CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04120/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è generico in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. 6 e 7) nella parte in cui la Corte di appello ha specificato che la compagnia assicurativa aveva avuto piena contezza della truffa solo all'esito della relazione ispettiva, rispetto alla cui stesura la querela era tempestiva; che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-10 della sentenza impugnata, che indicano tutta la serie di incongruenze nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella richiesta di indennizzo rivelativa della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che devono essere rigettate le richieste della parte civile, che ha adottato e depositato conclusioni non motivate e, dunque, prive di un concreto contributo processuale rispetto a quanto dedotto in ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t.. Cos