CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12574 d el ruolo generale dell’anno 20 1 6 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta Oggetto: avviso di accertamento –decadenza - - elettronica certificata: carlovoccia @ordineavvocatiroma.org e [OSCURATO:EMAIL] dei medesimi difensor i ; - controricorrent e - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 951/1/2016, depos itata i n data 22 giugno 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 951/1/2016, depositata il 22 febbraio 201 6, in una controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002 e recuperata l’iva illegittimamente detrattae chiesta a rimborso; con atto del 22maggio 2023 la società ha depositato un’istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, legge n. 197/2022; l’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 prevede che“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio; P.Q.M. La Corte: sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruol