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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08115/2023

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi Oggetto: minimale contributivo; cooperativa; trasferte RGN Cron.

Rep.

CC 7.3.23 PU dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.163/21, depositata il 6.5.21; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n.163/21, la Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ad un avviso di addebito emesso dall’Inps a seguito di verbale di accertamento, ed avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti in relazione a rimborsi erogati ai lavoratori a titolo di trasferte,nonché a retribuzioni erogate al di sotto del trattamento minimo economico previsto dal CCNL di riferimento.

La Corte escludeva che vi fosse nullità della sentenza, in quanto il riferimento contenuto nella prima parte del dispositivo all’annullamento di un verbale di accertamento dell’Inps diverso da quello oggetto di causa, non determinava un insanabile contrasto con la motivazione, dalla quale emergeva il corretto riferimento ai dati di causa, alle ragioni dell’opposizione e del loro rigetto, sicché quella parte del dispositivo non esprimeva alcun comando giudiziale.

Nel merito, la Corte escludeva che la sospensione concordata della prestazione lavorativa potesse comportare deroga alla regola del minimale contributivo, e riteneva pertanto irrilevante la prova testimoniale articolata dalla cooperativa.

Quanto alla diversa prova testimoniale volta a dimostrare l’effettuazione delle trasferte, riteneva che il capitolo fosse generico.

Infine, la Corte confermava anche le sanzioni applicate dall’Inps, rientrandosi nella fattispecie di evasione contributiva e non di semplice omissione.Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per sei motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 d.l. n.338/89 conv. in l. n.389/89, per avere la Corte erroneamente applicato la regola del minimale contributivo in un caso in cui non si trattava di riduzione dell’orario di lavoro ma di temporanea sospensione del rapporto concordata bilateralmente.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce omesso esame del fatto decisivo costituito dall’effettività dei rimborsi per trasferte, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.51, co.5 TUIR e dell’art.12 n.2 l. n.153/69, nonché nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c.

La Corte non avrebbe accertato l’effettività dei rimborsi, non avendo ammesso la prova testimoniale, e pervenendo all’erronea conclusione che la prova del diritto al rimborso conseguente a trasferta potesse essere data solo in via documentale.

La negazione dell’istruttoria testimoniale avrebbe determinato la conseguenza di far elevare a rango di prova il verbale di accertamentodell’Inps.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 per avere la Corte escluso che si vertesse in tema di sola omissione contributiva.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.156, co.2, 354 e 161 c.p.c., non avendo la Corte dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nonostante l’assoluto e insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Il sesto motivo, logicamente preliminare, è inammissibile.Per un verso esso è privo di autosufficienza non riportando in modo specifico il testo della sentenza di primo grado da cui poter apprezzare in modo diretto la dedotta insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo; per altro verso esso è generico, in quanto non spiega in quali termini, ai fini dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza di primo grado, esclusa in appello, avrebbe potuto determinare la nullità della sentenza di secondo grado.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Muovendo dall’art.3, co.4 d. lgs. n.423/01 che richiama, per i soci lavoratori di cooperativa, l’art.1, co.1 d. l. n.338/89, questa Corte ha affermato che il principio del minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle societàcooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema dellaprevidenza sociale(Cass.8446/20, Cass.17531/16).

Deve quindi applicarsi anche ai soci lavoratori la giurisprudenza più recente di questa Corte secondo cui la regola del minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass.15120/19 che, sulla scorta di quanto affermato da Cass.13650/19, ha superato il diverso principio di Cass.24109/18; da ultimo v.

Cass.4676/21).

Né coglie nel segno la distinzione, svolta in ricorso, tra riduzione dell’orario di lavoro e sospensione concordata della prestazione lavorativa, poiché la regola del minimale contributivo è stata riaffermata da questaCorte anche in casi, come in quello in questione, dove si era avuta una sospensione concordata della prestazione lavorativa (v.

Cass.13650/19relativa ad un accordo di aspettativa non retribuita), e persino dove la sospensione del rapporto era dovuta a causa di forza maggiore (Cass.4676/21).

Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

La sentenza non ha omesso il fatto allegato come decisivo nel secondo motivo di ricorso, ovvero che le trasferte fossero effettive, ma ha motivato la ragioni dell’inammissibilità del capitolo di prova testimoniale dedotto, affermando che esso era generico, non consentendo, quand’anche confermato dal teste, di dare “compiuta spiegazione delle date, delle occasioni dei propri oaltrui movimenti e delle ragioni che avrebbero determinato le trasferte”.

La Corte, poi, non ha escluso che la prova potesse darsi anche a mezzo testimoni e non solo per documenti –come affermano i motivi di ricorso che, sotto tale profil o sono inammissi bili poiché non si confrontano con la ratio decidendidella sentenza – ma ha precisato che, per rendere il capitolo di prova specifico, sarebbe stato necessario fondarlo su una documentazione diversa dalle buste paga e dal prospetto allegato al verbale di accertamento Inps e, in particolare, sulle schede carburanti, sugli scontrini autostradali, sugli ordini di servizio e documenti di trasporto.

I motivi di ricorso, nel momento in cui non censurano la valutazione di genericità del capitolo, nemmeno consentono di affermare la decisività del capitolo stesso, laddove la censura contenuta nelricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile ove non alleghi le ragioni di decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass.8204/18, Cass.16214/19).

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte ha correttamente escluso l’ipotesi di mera omissione contributiva poiché la mancanza dei versamenti contributivi non era immediatamente riscontrabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, ma ha richiesto un accertamento ispettivo dell’Inps.

Questa Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all’art.116, co.8, lett. b) l.n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11).

L’omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell’ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v.

Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all’Inps e senza che l’ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11).

Nel caso di specie,è stato l’Inps a svolgere un accertamento ispettivo sulla scorta del quale ha appurato il mancato pagamentodella contribuzione dovuta.

Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dal datore all’Inps relativamente ai soci lavoratori, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall’ente.

Conclusivamente il ricorso va respinto co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi Oggetto: minimale contributivo; cooperativa; trasferte RGN Cron. Rep. CC 7.3.23 PU dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.163/21, depositata il 6.5.21; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n.163/21, la Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ad un avviso di addebito emesso dall’Inps a seguito di verbale di accertamento, ed avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti in relazione a rimborsi erogati ai lavoratori a titolo di trasferte,nonché a retribuzioni erogate al di sotto del trattamento minimo economico previsto dal CCNL di riferimento. La Corte escludeva che vi fosse nullità della sentenza, in quanto il riferimento contenuto nella prima parte del dispositivo all’annullamento di un verbale di accertamento dell’Inps diverso da quello oggetto di causa, non determinava un insanabile contrasto con la motivazione, dalla quale emergeva il corretto riferimento ai dati di causa, alle ragioni dell’opposizione e del loro rigetto, sicché quella parte del dispositivo non esprimeva alcun comando giudiziale. Nel merito, la Corte escludeva che la sospensione concordata della prestazione lavorativa potesse comportare deroga alla regola del minimale contributivo, e riteneva pertanto irrilevante la prova testimoniale articolata dalla cooperativa. Quanto alla diversa prova testimoniale volta a dimostrare l’effettuazione delle trasferte, riteneva che il capitolo fosse generico. Infine, la Corte confermava anche le sanzioni applicate dall’Inps, rientrandosi nella fattispecie di evasione contributiva e non di semplice omissione.Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per sei motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 d.l. n.338/89 conv. in l. n.389/89, per avere la Corte erroneamente applicato la regola del minimale contributivo in un caso in cui non si trattava di riduzione dell’orario di lavoro ma di temporanea sospensione del rapporto concordata bilateralmente. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce omesso esame del fatto decisivo costituito dall’effettività dei rimborsi per trasferte, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.51, co.5 TUIR e dell’art.12 n.2 l. n.153/69, nonché nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. La Corte non avrebbe accertato l’effettività dei rimborsi, non avendo ammesso la prova testimoniale, e pervenendo all’erronea conclusione che la prova del diritto al rimborso conseguente a trasferta potesse essere data solo in via documentale. La negazione dell’istruttoria testimoniale avrebbe determinato la conseguenza di far elevare a rango di prova il verbale di accertamentodell’Inps. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 per avere la Corte escluso che si vertesse in tema di sola omissione contributiva. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.156, co.2, 354 e 161 c.p.c., non avendo la Corte dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nonostante l’assoluto e insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Il sesto motivo, logicamente preliminare, è inammissibile.Per un verso esso è privo di autosufficienza non riportando in modo specifico il testo della sentenza di primo grado da cui poter apprezzare in modo diretto la dedotta insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo; per altro verso esso è generico, in quanto non spiega in quali termini, ai fini dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza di primo grado, esclusa in appello, avrebbe potuto determinare la nullità della sentenza di secondo grado. Il primo motivo è manifestamente infondato. Muovendo dall’art.3, co.4 d. lgs. n.423/01 che richiama, per i soci lavoratori di cooperativa, l’art.1, co.1 d. l. n.338/89, questa Corte ha affermato che il principio del minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle societàcooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema dellaprevidenza sociale(Cass.8446/20, Cass.17531/16). Deve quindi applicarsi anche ai soci lavoratori la giurisprudenza più recente di questa Corte secondo cui la regola del minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass.15120/19 che, sulla scorta di quanto affermato da Cass.13650/19, ha superato il diverso principio di Cass.24109/18; da ultimo v. Cass.4676/21). Né coglie nel segno la distinzione, svolta in ricorso, tra riduzione dell’orario di lavoro e sospensione concordata della prestazione lavorativa, poiché la regola del minimale contributivo è stata riaffermata da questaCorte anche in casi, come in quello in questione, dove si era avuta una sospensione concordata della prestazione lavorativa (v. Cass.13650/19relativa ad un accordo di aspettativa non retribuita), e persino dove la sospensione del rapporto era dovuta a causa di forza maggiore (Cass.4676/21). Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. La sentenza non ha omesso il fatto allegato come decisivo nel secondo motivo di ricorso, ovvero che le trasferte fossero effettive, ma ha motivato la ragioni dell’inammissibilità del capitolo di prova testimoniale dedotto, affermando che esso era generico, non consentendo, quand’anche confermato dal teste, di dare “compiuta spiegazione delle date, delle occasioni dei propri oaltrui movimenti e delle ragioni che avrebbero determinato le trasferte”. La Corte, poi, non ha escluso che la prova potesse darsi anche a mezzo testimoni e non solo per documenti –come affermano i motivi di ricorso che, sotto tale profil o sono inammissi bili poiché non si confrontano con la ratio decidendidella sentenza – ma ha precisato che, per rendere il capitolo di prova specifico, sarebbe stato necessario fondarlo su una documentazione diversa dalle buste paga e dal prospetto allegato al verbale di accertamento Inps e, in particolare, sulle schede carburanti, sugli scontrini autostradali, sugli ordini di servizio e documenti di trasporto. I motivi di ricorso, nel momento in cui non censurano la valutazione di genericità del capitolo, nemmeno consentono di affermare la decisività del capitolo stesso, laddove la censura contenuta nelricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile ove non alleghi le ragioni di decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass.8204/18, Cass.16214/19). Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha correttamente escluso l’ipotesi di mera omissione contributiva poiché la mancanza dei versamenti contributivi non era immediatamente riscontrabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, ma ha richiesto un accertamento ispettivo dell’Inps. Questa Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all’art.116, co.8, lett. b) l.n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11). L’omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell’ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all’Inps e senza che l’ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11). Nel caso di specie,è stato l’Inps a svolgere un accertamento ispettivo sulla scorta del quale ha appurato il mancato pagamentodella contribuzione dovuta. Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dal datore all’Inps relativamente ai soci lavoratori, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall’ente. Conclusivamente il ricorso va respinto co
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