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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11674/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; nonché la memoria presentata, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 novembre 2021 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il G.u.p. dei Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, - per quel che qui interessa - ha affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto tentato di furto con strappo e, riconosciuto il vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa e gli ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 56 cod. pen., 27 Cost, 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, adducendo che - alla luce degli elementi di fatto evidenziati con l'atto di appello (e in particolare della deposizione della persona offesa Bettini e le dichiarazioni dell'imputato) - nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi un'ipotesi desistenza volontaria (o quanto meno un dubbio sulla sua sussistenza) in quanto, dopo il primo tentativo di impossessarsi della borsa della vittima (non riuscito perché quest'ultima l'ha trattenuta), l'imputato si sarebbe allontanato in assenza di qualsivoglia condizionamento esterno pur potendo continuare nel proprio agire criminoso (tramite ulteriori tentativi di sottrarre la borsa).

2.2. Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione degli artt. 133, comma 1, e 56, comma 4, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il tentato furto, irrogata nella misura massima, e all'esclusione del recesso attivo, cui la Corte di merito sarebbe pervenuta negando erroneamente che nel caso di specie l'imputato abbia spontaneamente interrotto l'iter criminis (e che la difesa avesse argomentato sul punto) nonché valorizzando tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. quelli relativi alla capacità a delinquere dell'imputato (richiamandone pure i precedenti penali) e finendo col fondare il proprio giudizio su una «colpa d'autore» nonostante sia stato accertato (per il tramite delle perizie) che egli non era pienamente capace di intendere e di volere.

2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio motivazione in ragione della mancata esclusione della recidiva - quantunque essa sia state ritenuta minusvalente rispetto al riconosciuto vizio parziale di mente - affermandone la compatibilità con lo stato di mente dell'imputato in forza di una motivazione contradditoria (nonostante quanto esposto dal perito prof.

Paterniti e quanto risulta dal casellario giudiziale in ordine alla collocazione cronologica dei precedenti dell'Albanese) che non ha compiuto il necessario giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato (avendo riguardo proprio al suo stato psichico). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Quanto al primo motivo, deve considerarsi che:- ad avviso del Collegio merita condivisione l'orientamento - dominante nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui «nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797 - 01, resa in relazione a un'ipotesi di tentato furto; cfr., altresì, Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01, in tema di furto in abitazione; cfr. pure Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170 - 01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01); - nel caso di specie risulta - e sul punto non è stato prospettato alcun travisamento - che l'imputato abbia tentato di impossessarsi della borsa della persona offesa, strappandogliela di dosso, non riuscendovi solo per la pronta reazione di quest'ultima che l'ha trattenuta; - dunque, in relazione al detto tentativo compiuto, non può configurarsi l'invocata desistenza volontaria, non rilevando in senso contrario il fatto che l'imputato non abbia posto in essere altri atti volti a impossessarsi del bene; ragion per cui il motivo in esame è infondato.

2. Il secondo motivo, nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata per non aver ravvisato i presupposti del recesso attivo, è infondato in forza del principio giurisprudenziale appena sopra richiamato, bastando osservare che nel caso in esame l'imputato non ha posto in essere una condotta attiva volta a scongiurare l'evento ma si è soltanto astenuto dal porre in essere altri atti volti ad impossessarsi della borsa della persona offesa.

Per quel che attiene alla determinazione della pena, la Corte territoriale ha confermato quella irrogata dal primo giudice attribuendo rilievo ai gravi precedenti penali dell'imputato e anche alle modalità del fatto (in particolare, alla scelta - quale vittima - di una donna sola e distratta perché intenta ad assicurare a un lucchetto la propria bicicletta): in tal modo ha indicato a quali, tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha attribuito rilievo decisivo nell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pel:tinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 - 01), qui dunque non sindacabile a fortiori in forza del diverso apprezzarnento della gravità del fatto che la difesa finisce per perorare irritualmente in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Infine, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, nel caso di specie la pena detentiva non è stata determinata per il tramite di un'erronea individuazione del minimo edittale in quattro anni di reclusione.

Invero, rispetto a uno spazio edittale compreso (ex artt.56 e 624-bis cod. pen.) tra un anno e quattro mesi e quattro anni e otto mesi di reclusione, il primo Giudice (pur facendo dapprima riferimento alla pena edittale minima per l'ipotesi consumata, pari a quattro anni di reclusione) ha determinato in due anni e tre mesi di reclusione la pena base per il delitto tentato in contestazione (poi riducendola a un anno e sei mesi per il riconosciuto vizio parziale di mente e, ulteriormente, a un anno di reclusione per il rito).

Dunque, in parte qua il ricorso è manifestamente infondato.

3. Il terzo motivo è nel complesso infondato.

Premesso che «l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguite alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti» (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259 - 01), deve rilevarsi che: - nel caso di specie, all'Albanese è stato riconosciuto il vizio parziale di mente; - «non sussiste incompatibilità tra la recidiva ed il vizio parziale di mente, in quanto quest'ultimo non impedisce di rinvenire nella condotta dell'agente l'elemento soggettivo del dolo» (Sez. 6, n. 27086 del 19/04/2017, Banicevic, Rv. 270408 - 01); - dunque, in maniera conforme al diritto e con argomentazione congrua e logica, la Corte di appello non ha escluso la recidiva (come esposto, riconosciuta minusvalente rispetto al vizio di mente), ritenendo che il fatto in imputazione abbia palesato un'accresciuta pericolosità sociale dell'Albanese, pur a fronte del suo stato di mente (che non ne ha escluso in toto la capacità di intendere e di volere), in particolare alla luce della scelta della vittima e delle circostanze di tempo e di luogo in cui ha agito; - non ricorrono allora la violazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione che la difesa ha assunto, finendo col prospettare pure con il motivo in esame un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; nonché la memoria presentata, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 novembre 2021 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il G.u.p. dei Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, - per quel che qui interessa - ha affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto tentato di furto con strappo e, riconosciuto il vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa e gli ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 56 cod. pen., 27 Cost, 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, adducendo che - alla luce degli elementi di fatto evidenziati con l'atto di appello (e in particolare della deposizione della persona offesa Bettini e le dichiarazioni dell'imputato) - nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi un'ipotesi desistenza volontaria (o quanto meno un dubbio sulla sua sussistenza) in quanto, dopo il primo tentativo di impossessarsi della borsa della vittima (non riuscito perché quest'ultima l'ha trattenuta), l'imputato si sarebbe allontanato in assenza di qualsivoglia condizionamento esterno pur potendo continuare nel proprio agire criminoso (tramite ulteriori tentativi di sottrarre la borsa). 2.2. Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione degli artt. 133, comma 1, e 56, comma 4, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il tentato furto, irrogata nella misura massima, e all'esclusione del recesso attivo, cui la Corte di merito sarebbe pervenuta negando erroneamente che nel caso di specie l'imputato abbia spontaneamente interrotto l'iter criminis (e che la difesa avesse argomentato sul punto) nonché valorizzando tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. quelli relativi alla capacità a delinquere dell'imputato (richiamandone pure i precedenti penali) e finendo col fondare il proprio giudizio su una «colpa d'autore» nonostante sia stato accertato (per il tramite delle perizie) che egli non era pienamente capace di intendere e di volere. 2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio motivazione in ragione della mancata esclusione della recidiva - quantunque essa sia state ritenuta minusvalente rispetto al riconosciuto vizio parziale di mente - affermandone la compatibilità con lo stato di mente dell'imputato in forza di una motivazione contradditoria (nonostante quanto esposto dal perito prof. Paterniti e quanto risulta dal casellario giudiziale in ordine alla collocazione cronologica dei precedenti dell'Albanese) che non ha compiuto il necessario giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato (avendo riguardo proprio al suo stato psichico). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Quanto al primo motivo, deve considerarsi che:- ad avviso del Collegio merita condivisione l'orientamento - dominante nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui «nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797 - 01, resa in relazione a un'ipotesi di tentato furto; cfr., altresì, Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01, in tema di furto in abitazione; cfr. pure Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170 - 01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01); - nel caso di specie risulta - e sul punto non è stato prospettato alcun travisamento - che l'imputato abbia tentato di impossessarsi della borsa della persona offesa, strappandogliela di dosso, non riuscendovi solo per la pronta reazione di quest'ultima che l'ha trattenuta; - dunque, in relazione al detto tentativo compiuto, non può configurarsi l'invocata desistenza volontaria, non rilevando in senso contrario il fatto che l'imputato non abbia posto in essere altri atti volti a impossessarsi del bene; ragion per cui il motivo in esame è infondato. 2. Il secondo motivo, nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata per non aver ravvisato i presupposti del recesso attivo, è infondato in forza del principio giurisprudenziale appena sopra richiamato, bastando osservare che nel caso in esame l'imputato non ha posto in essere una condotta attiva volta a scongiurare l'evento ma si è soltanto astenuto dal porre in essere altri atti volti ad impossessarsi della borsa della persona offesa. Per quel che attiene alla determinazione della pena, la Corte territoriale ha confermato quella irrogata dal primo giudice attribuendo rilievo ai gravi precedenti penali dell'imputato e anche alle modalità del fatto (in particolare, alla scelta - quale vittima - di una donna sola e distratta perché intenta ad assicurare a un lucchetto la propria bicicletta): in tal modo ha indicato a quali, tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha attribuito rilievo decisivo nell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pel:tinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 - 01), qui dunque non sindacabile a fortiori in forza del diverso apprezzarnento della gravità del fatto che la difesa finisce per perorare irritualmente in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Infine, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, nel caso di specie la pena detentiva non è stata determinata per il tramite di un'erronea individuazione del minimo edittale in quattro anni di reclusione. Invero, rispetto a uno spazio edittale compreso (ex artt.56 e 624-bis cod. pen.) tra un anno e quattro mesi e quattro anni e otto mesi di reclusione, il primo Giudice (pur facendo dapprima riferimento alla pena edittale minima per l'ipotesi consumata, pari a quattro anni di reclusione) ha determinato in due anni e tre mesi di reclusione la pena base per il delitto tentato in contestazione (poi riducendola a un anno e sei mesi per il riconosciuto vizio parziale di mente e, ulteriormente, a un anno di reclusione per il rito). Dunque, in parte qua il ricorso è manifestamente infondato. 3. Il terzo motivo è nel complesso infondato. Premesso che «l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguite alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti» (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259 - 01), deve rilevarsi che: - nel caso di specie, all'Albanese è stato riconosciuto il vizio parziale di mente; - «non sussiste incompatibilità tra la recidiva ed il vizio parziale di mente, in quanto quest'ultimo non impedisce di rinvenire nella condotta dell'agente l'elemento soggettivo del dolo» (Sez. 6, n. 27086 del 19/04/2017, Banicevic, Rv. 270408 - 01); - dunque, in maniera conforme al diritto e con argomentazione congrua e logica, la Corte di appello non ha escluso la recidiva (come esposto, riconosciuta minusvalente rispetto al vizio di mente), ritenendo che il fatto in imputazione abbia palesato un'accresciuta pericolosità sociale dell'Albanese, pur a fronte del suo stato di mente (che non ne ha escluso in toto la capacità di intendere e di volere), in particolare alla luce della scelta della vittima e delle circostanze di tempo e di luogo in cui ha agito; - non ricorrono allora la violazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione che la difesa ha assunto, finendo col prospettare pure con il motivo in esame un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ri
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