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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15722/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in dirltto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 18-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione, per essere stato travisato il significato della missiva, in cui, invece, i rimandi a citazioni cinematografiche e a versetti di poeti erano giustificati dal tenore della missiva, caratterizzata da esternazioni di affetto nei confronti dell'odierno ricorrente da parte della sua convivente - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alle ragioni del rigetto del reclamo di trattenimento della missiva: - nella missiva la mittente, al di là di mere espressioni di affetto nei confronti del detenuto, riporta frasi di poeti e citazioni di film ed inoltre accenna a vicende e situazioni riguardanti alcune persone note ai due interlocutori, il cui significato intrinseco non è comprensibile; - il contenuto della missiva in quanto tale potrebbe veicola re informazioni e messaggi pericolosi per sicurezza pubblica, perché comprensibili solo dai corrispondenti; - debbono condividersi le conclusioni cui è giunto il Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato, che ha ritenuto criptico il linguaggio utilizzato nella lettera; - devono ritenersi sussistenti elementi di valutazione concreti tali da conferire un adeguato coefficiente di oggettività alle esigenze e ragioni sottese al trattenimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in dirltto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione, per essere stato travisato il significato della missiva, in cui, invece, i rimandi a citazioni cinematografiche e a versetti di poeti erano giustificati dal tenore della missiva, caratterizzata da esternazioni di affetto nei confronti dell'odierno ricorrente da parte della sua convivente - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alle ragioni del rigetto del reclamo di trattenimento della missiva: - nella missiva la mittente, al di là di mere espressioni di affetto nei confronti del detenuto, riporta frasi di poeti e citazioni di film ed inoltre accenna a vicende e situazioni riguardanti alcune persone note ai due interlocutori, il cui significato intrinseco non è comprensibile; - il contenuto della missiva in quanto tale potrebbe veicola re informazioni e messaggi pericolosi per sicurezza pubblica, perché comprensibili solo dai corrispondenti; - debbono condividersi le conclusioni cui è giunto il Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato, che ha ritenuto criptico il linguaggio utilizzato nella lettera; - devono ritenersi sussistenti elementi di valutazione concreti tali da conferire un adeguato coefficiente di oggettività alle esigenze e ragioni sottese al trattenimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 m
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