CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02561/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la se ntenza del 21/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 07/09/2020 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, applicata la diminuente di cui all'art. 444 cod.proc.pen., con applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 74/2000 e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 344- bis e 129 cod.proc.pen. per superamento della durata del processo di secondo grado. Lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva qualificato l'istituto di cui all'art. 344-bis cpp in senso meramente processuale, omettendo di considerare l'aspetto sostanziale della punibilità e gli effetti estintivi direttamente dipendenti dall'applicazione di tale norma, in quanto l'improcedibilità dell'azione penale determina la non punibilità e l'impossibilità di irrogazione della sanzione; pertanto, tale istituto dovrebbe trovare applicazione retroattiva; nè sarebbe dirimente l'argomento secondo cui vi sarebbe una indebita duplicazione di cause di estinzione del reato diverse, quali la prescrizione e quella di nuovo conio della improcedibilità per i reati commessi in data anteriore al 1.1.2020; chiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite ovvero, in subordine alla Corte cpstituzionale. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. Lamenta che erroneamente la Corte di appello non aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi agli anni di imposta 2011 e 2012; in particolare, non era stato considerato che il termine di presentazione della comunicazione dati Iva scadeva il 29.2.2012 come disposto dall'art. 8 bis d. P.R. n. 322/1998. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000, lamentando che la presunta distruzione delle scritture contabili era stata desunta dal fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che al contribuente era stata inviata una comunicazione contenete un invito al contraddittorio e che in seguito al mancato riscontro veniva notiziata la Procura; di contro non era stato considerato che il teste della difesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che le scritture contabili erano in loco "in un gabbiotto in cui l'imputato aveva le sue cose contabili".Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 10 dlgs 74/2000, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto integrato il reato contestato al capo b) per la mancata esibizione delle scritture contabili, trattandosi di mera inerzia e, quindi, condotta penalmente irrilevante; inoltre, gli organi accertatori avevano, comunque, ricostruito il volume di affari della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva basato l'affermazione di responsabilità per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale su elementi indiziari e smeccanismo presuntivo non dotato dei caratteri di gravità precisione e concordanza. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 10 dlgs 74/2000 e vizio di motivazione, esponendo che il reato non si configura laddove sia possibile ricostruire il reddito ed il volume d'affari tramite la documentazione restante o tramite elementi derivanti dall'incrocio di dati di altri contribuenti. Con il settimo motivo deduce violazione dell'art. 5 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione, lamentando che Viva evasa doveva essere calcolata non sul volume da, i,,x,ftk zmn complessivoYdell'azienda ma solo sulla quota di prodotti venduti nel territorio dello Stato (pari al 15% del fatturato, come da dichiarazioni del teste Esposito); inoltre, non era stato tenuto conto dei costi non contabilizzati che risultavano dagli elementi probatori acquisiti agli atti. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Nola in data 7 settembre 2020, ha ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero rispetto alla richiesta di applicazione di pena ex articolo 444 cod. proc. pen. che era stata avanzata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e, conseguentemente, all'esito del dibattimento, è stata applicata all'imputato la pena nella misura richiesta dallo stesso. 2. Va, quindi, osservato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito con la sentenza n. 36084 del 24/6/2005, Fragomeli, Rv. 231806, che la sentenza di "patteggiarnento" è inappellabile, alla stregua del citato articolo 448, comma 2, cod. proc. pen., anche se è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento di primo grado quando il giudice ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta e fermo restando, in caso di dissenso, il potere del pubblico ministero di proporre appello. Ciò in quanto tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno la stessa natura e, salve particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti. E perché una diversa interpretazione si risolverebbe nell'attribuzione ingiustificata ed illogica all'imputato di un ulteriore beneficio, oltre a quelli premiali derivanti dalla scelta del rito, in quanto gli sarebbe consentito di contestare nelle forme ordinarie una sentenza conforme alte sue richieste e pronunciata proprio sul presupposto della rinuncia alla celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie (cfr. Sez. 5, n. 34843 del 9/7/2001, Basso, Rv. 220234); il principio è stato ribadito anche più di recente da Sez.4, n. 12157 del 18/03/2021, Rv.280779 - 01, secondo cui non è appellabile dall'imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero o il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti presentano analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti. Questa Corte, inoltre, ha anche affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, cod. proc. pen. nella parte in cui non consente all'imputato di appellare la sentenza dibattimentale che accoglie la richiesta di applicazione della pena ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, in quanto tale limitazione non si pone in contrasto né con l'art.24 Cost., non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 Cost., atteso che l'inappellabilità condivide fa medesima "ratto" con l'identica limitazione prevista per la sentenza di patteggiamento emessa prima del giudizio, in entrambe le situazioni essendovi implicita rinuncia alla presunzione di non colpevolezza in cambio di un trattamento sanzionatorio premiale, né, infine, con l'art. 111 Cost., essendo coerente con i principi del processo accusatorio e, in particolare, con quello della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 3235 del 22/11/2019 dep. 2020, Leardi, Rv. 278150). 3. Pertanto, l'appello proposto dal Romano avverso la sentenza del Tribunale di Noia in data 7 settembre 2020, per le indicate considerazioni, va qualificato ai sensi dell'art. 568 cod. proc.pen. come ricorso per cassazione. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio; il ricorso, come riqualificato, deve essere dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 4.1. I motivi relativi all'affermazione di responsabilità sono inammissibili, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» 4.2. Il motivo avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione al momento di emissione della sentenza del Tribunale delle annualità dal 2011 al 2013 è manifestamente infondato. rei-d Va ricordato chexil reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 vigente "ratione te poris" deve farsi riferimentb<al momento della consumazione del AUL),, ct 2,Ak reato, novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.v.a. (Sez.3, n.19647 del 20/02/2019, Rv.275747 - 01; Sez.3,n.48304 del 20/09/2016, Rv.268576 - 01). Nella specie, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale scadeva per l'anno di imposta 2011 il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'anno di imposta 2012 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l'anno di imposta 2013, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale termine, ai fini della consumazione del reato, deve aggiungersi il termine di novanta giorni e, quindi, il reato relativo all'anno di imposta 2011 si consumava il 29.12.2012, il reato relativo all'anno di imposta 2012 si consumava il 29.12.2013 ed il reato di cui all'anno di imposta 2013 si consumava il 29.12.2014. Il termine prescrizionale massimo è pari ad anni dieci, ex art. 160, 161 e 17 d.lgs 74/2000, ed è evidente che al momento della emissione della sentenza di primo grado (7.9.2020), pur non tenendo conto dei periodi di sospensione del procedimento pari a complessivi 411 giorni (rinvio dal 14/12/2017 al 28/06/2018 per astensione del difensore, dal 16/9/2019 al 13/01/2020 d istanza della difesa, dal 6/04/2020 al 29/06/2020 per sospensione disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nella misura di gg 35-, dal 29/6/2020 al 29/8/2020 per legittimo impedimento del difensore nella misura di gg 61), nessuno dei reati in questione risultava estinto per prescrizione nè il termine prescrizionale risulta spirato al momento della presente decisione, maturando per l'annualità più risalente solo in data 13.2.2024. 4.3. Va, infine, osservato che la questione di improcedibilità sollevata è manifestamente infondata. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadita, l'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, legge 27 settembre 2021, n. 134, nella parte in cui limita l'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai soli reati commessi dal 10 gennaio 2020, è disposizione di natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva; la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, non si pone in contrasto con gli 3, 25 e 111 Cost perché frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez.3, n. 1567 del 14/12/2021, dep.17/01/2022,Rv.282408 - 01; Sez.5, n. 334 del 05/11/2021, dep.10/01/2022,Rv.282419 - 01;Sez.7 n. 43883 del 19/11/2021, Rv.283043 - 02; ; Sez. 2, n. 6045 del 17/12/2021, dep. 2022, Bucciarelli e altro, non mass.; Sez. 2, n. 34198 del 09/06/2022, Climeni e altro, non mass.; Sez. 5, n. 43624 del 06/07/2022, Castorina, non mass., Sez. 5, n. 48904 del 16/12/2022, Maello, non mass.; Sez. 7, ord. n. 49177 del 23/11/2022, Caterino, non mass.). 5. Consegue, pertanto, la dedaratoria di inammissibilità del ricorso, come riqualificato. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Qualificato l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Noia il 7 settembre 2020 come ricorso per cassazione, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 febbraio 2023 e dichiara inammissibile il ricorso, come riqualifica