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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 07623/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti per assicurarsi l'impunità delle violazioni contravvenzionali al medesimo ascritte; ritenuto che le altre doglianze - riferite alla determinazione della pena ed all'esclusione della sola aggravante dell'arma impropria - attesa la manifesta infondatezza delle censure relative alla seconda aggravante di cui all'art. 61, n.2 c.p., sono del tutto aspecifiche rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2025 sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti per assicurarsi l'impunità delle violazioni contravvenzionali al medesimo ascritte; ritenuto che le altre doglianze - riferite alla determinazione della pena ed all'esclusione della sola aggravante dell'arma impropria - attesa la manifesta infondatezza delle censure relative alla seconda aggravante di cui all'art. 61, n.2 c.p., sono del tutto aspecifiche rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris