CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37654/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli che 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza del Gup del tribunale di Napoli che li aveva condannati per concorso in tentata estorsione pluriaggravata, lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e sequestro di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA], li assolveva dal reato di sequestro di persona per insussistenza del fatto confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai restanti reati [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla illeicità del credito. Sostiene che dalla istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa l'illeicità del credito e quindi si duole del fatto che la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni della inapplicabilità dell'articolo 392 codice penale (sul punto richiama la sentenza delle Sezioni Unite, Filardo). Con il secondo motivo si duole del diniego delle attenuanti generiche edell'entità della pena. Con il terzo motivo lamenta mancata motivazione in ordine alla sussistenza della ritenuta recidiva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamentano vizio di motivazioni in ordine all'attendibilità delle persone offese evidenziando che le intercettazioni e le videoregistrazioni lungi dal costituire un riscontro sconfessano le versioni dei propalanti. Con il secondo motivo e con il terzo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che impedivano la qualificazione del fatto come violazione dell'articolo 393 codice penale, considerata l'indubbia scaturigine illecita della posizione debitoria del Manderi confermata non solo dalle dichiarazioni dello stesso Mancjeri, ma anche dai messaggi whatsapp che l'imputato scambiava con la moglie la sera del fatto e dalle dichiarazioni della Fusco nell'esame condotto in secondo grado. A conforto di tale interpretazione milita anche il fatto che a presidio dell'appartamento dell'Esposito era stato predisposto un sistema di videocamere che consentiva di inquadrare il cancello di entrata nello stabile e che la porta blindata era stata rafforzata da un cancello di metallo, presidi tipici dei bunker della droga. La Corte territoriale ha altresì dato atto delle ragioni che portavano al riconoscimento della contestata recidiva e all'entità della pena.Anche la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Nel caso in argomento le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno limitandosi ad affermare un'inesistente incensuratezza. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. Inammissibili sono anche i ricorsi di Esposito e Cortopasso che hanno proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame che hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati - una rnotivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici dell'appello. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili laddove hanno trovato riscontro nella presenza di prove, anche documentale quali le intercettazioni, il referto delle lesioni, i fotogrammi delle videoriprese). Può quindi affermarsi che le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili "ictu oculi" della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Con riguardo alle doglianze in punto circostanze attenuanti generiche ed entità della pena non possono che richiamarsi integralmente le argomentazioni espresse con riguardo ad identica censura avanzate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].i ricorsi sono pertanto inammissibile e ii ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e