formale e sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, per effetto della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), per omessa confutazione della ratio decidendi della sentenza d’appello, di interruzione della prescrizione quinquennale per la notificazione della domanda contenuta in un ricorso per ingiunzione e del relativo decreto, con effetti permanenti fino alla formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo, ancorché esecutivo fin dalla sua emissione (Cass. 14 luglio 2004, n. 13081; Cass. 11 maggio 2005, n. 9876; Cass. 3 settembre 2013, n. 20176; Cass. 20 giugno 2017, n. 15157); ebbene, con essa neppure si confronta la censura, riguardante il momento di formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo in funzione della conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.; 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. Ric. 2020 n. 24096 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24096/2020 Numero sezionale 11212/2021 Numero di raccolta generale 2491/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 24096 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 02491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris