CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 3078/19 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, pubblicata in data 20 maggio 2019;udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.1. Con sentenza n. 3078/19, pubblicata in data 20 maggio2019, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio haNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n.16635/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma,con la quale era stato disatteso il ricorso da essa intentatoavverso l’avviso di pagamento TARI 2015, avente ad oggettoun complesso immobiliare condotto in locazione in Pomezia(RM), adibito, in parte, ad uffici ed, in parte, a laboratori emagazzini di stoccaggio, in cui -a dire della societàcontribuente- non venivano svolte “lavorazioni”, stante la suaconventions e simili”.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento acinque motivi di impugnazione.3. Il Comune di Pomezia (RM) ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 1, comma87, legge n. 549 del 1995, 15 legge n. 59 del 1997, 19 d.P.R.n. 513 del 1997, 1, comma 172, legge n. 296 del 2006 e 74d.P.R. n. 507 del 1993, per avere la corte regionale lazialereputato infondata l’eccezione di inesistenza o illegittimitàdell’avviso di pagamento, per difetto di sottoscrizione. Essa,infatti, presupponeva la competenza ad emettere l’atto, daricondurre ad un provvedimento che conferisse al responsabiledel procedimento i relativi poteri, e, ai fini della firma “aNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026stampa”, la sussistenza di un sistema informatico chepermettesse la sottoscrizione con firma digitale, in modo dagarantirne l’autenticità. La disciplina prevista per l’avviso dipagamento, d’altronde, era la stessa dell’avviso diaccertamento, per cui l’atto impugnato avrebbe dovuto esseresottoscritto dal capo dell’ufficio finanziario o da altro soggettoda lui delegato, con onere della prova, anche della delega, incapo all’amministrazione.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Non è stato -in violazione del principio diautosufficienza- riprodotto o trascritto integralmente o, quantomeno, richiamato o riassunto, nelle sue parti essenziali,l’avviso di pagamento -non certo bastando lasemplice riproduzione di stralci sparsi ed isolati, che non neconsentono la ricostruzione dei passaggi rilevanti (cfr. Cass., n.26164/25)- precludendo, in tal modo, qualsivoglia scrutinioriguardo alla decisività delle censure, vieppiù considerando cheinvolgono -tali censure- temi quali la sussistenza o meno diuna sottoscrizione autografa, la presenza o menodell’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, lanecessità della firma digitale, l’eventuale conferimento ad undelegato dei poteri del capo dell’ufficio, l’esplicitazione, nell’attoimpugnato, della fonte di tali poteri, la natura del succitatoseconda che si tratti di un avviso di accertamento o di unavviso di pagamento ed a seconda che sia stato o menoprodotto mediante sistemi informativi automatizzati.3.2. Il principio di autosufficienza, quale corollario di quellodi specificità dei motivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6,par. I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionaleNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026(cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass., n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass., n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnalila loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., Sez.Un., n. 8950/22), anche al fine di permettere di identificare lafase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti oformati (cfr. Cass., n. 33827/23).3.3. Peraltro, secondo quanto hanno messo in rilievo igiudici di secondo grado -e lo si aggiunge solamente percompletezza di disamina- sull’avviso di pagamento è presente“la stampigliatura del funzionario del Comune di PomeziaNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026responsabile dell’ufficio tributi” (cfr. la sentenza impugnata, apag. 4).Ed a questo accertamento della corte di merito -del quale,ad ulteriore riprova dell’inammissibilità del motivo in esame,non si è fatto adeguatamente carico il ricorso, in cui, oltretutto, non è rinvenibile alcuna illustrazione, in termini precisi edettagliati, delle ragioni di doglianza articolate, sia in primo,che in secondo grado, con riferimento al tema del difetto disottoscrizione dell’atto impugnato (cfr. il ricorso, alle pagg. 3 e4, in cui i motivi di impugnazione dell’avviso di pagamento equelli addotti a sostegno dell’appello sono elencati in manieraassolutamente generica, tanto da non permettere di stabilirenemmeno se coincidano o meno con le molteplici censureagitate in sede di legittimità)- fa eco quanto messo in rilievodall’ente comunale e risulta dall’atto impugnato e, cioè, che sudi esso è rinvenibile, indicato “a stampa”, il nominativo delfunzionario responsabile del tributo (cfr. il controricorso, allepagg. 3 e 4, nonché, acquisito agli atti, l’avviso di pagamento).3.4. A questo proposito, non è superfluo rammentare -sullascia di un orientamento formatosi proprio in materia di TARSU-che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento o pagamentoda parte del funzionario all’uopo designato è sufficiente adriconoscere la provenienza formale del provvedimentodall’amministrazione comunale (cfr. Cass., n. 21805/04).L’art. 1, comma 87, legge n. 549 del 1995, d’altro canto,dispone che la firma autografa prevista dalle norme chedisciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazioneed accertamento sia sostituita dall’indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli attiNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026medesimi siano prodotti tramite sistemi informativiautomatizzati.È stato chiarito che tale norma ha carattere speciale, non èstata abrogata e, quindi, conserva la sua efficacia (cfr. Cass.,n. 9079/15, Cass., n. 20362/17, Cass., n. 31707/18 e Cass., n.508/26) e che il nominativo del funzionario responsabile,analogamente alla fonte dei dati utilizzati nelle procedure diliquidazione ed accertamento dei tributi, sia individuato, agaranzia del contribuente e trasparenza dell’azioneamministrativa, con apposito provvedimento di livellodirigenziale, in modo da permettere al cittadino in ogni tempo,accedendo al provvedimento che contiene tale indicazione, diverificare (ed, eventualmente, di far valere, a tutela dei suoiinteressi, l’eventuale discordanza riscontrata) che il nominativoindicato a stampa in calce all’atto corrisponda effettivamente aquello del soggetto responsabile dell’emanazione del medesimo(cfr. Cass., n. 13231/09, Cass., n. 15447/10, Cass., n.20628/17, Cass., n. 31707/18, Cass., n. 2181/20 e Cass., n.13981/24).4. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 3 leggen. 241 del 1990, nonché dell’art. 24 Cost., con riferimento aldifetto di motivazione e della violazione del diritto di difesa, peravere la corte territoriale negato che fosse necessarial’allegazione all’atto impugnato delle delibere comunali in essomenzionate.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Non contiene, infatti, alcuna trascrizione oriproduzione, almeno per estratto o riassunto, delle partiNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026salienti dell’avviso di pagamento, in violazione del principio diautosufficienza.5.2. Oltre tutto, i giudici di secondo grado -a dimostrazioneanche dell’infondatezza del motivo de quo- hanno messocondivisibilmente in evidenza come, pur non essendo stateallegate all’atto impugnato le delibere comunali in essorichiamate, non potesse reputarsi violato l’obbligo dimotivazione dell’avviso di pagamento ed il diritto di difesa delcontribuente.5.3. Sono esclusi dall’obbligo di allegazione, infatti, gli atti acontenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o iregolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed inconseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità dilegge relative alla loro pubblicazione (cfr. Cass., n. 30052/18),non rientrando tra i documenti che devono essere allegati agliavvisi notificati ai contribuenti ai sensi dell’art. 7 legge n. 212del 2000, giacché detto obbligo non attiene agli atti generalicome le delibere del consiglio comunale che, essendo soggettea pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass., n.14723/20, Cass., n. 11283/22, Cass., n. 33327/23 e Cass., n.20442/25).6. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 7 e 21-septies legge n. 212 del 2000 e3 legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 24 Cost., conriferimento al difetto di motivazione ed alla violazione deldiritto di difesa, per avere la corte di merito reputato l’avviso dipagamento idoneo a delucidare sull’iter logico seguito dall’enteimpositore nell’assunzione delle sue determinazioni.7. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/20267.1. E, infatti, avuto riguardo alle censure coonestate dallasocietà contribuente, sarebbe stato necessario trascrivere oriprodurre, almeno nelle sue parti essenziali, l’atto impugnato,al fine di permettere il vaglio di decisività delle ragioni didoglianza prospettate.7.2. E ciò a maggior ragione considerando che un avviso diaccertamento o pagamento tributario ha carattere diprovocatio ad opponendum, sicché l’obbligo di motivazione èsoddisfatto ogni qualvolta l’amministrazione abbia posto ilcontribuente in grado di conoscere la pretesa creditoria e,quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantumdebeatur (cfr. Cass., n. 730/25). L’obbligo motivazionale devereputarsi assolto, infatti, quando il contribuente sia stato postonella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettividella posizione creditoria presa in considerazione, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa perdelimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositorenella successiva fase contenziosa, restando affidateall’eventuale giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva. In quest’ottica,l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo di asseverare, insede di redazione dell’avviso, gli elementi sui quali la verifica èfondata (cfr. Cass., n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini dellavalidità dell’atto, non rilevano neppure l’omessa allegazione diun documento o la mancata ostensione dello stesso alcontribuente se la motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resaper relationem, sia comunque sufficiente, dovendosiNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026distinguere il piano della motivazione dell’avviso da quello dellaprova della pretesa impositiva e, conseguentemente, l’atto acui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo diprova (Cass., n. 8016/24).7.3. Pertanto -e movendo dai succitati principi generali alcaso di specie- non solo sarebbe stato necessario dare conto,nel motivo in esame, del precipuo contenuto dell’attoimpugnato, ma anche dire come e perché, a causa delleadombrate carenze di motivazione dell’avviso di pagamento,sarebbe stato impedito alla società contribuente di cogliere l’aned il quantum della pretesa tributaria e, conseguentemente, didifendersi adeguatamente.7.4. Nella decisione, per di più, è specificato che l’attoimpugnato contiene tutte le indicazioni essenziali, inerenti alleragioni dell’imposizione, tali da permettere l’allestimento di unimpianto defensionale congruo ed appropriato (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4), tenendo a mente -non di meno- che, inmateria di TARSU, l’art. 71, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993obbliga l’ente impositore ad indicare in ciascun atto solamentela tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenzache non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataper la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiutio la superficie totale iscritta a ruolo, né, tanto meno, i datinumerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass., n.22470/19).È stato rimarcato, del resto, che, avuto riguardo anche alladisciplina dettata dall’art. 1, comma 162, legge n. 296 del2006, la verifica dell’adeguatezza della motivazione deveessere condotta, ove l’accertamento venga effettuato sullabase di un omesso pagamento, tenendo conto della sufficienzaNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’indicazione, nell’atto impugnato, della superficie accertatao della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali, quali i regolamenti o altredelibere comunali, sono idonei a rendere comprensibili ipresupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicarele fonti probatorie o le indagini effettuate per determinare lasuperficie tassabile, potendo ciò avvenire nella successiva -edeventuale- fase contenziosa (cfr. Cass., n. 20620/19, Cass., n.23530/24 e Cass., n. 26691/25).8. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 69 d.lgs. n.507 del 1993, nonché l’omessa o insufficiente motivazione otravisamento dei presupposti, in relazione alla “illegittimitàdella deliberazione tariffaria”, che aveva chiesto di disapplicare.9. Il motivo è inammissibile.9.1. Ancora una volta, in violazione del principio diautosufficienza, la ricorrente, pur menzionando un atto, delquale ha sostenuto di aver chiesto la disapplicazione, non loriporta, trascrivendone il contenuto, almeno nelle sue partiessenziali, ancor più considerando che, nel motivo in esame,sono evocati principi, asseritamente funzionali allacomprensione, da parte dei cittadini, “dell’iter logico che avevacondotto a definire la tassazione”, che non sarebbero stati“assolutamente osservati nella deliberazione comunale”,precludendo qualsivoglia verifica preliminare riguardo alladecisività delle censure.9.2. E ciò senza considerare che -tenendo pur sempre amente che può darsi corso alla disapplicazione solo in presenzadi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di leggeNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026ed eccesso di potere) e non anche in relazione alle sceltediscrezionali delle tariffe e delle assimilazioni (cfr. Cass., n.31461/19 e, nello stesso senso, Cass., n. 16287/24)- ladelibera che stabilisce le tariffe non necessita di una particolaremotivazione, in quanto, al pari di qualsiasi atto amministrativoa contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(cfr. Cass., n. 16165/18, Cass., n. 7437/19, Cass., n. 730/25e, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, n.2910/23 e, nello stesso senso, Cons. Stato, n. 6021/24).10. Con il quinto motivo, la ricorrente ha rappresentato, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 62 d.l. n. 566 del 1993, 21 d.P.R.n. 915 del 1982, 268, 269 e 270 TUFL (r.d. n. 1175 del 1931)e di tutte le norme ed i principi in materia di imposizionetributaria, nonché della circ. n. 3/87 della [OSCURATO:PERSONA] in materia di onere della prova, per essere statoritenuto che spettasse ad essa dimostrare la mancataproduzione di rifiuti nelle aree detenute, circostanza che potevadesumersi, peraltro, dalla natura dell’attività svolta, in quantol’occorrente per gli allestimenti veniva prelevato dai locali soloin occasione di manifestazioni o di eventi ed, all’interno di essi,non venivano svolte lavorazioni e la presenza umana erasporadica, né l’ente comunale aveva fornito alcuna prova disegno contrario.11. Il motivo è infondato.11.1. È principio consolidato quello secondo il quale, in temadi TARSU, grava sul contribuente l’onere di dimostrare laNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzionipreviste dall’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993, perquelle aree detenute od occupate che, in ragione di specifichecaratteristiche strutturali o di destinazione, non produconorifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stessoproduttore a proprie spese), in quanto il principio secondo ilquale spetta all’amministrazione comunale comprovare la fontedell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazionedella spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituisconoeccezioni alla regola generale della debenza del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelterritorio comunale (cfr. Cass., n. 17622/16, Cass., n.16993/20, Cass., n. 22964/21, Cass., n. 31218/21, Cass., n.8205/22, Cass., n. 32490/22 e Cass., n. 33863/22).Invero, la TARSU non è dovuta, a norma dell’art. 62 d.lgs.n. 507 del 1993, per l’occupazione o la detenzione di locali edaree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle areescoperte pertinenziali od accessorie ad abitazioni) e dei locali edelle aree che, per la loro natura o il particolare uso al qualesono stabilmente destinate o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: taliesclusioni, tuttavia, non sono automatiche, perché, ponendo lanorma una presunzione juris tantum di produttività, superabilesolo dalla prova contraria dell’occupante o del detentoredell’area, le circostanze escludenti la produttività e latassabilità devono essere non solo dedotte “nella denunciaoriginaria” o in quella “di variazione”, ma anche debitamenteriscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabilio ad idonea documentazione (cfr. Cass., n. 31460/19, Cass., n.1212/22 e Cass., n. 7639/26).Numero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026D’altronde, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiutisolidi urbani, l’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993,nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le areeche non possono produrre rifiuti per il particolare uso al qualesono stabilmente destinati, chiaramente esige che sia provatadal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad undeterminato uso, ma anche la circostanza che tale uso noncomporta la produzione di rifiuti (cfr. Cass., n. 12084/04,Cass., n. 5047/15 e Cass., n. 8599/25).11.2. Conseguentemente, non è possibile ritenere,contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che lacorte di merito abbia violato i principi che presiedono allaripartizione dell’onere probatorio, mentre non è possibile,perché involgerebbe una rivalutazione dei fatti e degli elementiistruttori, non permessa in questa sede, ritornaresull’accertamento dei giudici di secondo grado, i quali hannoinequivocabilmente stabilito che quella prova non è statafornita.11.3. È opportuno ricordare, a tal proposito, che non èconsentito sollecitare questa Corte -come pure sembra fare,nell’ambito del motivo in esame, la ricorrente- a rivalutare ifatti storici già presi in considerazione in sede di merito, né,tanto meno, gli elementi probatori acquisiti nel corsodell’istruttoria.Sarebbe inammissibile, infatti, un motivo di impugnazioneche, sotto il velo dell’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, mirasse, in realtà, ad una rivisitazione dei fatti storicigià valutati dalle corti di merito, giacché il ricorso perNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, acritica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito delladenuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass., n.2682/25). Con la proposizione del ricorso per cassazione nonpuò essere rimesso in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, perché, nell’ambito del sindacato di legittimità, non èconferito il potere di riesaminare il merito della controversia,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatti dallecorti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la delibazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass., n. 8315/13,Cass., n. 9097/17, Cass., n. 640/19, Cass., n. 3340/19, Cass.,n. 23872/20 e Cass., n. 17744/22).12. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.13. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazionea favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il qualeha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non averriscosso i compensi.14. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integratodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellaNumero registro generale 981/2020Numero sezionale 4477/2026Numero di raccolta generale 17996/2026Data pubblicazione 04/06/2026sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusionedelle spese di lite in favore del controricorrente, liquidandolenella misura di euro 200,00 per esborsi e di euro 3.200,00 percompensi, oltre a rimborso forfettario e altri accessori comeper legge, con distrazione in favore del difensore costituito,dichiaratosi antistatario; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]