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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 36577/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto ha applicato, nei confronti diMirko [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata in relazione a lla associazione per delinquere di cui al capo 1)e ai correlati reati-fine indicati nei successivi capi di imputazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoAngelo Casa, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità.

In particolare,si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece,prosciolto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio. 5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e,a tale declaratoria, consegue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto ha applicato, nei confronti diMirko [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata in relazione a lla associazione per delinquere di cui al capo 1)e ai correlati reati-fine indicati nei successivi capi di imputazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoAngelo Casa, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare,si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece,prosciolto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio. 5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e,a tale declaratoria, consegue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 36577/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris