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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14657/2026

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a Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, in accoglimento dientrambi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermatola sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5 aprile 2024, con la quale FabrizioIannolino è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 31 l. n. 646 del 1982 – peravere omesso di comunicare, nei termini previsti, al [OSCURATO:PERSONA] di Polizia Tributaria, tutte levarianti nell’entità e nella composizione del patrimonio, ed in particolare per avere omessodi comunicare l’incremento patrimoniale conseguito il 27/11/2018 mediante l’acquisizionedell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per un valore di € 105.000 -, e condannato alla pena di unanno e quattro mesi di reclusione ed € 6.886,00 di multa.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dellasentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.La motivazione della Corte territoriale è meramente apparente, non essendo stateprese in considerazione le numerose censure difensive svolte con l’atto di appello: si era inparticolare evidenziato come, essendo [OSCURATO:PERSONA] sottoposto a programma di protezione nel2018, al medesimo fosse impedito di comunicare con soggetti diversi dai propri referenti edagli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] di Protezione. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi comunicatol’avvenuto acquisto del ristorante all’organo di polizia referente per il territorio, nonché alTribunale di sorveglianza di Roma, come desumibile dal contenuto dell’ordinanza resa dadetto Tribunale in data 11/07/2019.La decisione assunta si fonda quindi su un’inammissibile presunzione di accertamentodell’elemento psicologico del reato, in spregio al principio contrario affermato da Sez.

Un.,n. 18474 del 28/11/2024.È stata invece del tutto omessa ogni specifica indagine sulla effettiva e consapevolevolontà dell’imputato di omettere la prescritta comunicazione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in punto di offensività in concreto della condotta.L’impugnata sentenza ha omesso di effettuare una verifica in concreto dellapericolosità della condotta, essendosi la Corte limitata a motivare esclusivamente sulpresunto incremento patrimoniale conseguente all’acquisto dell’azienda.Tale generica indicazione, tuttavia, non consente neppure di ritenere integrato ilsuperamento della soglia di variazione patrimoniale che rende necessaria lacomunicazione, dal momento che, per una corretta quantificazione della variazionepatrimoniale, occorrerebbe individuare la differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valoredell’azienda.

La giurisprudenza della Corte di legittimità, peraltro, ha chiarito che, inconformità al dictum della Corte costituzionale, sentenza n. 99 del 2017, la verificadell’offensività in concreto è sempre doverosa da parte del giudice di merito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’impugnata sentenza, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il secondo motivo di ricorso, che viene in esame con priorità logica perché attiene alprofilo oggettivo della contestazione, è infondato.1.1.

Secondo il ricorrente, la sussistenza della “variazione patrimoniale” rilevantepresupporrebbe l’accertamento della differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivodell’azienda acquisita.L’assunto non può essere condiviso.La disciplina di cui all’art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011 non circoscrive l’obbligocomunicativo alle sole variazioni “in aumento” misurabili in termini meramente quantitativi,ma include anche le modifiche qualitative della composizione del patrimonio, purchéconcernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14.

In tale prospettiva,l’acquisizione di un complesso aziendale (per il valore indicato in atti) costituisce di per séfatto idoneo a integrare la variazione rilevante, quale mutamento della strutturapatrimoniale soggetto all’obbligo di comunicazione; sicché non è richiesto, ai fini dellatipicità, un accertamento ulteriore – nei termini del prospettato “differenziale” – tracorrispettivo e valore del bene.1.2.

Parimenti infondata è la doglianza in tema di offensività in concreto.Essa, anzitutto, non risulta specificamente coltivata nei motivi di appello quanto alpreteso difetto motivazionale della sentenza di primo grado; e, comunque, è proposta intermini generali, senza misurarsi con le rationes decidendi poste dalla Corte territoriale afondamento del giudizio di pericolosità della condotta, incentrate sulla pericolositàpregressa del prevenuto e sulla rilevante entità dell’operazione.2.

È invece fondato il primo motivo di ricorso.2.1.

Giova, al riguardo, premettere che, secondo l’orientamento di legittimità già datempo delineato, la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982,n. 646 non può fondarsi su una presunzione dell’elemento soggettivo: il dolo generico nonè “in re ipsa” nella mera omissione, ma richiede una verifica effettiva e specifica dellaconsapevole volontà di sottrarsi all’obbligo comunicativo (Sez. 1, n. 6334 del 14/01/2010,Rv. 246569).In senso conforme, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, harecentemente riaffermato e, al contempo, sistematizzato tali coordinate ermeneutiche (Sez.Un., n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944), chiarendo che, pur afronte della natura di reato di pericolo presunto della fattispecie, l’accertamento non tolleraautomatismi: l’elemento soggettivo deve essere oggetto di prova e di motivazione effettiva,dovendo il giudice dare conto, in concreto, della conoscenza dell’obbligo e della volontà dinon adempiervi, con esclusione di ogni presunzione di dolo “in re ipsa” ancorata alla solaomissione.

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, ricondotto l’interpretazione della fattispecieentro il principio di necessaria offensività, richiamando la giurisprudenza della Cortecostituzionale (in particolare, Corte cost., sent. n. 99 del 2017) e ribadendo che lacompatibilità della presunzione di pericolo con gli artt. 25 e 27 Cost. postula, nel singolocaso, la verifica dell’offensività in concreto: il giudizio di penale rilevanza non si esauriscenella tipicità formale della condotta, imponendosi di misurare l’eventuale scarto tral’idoneità offensiva astrattamente presunta dal legislatore e la realtà fenomenicadell’omissione, con doverosa esclusione della punibilità dei fatti che, sebbene formalmentesussumibili nella fattispecie, risultino privi di una ragionevole capacità di porre in pericolo ilbene giuridico tutelato.2.2.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si confronta con le specifichecensure proposte con l’atto di appello, nelle quali si rappresentava che, nel periodointeressato (2018), l’imputato era inserito in programma di protezione, con conseguentelimitazione dei canali di interlocuzione ai soli referenti e agli appartenenti al NucleoOperativo di Protezione.Si deduceva, inoltre, che l’acquisto dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. da parte di Iannolinoera stato comunque portato a conoscenza degli organi competenti (organo di poliziareferente per il territorio e Tribunale di sorveglianza), come emergeva anche dall’ordinanzadel Tribunale di sorveglianza di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamata dalla difesa.A fronte di tali elementi, la Corte territoriale ha apoditticamente affermato lasussistenza dell’elemento soggettivo, omettendo di tenere conto del peculiare regime cuiIannolino era sottoposto in quanto collaboratore di giustizia, e senza spiegare per qualiragioni le circostanze dedotte non incidessero sulla concreta possibilità di adempiere,ovvero non escludessero l’effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazionedovuta.3.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Milano che, libera nell’esito, dovrà colmare le indicatelacune motivazionali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, in accoglimento dientrambi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermatola sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5 aprile 2024, con la quale FabrizioIannolino è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 31 l. n. 646 del 1982 – peravere omesso di comunicare, nei termini previsti, al [OSCURATO:PERSONA] di Polizia Tributaria, tutte levarianti nell’entità e nella composizione del patrimonio, ed in particolare per avere omessodi comunicare l’incremento patrimoniale conseguito il 27/11/2018 mediante l’acquisizionedell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per un valore di € 105.000 -, e condannato alla pena di unanno e quattro mesi di reclusione ed € 6.886,00 di multa.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dellasentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.La motivazione della Corte territoriale è meramente apparente, non essendo stateprese in considerazione le numerose censure difensive svolte con l’atto di appello: si era inparticolare evidenziato come, essendo [OSCURATO:PERSONA] sottoposto a programma di protezione nel2018, al medesimo fosse impedito di comunicare con soggetti diversi dai propri referenti edagli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] di Protezione. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi comunicatol’avvenuto acquisto del ristorante all’organo di polizia referente per il territorio, nonché alTribunale di sorveglianza di Roma, come desumibile dal contenuto dell’ordinanza resa dadetto Tribunale in data 11/07/2019.La decisione assunta si fonda quindi su un’inammissibile presunzione di accertamentodell’elemento psicologico del reato, in spregio al principio contrario affermato da Sez. Un.,n. 18474 del 28/11/2024.È stata invece del tutto omessa ogni specifica indagine sulla effettiva e consapevolevolontà dell’imputato di omettere la prescritta comunicazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in punto di offensività in concreto della condotta.L’impugnata sentenza ha omesso di effettuare una verifica in concreto dellapericolosità della condotta, essendosi la Corte limitata a motivare esclusivamente sulpresunto incremento patrimoniale conseguente all’acquisto dell’azienda.Tale generica indicazione, tuttavia, non consente neppure di ritenere integrato ilsuperamento della soglia di variazione patrimoniale che rende necessaria lacomunicazione, dal momento che, per una corretta quantificazione della variazionepatrimoniale, occorrerebbe individuare la differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valoredell’azienda. La giurisprudenza della Corte di legittimità, peraltro, ha chiarito che, inconformità al dictum della Corte costituzionale, sentenza n. 99 del 2017, la verificadell’offensività in concreto è sempre doverosa da parte del giudice di merito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’impugnata sentenza, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso, che viene in esame con priorità logica perché attiene alprofilo oggettivo della contestazione, è infondato.1.1. Secondo il ricorrente, la sussistenza della “variazione patrimoniale” rilevantepresupporrebbe l’accertamento della differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivodell’azienda acquisita.L’assunto non può essere condiviso.La disciplina di cui all’art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011 non circoscrive l’obbligocomunicativo alle sole variazioni “in aumento” misurabili in termini meramente quantitativi,ma include anche le modifiche qualitative della composizione del patrimonio, purchéconcernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14. In tale prospettiva,l’acquisizione di un complesso aziendale (per il valore indicato in atti) costituisce di per séfatto idoneo a integrare la variazione rilevante, quale mutamento della strutturapatrimoniale soggetto all’obbligo di comunicazione; sicché non è richiesto, ai fini dellatipicità, un accertamento ulteriore – nei termini del prospettato “differenziale” – tracorrispettivo e valore del bene.1.2. Parimenti infondata è la doglianza in tema di offensività in concreto.Essa, anzitutto, non risulta specificamente coltivata nei motivi di appello quanto alpreteso difetto motivazionale della sentenza di primo grado; e, comunque, è proposta intermini generali, senza misurarsi con le rationes decidendi poste dalla Corte territoriale afondamento del giudizio di pericolosità della condotta, incentrate sulla pericolositàpregressa del prevenuto e sulla rilevante entità dell’operazione.2. È invece fondato il primo motivo di ricorso.2.1. Giova, al riguardo, premettere che, secondo l’orientamento di legittimità già datempo delineato, la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982,n. 646 non può fondarsi su una presunzione dell’elemento soggettivo: il dolo generico nonè “in re ipsa” nella mera omissione, ma richiede una verifica effettiva e specifica dellaconsapevole volontà di sottrarsi all’obbligo comunicativo (Sez. 1, n. 6334 del 14/01/2010,Rv. 246569).In senso conforme, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, harecentemente riaffermato e, al contempo, sistematizzato tali coordinate ermeneutiche (Sez.Un., n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944), chiarendo che, pur afronte della natura di reato di pericolo presunto della fattispecie, l’accertamento non tolleraautomatismi: l’elemento soggettivo deve essere oggetto di prova e di motivazione effettiva,dovendo il giudice dare conto, in concreto, della conoscenza dell’obbligo e della volontà dinon adempiervi, con esclusione di ogni presunzione di dolo “in re ipsa” ancorata alla solaomissione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, ricondotto l’interpretazione della fattispecieentro il principio di necessaria offensività, richiamando la giurisprudenza della Cortecostituzionale (in particolare, Corte cost., sent. n. 99 del 2017) e ribadendo che lacompatibilità della presunzione di pericolo con gli artt. 25 e 27 Cost. postula, nel singolocaso, la verifica dell’offensività in concreto: il giudizio di penale rilevanza non si esauriscenella tipicità formale della condotta, imponendosi di misurare l’eventuale scarto tral’idoneità offensiva astrattamente presunta dal legislatore e la realtà fenomenicadell’omissione, con doverosa esclusione della punibilità dei fatti che, sebbene formalmentesussumibili nella fattispecie, risultino privi di una ragionevole capacità di porre in pericolo ilbene giuridico tutelato.2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si confronta con le specifichecensure proposte con l’atto di appello, nelle quali si rappresentava che, nel periodointeressato (2018), l’imputato era inserito in programma di protezione, con conseguentelimitazione dei canali di interlocuzione ai soli referenti e agli appartenenti al NucleoOperativo di Protezione.Si deduceva, inoltre, che l’acquisto dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. da parte di Iannolinoera stato comunque portato a conoscenza degli organi competenti (organo di poliziareferente per il territorio e Tribunale di sorveglianza), come emergeva anche dall’ordinanzadel Tribunale di sorveglianza di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamata dalla difesa.A fronte di tali elementi, la Corte territoriale ha apoditticamente affermato lasussistenza dell’elemento soggettivo, omettendo di tenere conto del peculiare regime cuiIannolino era sottoposto in quanto collaboratore di giustizia, e senza spiegare per qualiragioni le circostanze dedotte non incidessero sulla concreta possibilità di adempiere,ovvero non escludessero l’effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazionedovuta.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Milano che, libera nell’esito, dovrà colmare le indicatelacune motivazionali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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