CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08528/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05FXONV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'Il ottobre 2022 con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo A) e art. 635, co. 1 e 2, cod. pen. (capo B), commessi in [OSCURATO:PERSONA] novembre 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena in mei 9 di reclusione e euro 200,00 di multa. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale in ordine al reati di danneggiamento ed in relazione alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, è inammissibile in quanto reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con percorso argomentativo coerente e privo di vizio logico- giuridici, a cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto o di diritto, ma una mera lettura alternativa delle risultanze in atti. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del delitto di cui al capo B) in quello di cui al capo A), è anche esso inammissibile in quanto reiterativo di doglianza già disattesa dalla Corte di Appello, che ha spiegato come il reato di danneggiamento di cui al capo B) avesse avuto ad oggetto altra autovettura rispetto a quella all'interno della quale vi era stato il furto. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto anch'esso reiterativo di doglianza già formulata in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è dato atto che ostavano a detto riconoscimento la recente pendenza per fatto analogo, in ordine al quale era stato arrestato in flagranza, e l'assenza di elementi da valutare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nso