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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37251/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO dì ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cé ha concluso chiedendo ew2(2,2,-,j )(4,3e,t-t f22 4.4..vh-c, eget I difensore (-e l'Ada--,0 Ltatl ele, lAt '91"2- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 20.11.2017 ha confermato la condanna, intervenuta in primo grado, dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto con strappo di generi alimentari e di un telefono cellulare. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 168-bis, comma 1, cod. pen. e 550, comma 2, del codice di rito, lamentando che la Corte di appello di Ancona ha erroneamente ritenuto ostativa alla concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova la pena massima prevista per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., non menzionata neppure all'interno dell'elenco tassativo dei reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.

Col secondo motivo deduce la contraddittorietà ovvero la carenza e illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla sussistenza dell'offensività della condotta di cui all'art. 624 bis cod. pen..

2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo sulla messa alla prova; il difensore dell'imputato insiste nell'accoglimento del ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dai P.G. 4.11 ricorso è fondato.

Il ricorrente muove tre motivi di censura alla sentenza impugnata, dei quali assorbente è il primo investendo esso« la preliminare valutazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, laddove gli altri si appuntano sulla motivazione della sentenza impugnata (in realtà quello sull'offensività/particolare tenuità del fatto non risulta dalla incontestata sintesi contenuta nella pronuncia impugnata).

Avendo l'imputato, stando al ricorso e a quanto si indica nella stessa sentenza impugnata, presentato formalmente, nella fase degli atti preliminari all'apertura del dibattimento, istanza di sospensione con messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 624-bis c.p., la motivazione di rigetto dell'istanza, confermata con la sentenza impugnata, è certamente erronea, atteso che l'istanza medesima è proponibile anche in relazione al reato indicato, di cui all'art. 624-bis cod. pen., per il quale si procede in rito con citazione diretta a giudizio.

Depone in tale senso, innanzitutto, lo stesso articolo 168-bis c.p., allorchè indicato il limite di pena oltre il quale l'istituto non trova applicazione, prosegue dicendo che l'istanza può essere presentata " [...,] nonché per i delitti indicati dal comma due dell'art. 550 c.p.p....."; il primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. ha dunque individuato il campo dei reati ai quali è applicabile la sospensione dei processo con messa alla prova, tramite il duplice criterio del massimo della pena edittale di quattro anni, nonché dei delitti indicati nel comma 2 dell'art.550 c.p.p. sulla citazione diretta a giudizio, tra i quali è certamente da ricomprendere il delitto contestato all'imputato.

Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte con la pronuncia Verdicchio, Sez. 5, n. 43958 dei 12/05/2017, Rv. 271610, la fattispecie incriminatrice di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) - e non potrebbe essere diverso il ragionamento per il furto con strappo qui contestato - rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta.

Secondo solido orientamento di questa Corte, qui condiviso, la citazione diretta a giudizio costituisce l'epilogo processuaie fisiologico dei procedimenti per i reati di cui all'art 624-bis c.p..

Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis c.p., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi deil'art. 550 c.p.p., comma 2, atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie neíl'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normative, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p., è inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (cfr. Sez. 5, ord. 40489 del 2002 (cc 5.11.02), Rv 225705; Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, dep. 2018, Cipolletti, Rv. 272439; analogamente, Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic, Rv. 253173; Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256, Castriota; Sez. 4, 22 maggio 2009, n. 36881, Nasufi; Sez. 5, 05/11/2002, n. 40489, Zagarni; centra, Sez. 4, 7 febbraio 2003, Ciliberti).

Tale interpretazione, ritenuta diritto vivente, essendo rimasto isolato il contrapposto precedente interpretativo di questa Corte dei 2003, è stata mantenuta anche in seguito alla modifica dell'art. 624-bis c.p. apportata dalla legge 103/17.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'erronea statuizione in diritto, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, comporta l'accoglimento del primo motivo di ricorso con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio, che tenga conto dei principi innanzi enunciati.

Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO dì ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cé ha concluso chiedendo ew2(2,2,-,j )(4,3e,t-t f22 4.4..vh-c, eget I difensore (-e l'Ada--,0 Ltatl ele, lAt '91"2- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 20.11.2017 ha confermato la condanna, intervenuta in primo grado, dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto con strappo di generi alimentari e di un telefono cellulare. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 168-bis, comma 1, cod. pen. e 550, comma 2, del codice di rito, lamentando che la Corte di appello di Ancona ha erroneamente ritenuto ostativa alla concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova la pena massima prevista per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., non menzionata neppure all'interno dell'elenco tassativo dei reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo deduce la contraddittorietà ovvero la carenza e illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla sussistenza dell'offensività della condotta di cui all'art. 624 bis cod. pen.. 2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo sulla messa alla prova; il difensore dell'imputato insiste nell'accoglimento del ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dai P.G. 4.11 ricorso è fondato. Il ricorrente muove tre motivi di censura alla sentenza impugnata, dei quali assorbente è il primo investendo esso« la preliminare valutazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, laddove gli altri si appuntano sulla motivazione della sentenza impugnata (in realtà quello sull'offensività/particolare tenuità del fatto non risulta dalla incontestata sintesi contenuta nella pronuncia impugnata). Avendo l'imputato, stando al ricorso e a quanto si indica nella stessa sentenza impugnata, presentato formalmente, nella fase degli atti preliminari all'apertura del dibattimento, istanza di sospensione con messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 624-bis c.p., la motivazione di rigetto dell'istanza, confermata con la sentenza impugnata, è certamente erronea, atteso che l'istanza medesima è proponibile anche in relazione al reato indicato, di cui all'art. 624-bis cod. pen., per il quale si procede in rito con citazione diretta a giudizio. Depone in tale senso, innanzitutto, lo stesso articolo 168-bis c.p., allorchè indicato il limite di pena oltre il quale l'istituto non trova applicazione, prosegue dicendo che l'istanza può essere presentata " [...,] nonché per i delitti indicati dal comma due dell'art. 550 c.p.p....."; il primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. ha dunque individuato il campo dei reati ai quali è applicabile la sospensione dei processo con messa alla prova, tramite il duplice criterio del massimo della pena edittale di quattro anni, nonché dei delitti indicati nel comma 2 dell'art.550 c.p.p. sulla citazione diretta a giudizio, tra i quali è certamente da ricomprendere il delitto contestato all'imputato. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte con la pronuncia Verdicchio, Sez. 5, n. 43958 dei 12/05/2017, Rv. 271610, la fattispecie incriminatrice di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) - e non potrebbe essere diverso il ragionamento per il furto con strappo qui contestato - rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta. Secondo solido orientamento di questa Corte, qui condiviso, la citazione diretta a giudizio costituisce l'epilogo processuaie fisiologico dei procedimenti per i reati di cui all'art 624-bis c.p.. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis c.p., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi deil'art. 550 c.p.p., comma 2, atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie neíl'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normative, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p., è inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (cfr. Sez. 5, ord. 40489 del 2002 (cc 5.11.02), Rv 225705; Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, dep. 2018, Cipolletti, Rv. 272439; analogamente, Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic, Rv. 253173; Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256, Castriota; Sez. 4, 22 maggio 2009, n. 36881, Nasufi; Sez. 5, 05/11/2002, n. 40489, Zagarni; centra, Sez. 4, 7 febbraio 2003, Ciliberti). Tale interpretazione, ritenuta diritto vivente, essendo rimasto isolato il contrapposto precedente interpretativo di questa Corte dei 2003, è stata mantenuta anche in seguito alla modifica dell'art. 624-bis c.p. apportata dalla legge 103/17. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'erronea statuizione in diritto, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, comporta l'accoglimento del primo motivo di ricorso con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio, che tenga conto dei principi innanzi enunciati. Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d
Sentenza Cassazione n. 37251/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris