CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non adeguato e proporzionato al ruolo marginale del ricorrente, che ea un mero "corriere" e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il ricorrente è gravato di un unico precedente penale. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel richiamare la sentenza del primo giudice anche in ordine alle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, ha affermato che dalle risultanze istruttorie emerge la piena consapevole partecipazione dell'imputato nell'attività di detenzione e trasporto dello stupefacente a fini di spaccio, svolta dai suoi cugini, ed ha fatto richiamo al contributo fornito alla realizzazione del reato e all'assenza di elementi favorevoli alla concessione delle circostanze generiche, negando che le disagiate condizioni sociali possano costituire elemento positivo di valutazione, considerato che il ricorrente è recidivo specifico e che non ha mostrato segni di collaborazione. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]