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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22812/2026

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pello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, la Corte d'appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di ItaliaRoberto per il reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per averecoltivato sostanza stupefacente del tipo cannabis, da cui erano ricavabili iquantitativi indicati in imputazione.Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi didoglianza.I) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione con riferimento agli articoli 453, 179, 178, comma 1, lett. b), cod.proc. pen.La difesa osserva come la richiesta di giudizio immediato a carico delricorrente sia stata depositata in data 13 febbraio 2025, entro 90 giorni dallaiscrizione della notizia di reato ed entro 180 giorni dall'esecuzione della misura.Tuttavia, al momento della presentazione della richiesta, l'imputato non era piùsottoposto a misura cautelare detentiva.

In ragione di ciò, non ricorreva uno deipresupposti per procedere nelle forme del c.d. giudizio “immediato cautelare”.La Corte di merito sarebbe incorsa in una violazione della previsione di cuiall'articolo 453 cod. proc. pen.; tale circostanza determinerebbe la nullità delprocedimento, da intendersi assoluta ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. b)cod. proc. pen.La Corte territoriale ha respinto l'eccezione con una motivazione inconferente,sostenendo che: all'epoca dell'esercizio dell'azione penale sussisteva l'evidenzaprobatoria; la mancata presentazione della richiesta nei termini previsti non puòessere oggetto di successivo sindacato; la circostanza che la richiesta di giudizioimmediato non fosse stata formulata nel termine di legge non costituisce causadi nullità.

Detta risposta sarebbe distonica, avendo la difesa lamentato che, altempo della presentazione della richiesta di giudizio immediato, non esisteva lacondizione detentiva dell’imputato.II) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione con riferimento all'articolo 360 cod. proc. pen.La difesa lamenta la nullità dell'accertamento tecnico eseguito sui campioni disostanza stupefacente repertati e la inutilizzabilità dei relativi risultati, stante laviolazione dell'articolo 360 cod. proc. pen.Lamenta come l'accertamento sulla sostanza caduta in sequestro - di naturairripetibile - fosse stato svolto senza consentire all'allora indagato di poterenominare un proprio consulente e di partecipare alle operazioni, non avendo egliricevuto alcun avviso.

L'assunto dei giudici di merito, secondo il qualel'accertamento su campioni non è irripetibile, poggia su basi argomentativeerronee; infatti, a seguito dell'accertamento effettuato sul campione, non potràessere analizzato il medesimo campione, il quale viene consumato interamentedurante le analisi.2.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di doglianza è inammissibile.L’art. 453, comma 1, cod. proc. pen. recita: "Quando la prova appareevidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministerochiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è statainterrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito diinvito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre chenon sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di personairreperibile”.Il comma 1-bis della norma citata prevede l’ipotesi del c.d. giudizio immediatocustodiale, ai sensi del quale “Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato,anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entrocentottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al qualela persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvoche la richiesta pregiudichi gravemente le indagini”; nel successivo comma 1-terè precisato che:”La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo ladefinizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso deitermini per la proposizione della richiesta di riesame”.Sulla portata interpretativa della norma sono intervenute diverse pronunce diquesta Corte, che hanno stabilito i seguenti principi: I) Il giudice deldibattimento può sindacare i presupposti per l'ammissione del rito immediatoesclusivamente nel caso d’inosservanza di norme procedimentali concernentil'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ossia di violazioninullità discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29570 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276731); II)Il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del P.M. diemissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensidell'art. 453, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., nella quale siano stati, invece,richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, commaprimo, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi: in talicasi, infatti, l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediato noncomporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, cheimplicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletatada un organo diverso [Sez. 5, n. 5578 del 08/10/2014, dep. 05/02/2015,Mocanu, Rv. 264345, così massimata: «Il giudice ha il potere dovere diqualificare correttamente la richiesta del P.M. di emissione di decreto di giudizioimmediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter,cod. proc. pen. e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti delgiudizio immediato ordinario ex art. 453, comma primo, stesso codice, stante ladiversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi. (In motivazione, laS.C. ha precisato che l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediatonon comporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, cheimplicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletatada organo diverso)»; Sez. 5, n. 32432 del 27/04/2018, Maier, Rv. 273579]; III)In caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero puòrichiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, ilgiudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, commaprimo, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commiprimo-bis e primo-ter della medesima disposizione (Sez. 3, n. 52037 del11/11/2014, Rv. 261519).I principi richiamati nelle pronunce citate traggono origine dal dictum diSezioni Unite Squicciarino, in cui si è affermato come la decisione con la quale ilgiudice per le indagini preliminari disponga il giudizio immediato non possaessere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento ameno che non risulti che sia mancato l'interrogatorio dell'imputato, circostanzache incide sull’intervento dell’imputato e sul diritto di difesa [Sez.

U, n. 42979del 26/06/2014, Rv. 260018, così massimata:”La decisione con la quale il giudiceper le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggettodi ulteriore sindacato. (In motivazione, la Corte ha osservato che ilprovvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessualepriva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi incui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata precedutada un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso laviolazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato,sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod.proc. pen.”].In ragione di quanto precede, risulta immune da censure la motivazioneofferta dalla Corte territoriale nel rigettare l’eccezione sollevata dalla difesa.

Si èrilevato in sentenza come esistessero all’epoca dell’esercizio dell’azione penale irequisiti dell’evidenza della prova e dell’interrogatorio dell’imputato, essendostato questi arrestato in flagranza di reato.Parte ricorrente non ha, pertanto, alcun interesse a fare valere l’eccezione.Peraltro, il ricorso è assolutamente carente di argomenti a sostegno dellalamentata violazione del diritto di difesa o di assistenza dell’imputato.2.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

La consulenzatecnica disposta dal PM su campioni di sostanze stupefacenti, sulla base diconsolidato orientamento di questa Corte, non costituisce un accertamentotecnico irripetibile; invero, le sostanze conservano nel tempo le intrinsechecaratteristiche e possono, pertanto, essere sottoposte a nuovo esame ove sianecessario (in questo senso Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017, Pisano, Rv.271684; Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012, Minniti, Rv. 253529; Sez. 4, n. 28195del 29/04/2009, Matarazzo, Rv. 244688).Sebbene il campione prelevato sia stato consumato, l’intero quantitativo disostanza caduta in sequestro – della stessa natura - consente il prelievo diulteriori campioni, consentendo la ripetizione delle analisi.3.

Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dellacausa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, la Corte d'appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di ItaliaRoberto per il reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per averecoltivato sostanza stupefacente del tipo cannabis, da cui erano ricavabili iquantitativi indicati in imputazione.Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi didoglianza.I) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione con riferimento agli articoli 453, 179, 178, comma 1, lett. b), cod.proc. pen.La difesa osserva come la richiesta di giudizio immediato a carico delricorrente sia stata depositata in data 13 febbraio 2025, entro 90 giorni dallaiscrizione della notizia di reato ed entro 180 giorni dall'esecuzione della misura.Tuttavia, al momento della presentazione della richiesta, l'imputato non era piùsottoposto a misura cautelare detentiva. In ragione di ciò, non ricorreva uno deipresupposti per procedere nelle forme del c.d. giudizio “immediato cautelare”.La Corte di merito sarebbe incorsa in una violazione della previsione di cuiall'articolo 453 cod. proc. pen.; tale circostanza determinerebbe la nullità delprocedimento, da intendersi assoluta ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. b)cod. proc. pen.La Corte territoriale ha respinto l'eccezione con una motivazione inconferente,sostenendo che: all'epoca dell'esercizio dell'azione penale sussisteva l'evidenzaprobatoria; la mancata presentazione della richiesta nei termini previsti non puòessere oggetto di successivo sindacato; la circostanza che la richiesta di giudizioimmediato non fosse stata formulata nel termine di legge non costituisce causadi nullità. Detta risposta sarebbe distonica, avendo la difesa lamentato che, altempo della presentazione della richiesta di giudizio immediato, non esisteva lacondizione detentiva dell’imputato.II) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione con riferimento all'articolo 360 cod. proc. pen.La difesa lamenta la nullità dell'accertamento tecnico eseguito sui campioni disostanza stupefacente repertati e la inutilizzabilità dei relativi risultati, stante laviolazione dell'articolo 360 cod. proc. pen.Lamenta come l'accertamento sulla sostanza caduta in sequestro - di naturairripetibile - fosse stato svolto senza consentire all'allora indagato di poterenominare un proprio consulente e di partecipare alle operazioni, non avendo egliricevuto alcun avviso. L'assunto dei giudici di merito, secondo il qualel'accertamento su campioni non è irripetibile, poggia su basi argomentativeerronee; infatti, a seguito dell'accertamento effettuato sul campione, non potràessere analizzato il medesimo campione, il quale viene consumato interamentedurante le analisi.2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile.L’art. 453, comma 1, cod. proc. pen. recita: "Quando la prova appareevidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministerochiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è statainterrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito diinvito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre chenon sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di personairreperibile”.Il comma 1-bis della norma citata prevede l’ipotesi del c.d. giudizio immediatocustodiale, ai sensi del quale “Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato,anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entrocentottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al qualela persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvoche la richiesta pregiudichi gravemente le indagini”; nel successivo comma 1-terè precisato che:”La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo ladefinizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso deitermini per la proposizione della richiesta di riesame”.Sulla portata interpretativa della norma sono intervenute diverse pronunce diquesta Corte, che hanno stabilito i seguenti principi: I) Il giudice deldibattimento può sindacare i presupposti per l'ammissione del rito immediatoesclusivamente nel caso d’inosservanza di norme procedimentali concernentil'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ossia di violazioninullità discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29570 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276731); II)Il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del P.M. diemissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensidell'art. 453, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., nella quale siano stati, invece,richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, commaprimo, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi: in talicasi, infatti, l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediato noncomporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, cheimplicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletatada un organo diverso [Sez. 5, n. 5578 del 08/10/2014, dep. 05/02/2015,Mocanu, Rv. 264345, così massimata: «Il giudice ha il potere dovere diqualificare correttamente la richiesta del P.M. di emissione di decreto di giudizioimmediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter,cod. proc. pen. e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti delgiudizio immediato ordinario ex art. 453, comma primo, stesso codice, stante ladiversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi. (In motivazione, laS.C. ha precisato che l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediatonon comporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, cheimplicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletatada organo diverso)»; Sez. 5, n. 32432 del 27/04/2018, Maier, Rv. 273579]; III)In caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero puòrichiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, ilgiudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, commaprimo, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commiprimo-bis e primo-ter della medesima disposizione (Sez. 3, n. 52037 del11/11/2014, Rv. 261519).I principi richiamati nelle pronunce citate traggono origine dal dictum diSezioni Unite Squicciarino, in cui si è affermato come la decisione con la quale ilgiudice per le indagini preliminari disponga il giudizio immediato non possaessere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento ameno che non risulti che sia mancato l'interrogatorio dell'imputato, circostanzache incide sull’intervento dell’imputato e sul diritto di difesa [Sez. U, n. 42979del 26/06/2014, Rv. 260018, così massimata:”La decisione con la quale il giudiceper le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggettodi ulteriore sindacato. (In motivazione, la Corte ha osservato che ilprovvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessualepriva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi incui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata precedutada un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso laviolazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato,sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod.proc. pen.”].In ragione di quanto precede, risulta immune da censure la motivazioneofferta dalla Corte territoriale nel rigettare l’eccezione sollevata dalla difesa. Si èrilevato in sentenza come esistessero all’epoca dell’esercizio dell’azione penale irequisiti dell’evidenza della prova e dell’interrogatorio dell’imputato, essendostato questi arrestato in flagranza di reato.Parte ricorrente non ha, pertanto, alcun interesse a fare valere l’eccezione.Peraltro, il ricorso è assolutamente carente di argomenti a sostegno dellalamentata violazione del diritto di difesa o di assistenza dell’imputato.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La consulenzatecnica disposta dal PM su campioni di sostanze stupefacenti, sulla base diconsolidato orientamento di questa Corte, non costituisce un accertamentotecnico irripetibile; invero, le sostanze conservano nel tempo le intrinsechecaratteristiche e possono, pertanto, essere sottoposte a nuovo esame ove sianecessario (in questo senso Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017, Pisano, Rv.271684; Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012, Minniti, Rv. 253529; Sez. 4, n. 28195del 29/04/2009, Matarazzo, Rv. 244688).Sebbene il campione prelevato sia stato consumato, l’intero quantitativo disostanza caduta in sequestro – della stessa natura - consente il prelievo diulteriori campioni, consentendo la ripetizione delle analisi.3. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dellacausa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]
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