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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 settembre 1965

Cassazione n. 35707/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1965 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero , [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila il 27 ottobre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Avezzano il 9 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione illecita e di cessione di cocaina, fatti, qualificati entrambi come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, commessi in data antecedente e prossima al 29 giugno 2020, e, ritenuta la continuazione, applicata la diminuzione per il rito, per quanto in questa sede rileva, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia (quattro mesi e dieci giorni di reclusione e 800,00 euro di multa).

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della carenza dell'apparato motivazionale.

Ripercorsi gli antefatti e spiegato di avere nelle conclusioni scritte rassegnate il 21 ottobre 2023 (essendosi l'appello celebrato con il rito cartolare non partecipato) chiesto espressamente, sia pure in via subordinata, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nella misura di cinque euro per ogni giorno di detenzione, in ragione delle condizioni economiche dell'imputato, quali emergenti dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in atti, lamenta la assoluta mancata di risposte e, dunque, la omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale.

Segnala la immediata applicabilità delle norme più favorevoli all'imputato, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 95 e 97 del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari") e domanda l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 23 aprile 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione inerente la conversione della pena detentiva in pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire I'll maggio 2024 conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.2.

La Corte di appello, in effetti, non ha risposto alcunchè alla richiesta avanzata dalla Difesa per iscritto ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 150 del 2022 nelle conclusioni presentate in appello il 21 ottobre 2023.

Si tratta di richiesta difensivek, tempestiva, come - condivisibilnnente - affermato da Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286017 («In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal sensb dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame»; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285751; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285090; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; contra, ma rimasta isolata, la pronunzia di Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285708, secondo cui «In tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva)»).

3. La rilevata omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla valutazione inerente la richiesta conversione della pena detentiva in pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione delle pene sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1965 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero , [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila il 27 ottobre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Avezzano il 9 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione illecita e di cessione di cocaina, fatti, qualificati entrambi come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, commessi in data antecedente e prossima al 29 giugno 2020, e, ritenuta la continuazione, applicata la diminuzione per il rito, per quanto in questa sede rileva, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia (quattro mesi e dieci giorni di reclusione e 800,00 euro di multa). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della carenza dell'apparato motivazionale. Ripercorsi gli antefatti e spiegato di avere nelle conclusioni scritte rassegnate il 21 ottobre 2023 (essendosi l'appello celebrato con il rito cartolare non partecipato) chiesto espressamente, sia pure in via subordinata, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nella misura di cinque euro per ogni giorno di detenzione, in ragione delle condizioni economiche dell'imputato, quali emergenti dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in atti, lamenta la assoluta mancata di risposte e, dunque, la omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale. Segnala la immediata applicabilità delle norme più favorevoli all'imputato, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 95 e 97 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari") e domanda l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 23 aprile 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione inerente la conversione della pena detentiva in pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire I'll maggio 2024 conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.2. La Corte di appello, in effetti, non ha risposto alcunchè alla richiesta avanzata dalla Difesa per iscritto ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 150 del 2022 nelle conclusioni presentate in appello il 21 ottobre 2023. Si tratta di richiesta difensivek, tempestiva, come - condivisibilnnente - affermato da Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286017 («In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal sensb dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame»; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285751; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285090; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; contra, ma rimasta isolata, la pronunzia di Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285708, secondo cui «In tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva)»). 3. La rilevata omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla valutazione inerente la richiesta conversione della pena detentiva in pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione delle pene sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla
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