CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 41743/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1128/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24413/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE di ASSISE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 25 febbraio 2025 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta, che, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41743/2025 Roma, lì, 30/12/2025 del Tribunale di Gela, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 159 del 2011. 2. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato avrebbe violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, ponendosi, nonostante gli fosse stata revocata la patente, alla guida di un motociclo. In particolare, il 20 marzo 2020, in Gela, lungo la Via dell'Acropoli, alcuni agenti della Polizia di Stato avevano fermato, per un controllo di rito, un motociclo [OSCURATO:PERSONA], condotto da [OSCURATO:PERSONA], che risultava sprovvisto di patente di guida. A seguito di ulteriori controlli, gli agenti accertavano che: il Prefetto aveva revocato al [OSCURATO:PERSONA] la patente di guida; con decreto del 15 giugno 2011 il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato all'imputato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre; in data 9 settembre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] era stato scarcerato e, in pari data, gli era stato notificato il verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione per il residuo periodo di 647 giorni, cioè fino al 17 giugno 2020; con decreto del 28 novembre 2018, il Tribunale di Caltanissetta, all'esito del giudizio di rivalutazione, aveva ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sociale dell'imputato, disponendo l'esecuzione della misura per la residua durata. 3. Il Tribunale di Gela aveva condannato l’imputato, con sentenza del 14 aprile 2023, che era stata confermata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta. 4. Avverso la sentenza di secondo grado, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con il quale la parte aveva dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 11 e 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che l’imputato non avesse mai ricevuto comunicazione dell'esito del giudizio di persistenza della pericolosità sociale. 5. Con sentenza del 9 luglio 2024, la Prima sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte di appello, ritenendo fondato l’unico motivo di ricorso. La Prima Sezione aveva ritenuto che la decisione impugnata fosse viziata nella parte in cui i giudici di merito, nel dare atto della sospensione della misura di prevenzione per l'intervenuta detenzione superiore a due anni, non avevano accertato che l’imputato avesse ricevuto la comunicazione del decreto di rivalutazione di pericolosità sociale. Al riguardo, aveva sottolineato che, «secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, «il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della carta precettiva da parte degli organi di polizia» (Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, Rv. 243489). 6. Con sentenza emessa il 25 febbraio 2025, la Corte di assise di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di condanna. 7. Avverso la “nuova” sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 7.1. Con un unico motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 11 e 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e 627 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la condanna nonostante la mancanza della prova della rituale notificazione del decreto di rivalutazione della pericolosità sociale, adottato dal Tribunale di Caltanissetta il 28 novembre 2018. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto superata la mancata notificazione «valorizzando mere presunzioni», in violazione della pronuncia della Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha rilevato che «è incontestato che, con verbale del 9 settembre 2018, cioè lo stesso giorno della scarcerazione, l'imputato veniva sottoposto alla misura di prevenzione per residui 647 giorni, cioè fino al 17 giugno 2020, e che, in data 28 novembre 2018 (perciò, prima della scadenza della misura), veniva emesso il decreto di valutazione della persistenza della pericolosità sociale». Per cui, «alla data del fatto (20 marzo 2020), il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a misura di prevenzione, attesa la scadenza al 17 giugno 2020, in forza dell'originario decreto di applicazione confermato a seguito della valutazione di persistenza della pericolosità sociale». La Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato, in ogni caso, fosse consapevole della misura di prevenzione e delle relative prescrizioni. Ha ritenuto non decisivo il mancato accertamento della formale comunicazione del decreto di valutazione della persistenza della pericolosità sociale, in considerazione del fatto che all'imputato era stato comunque notificato il verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione. La decisione della Corte di appello si pone in contrasto con il dato normativo e non si uniforma al dettato della sentenza di annullamento, con la quale era stato chiarito come non fosse sufficiente il mero verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione. Va precisato che l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che: la sorveglianza speciale rimane sospesa quando il soggetto viene sottoposto a detenzione per espiazione pena; quando il periodo di detenzione si protrae per almeno due anni, il Tribunale deve valutare la persistenza della pericolosità sociale; nel caso di persistenza, il Tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura; quest’ultima rimane sospesa fino alla comunicazione del decreto di rivalutazione. Dal chiaro dato letterale, emerge che la misura di prevenzione rimane sospesa fino alla comunicazione all’interessato del decreto di rivalutazione della pericolosità sociale. Prima di tale comunicazione, essendo sospesa la misura, non potrebbe esservi alcuna violazione di essa. Il reato in esame, dunque, già sotto il profilo oggettivo, non può ritenersi integrato senza l’accertamento della comunicazione all’interessato del decreto di rivalutazione della pericolosità sociale. 2. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che dovrà accertare se, prima dei fatti accaduti il 20 marzo 2020, il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto comunicazione del decreto di rivalutazione della pericolosità sociale. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il 17 ottobre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]