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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 09671/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla

I. n. 82 del 1991, la liberazione condizionale.

Il Tribunale, pur dato atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in corso (con eccezione di una violazione in data 18 dicembre 2019), riteneva che questi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno anche in funzione riparativa.

2. Vizzini ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando con due distinti motivi - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla

I. n. 82 del 1991, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato l'ampiezza e l'importanza delle condotte di collaborazione con la giustizia, già in sé assai sintomatiche della netta cesura rispetto al contesto criminale di pregressa appartenenza.

Avrebbe, inoltre, disatteso l'istanza di ammissione alla liberazione condizionale senza tener conto delle informazioni, assolutamente positive, acquisite in ordine al suo comportamento carcerario nel periodo intercorso a far data dalla precedente ordinanza reiettiva di identica richiesta, nonché dell'intervenuta recisione di ogni legame con ambienti criminali e della sussistenza della condizione, normativamente prevista, dell'intervenuto ravvedimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei 2 t collaboratori di giustizia alla liberazione condizionale, ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penai-penitenziari (su di esso v.

Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).

In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe,cit.).

Può, pertanto, concludersi nel senso che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinatore inserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Manibro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183 Pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, del cui esercizio deve dar conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche.

3. Ritiene il Collegio che, nei caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici.

Se è vero, infatti, che l'istante ha da tempo avviato un proficuo percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria e si è impegnato in uno sforzo di revisione critica del proprio vissuto criminale, tuttavia non possono trascurarsi le evidenze segnalate nella nota in data 27 gennaio 2023 che pongono in rilievo la mancata partecipazione, dalla data della detenzione domiciliare del 2017, all'opera di rieducazione così come, dalla data della domanda di liberazione condizionale, l'assenza di documentazione di azioni intraprese in favore della collettività a titolo di condotta riparativa, ovvero attività di volontariato o studio.

L'ordinanza impugnata si fonda condivisibilmente sulla necessità di rispettare il principio di progressività nella sperimentazione dei benefici penitenziari e, ispirandosi a una prudenza obiettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall'entità delle condanne, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura di risocializzazione più ampia prevista dall'ordinamento in sede di esecuzione penale.

4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla I. n. 82 del 1991, la liberazione condizionale. Il Tribunale, pur dato atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in corso (con eccezione di una violazione in data 18 dicembre 2019), riteneva che questi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno anche in funzione riparativa. 2. Vizzini ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando con due distinti motivi - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla I. n. 82 del 1991, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato l'ampiezza e l'importanza delle condotte di collaborazione con la giustizia, già in sé assai sintomatiche della netta cesura rispetto al contesto criminale di pregressa appartenenza. Avrebbe, inoltre, disatteso l'istanza di ammissione alla liberazione condizionale senza tener conto delle informazioni, assolutamente positive, acquisite in ordine al suo comportamento carcerario nel periodo intercorso a far data dalla precedente ordinanza reiettiva di identica richiesta, nonché dell'intervenuta recisione di ogni legame con ambienti criminali e della sussistenza della condizione, normativamente prevista, dell'intervenuto ravvedimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei 2 t collaboratori di giustizia alla liberazione condizionale, ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penai-penitenziari (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe,cit.). Può, pertanto, concludersi nel senso che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinatore inserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Manibro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183 Pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, del cui esercizio deve dar conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche. 3. Ritiene il Collegio che, nei caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici. Se è vero, infatti, che l'istante ha da tempo avviato un proficuo percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria e si è impegnato in uno sforzo di revisione critica del proprio vissuto criminale, tuttavia non possono trascurarsi le evidenze segnalate nella nota in data 27 gennaio 2023 che pongono in rilievo la mancata partecipazione, dalla data della detenzione domiciliare del 2017, all'opera di rieducazione così come, dalla data della domanda di liberazione condizionale, l'assenza di documentazione di azioni intraprese in favore della collettività a titolo di condotta riparativa, ovvero attività di volontariato o studio. L'ordinanza impugnata si fonda condivisibilmente sulla necessità di rispettare il principio di progressività nella sperimentazione dei benefici penitenziari e, ispirandosi a una prudenza obiettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall'entità delle condanne, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura di risocializzazione più ampia prevista dall'ordinamento in sede di esecuzione penale. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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