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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09295/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3AN (CUI 02LU49M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO€4.ate-c~e-a4e-Praltt- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; toi\26 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 1A42021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di ricettazione e porto di armi clandestine, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 600 di multa.

2. Ha proposto tórrffinfe ricorso per cassazione l'imputato, denunciando ( i difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta, personalmente, avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4.

Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],c391,nch i t Enrico GiuI ppe Sandrini OaA,A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3AN (CUI 02LU49M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO€4.ate-c~e-a4e-Praltt- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; toi\26 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 1A42021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di ricettazione e porto di armi clandestine, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 600 di multa. 2. Ha proposto tórrffinfe ricorso per cassazione l'imputato, denunciando ( i difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta, personalmente, avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],c391,nch i t Enrico GiuI ppe Sandrini OaA,A
Sentenza Cassazione n. 09295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris