CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] deduceva di avere subito una ingiusta detenzione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/5/2012, in esecuzione della misura cu- stodiale nei suoi confronti applicata con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Tor- tona in quanto indagato per ricettazione di armi da fuoco provento di furto e di successiva illecita detenzione delle stesse, nell'uno e nell'altro caso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ordinanza successivamente revocata con ordinanza del Tri- bunale dei Riesame. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto, in appello, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, per non aver commesso il fatto. L'odierno ricorrente (che a suo dire avrebbe "sempre dimostrato la sua estra- neità Oiai fatti") lamentava l'intervenuta "perdita del proprio lavoro di autotraspor- tatore", di aver maturato "uno stato di depressione" e, quindi, di aver subito "un pregiudizio personale e familiare" - domandava la liquidazione della complessiva somma di € 25.000,00. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 4/11/2020, ha rigettato la richiesta. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Gerace deducendo, con un unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, poiché egli si è sempre professato innocente e non aveva l'onere di spiegare -come sostiene il giudice della riparazione- perché la Cubeddu lo chiamasse in reità. Né, d'altra parte, è spiegata l'incidenza della cono- scenza con lo Schirripa rispetto all'emissione e al mantenimento della misura cau- telare. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 3/10/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con t rinvio dell'ordinanza impugnata 4. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Torino. 5. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare restrittiva sulla base della chiamata in reità operata da tale [OSCURATO:PERSONA], chiamata in reità che da subito il Tribunale del Riesame non ha ritenuto corroborata da idonei elementi individualizzanti in estrinseco riscontro, per cui lo ha scarcerato. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a riferire di avere accompagnato, insieme a tale "Gian- franco", un terzo soggetto, ovvero tale "Miri", presso un garage, dove quest'ultimo "ha consegnato armi a Nino e ad uno dei fratelli della famiglia calabrese che io chiamo Gregorace". In un successivo interrogatorio, la Cubeddu ebbe a ricono- scere con certezza l'odierno ricorrente in una delle immagini fotografiche che le venivano esibite, altresì dimostrandosi in grado di indicare i fratelli del Gerace in altre delle predette immagini, nonché di fornire dettagli sulla vita e sull'attività lavorativa degli stessi fratelli Gerace. Dal canto proprio, il Gerace, in occasione dell'interrogatorio reso in data 15/5/2012, ha riferito di conoscere (in ragione delle comuni origini calabresi) Co- simo Schirripa, coinvolto nei fatti per i quali lo stesso Gerace è stato sottoposto a misura restrittiva. In tal modo -secondo la motivazione del provvedimento impugnato- egli avrebbe evidentemente suggerito l'esistenza di una qualche frequentazione - più o meno sporadica - con il medesimo Schirripa e, quindi, delineato un quadro delle proprie conoscenze e delle proprie frequentazioni suscettibile di apparire, all'e- sterno, come sintomatico di un suo coinvolgimento negli stessi fatti. Il giudice della riparazione gli ascrive, inoltre, la colpa, in occasione dell'inter- rogatorio, di essersi limitato ad affermare di non essere coinvolto nei fatti e di non conoscere la Cubeddu, senza fornire alcun elemento idoneo ad evidenziare le (quantomeno) possibili ragioni per cui, nonostante la propria estraneità ai fatti, e l'asserita assenza di qualsivoglia rapporto di conoscenza con la Cubeddu, è stato attinto da una chiamata di reità da parte di quest'ultima, peraltro in qualche modo direttamente coinvolta nella cessione delle armi allo Schirripa - poiché presente in loco (un garage sotterraneo) al momento del fatto -, nonché a conoscenza delle origini calabresi del medesimo Gerace e finanche dell'occupazione lavorativa di quest'ultimo e dei fratelli. In un simile contesto, pertanto, per la Corte territoriale si deve ritenere che le dichiarazioni rese dallo stesso Gerace a proposito del suo rapporto di conoscenza con lo Schirripa si siano senz'altro risolte in un contegno idoneo ad avvalorare il sospetto circa il proprio coinvolgimento nei fatti, tanto più considerata la mancata rappresentazione di elementi idonei a chiarire il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Cubeddu. 6. Si tratta, tuttavia, di un percorso motivazionale che non opera un buon governo di consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità in materia di equa riparazione per ingiusta detenzione.Ed invero, in primis va evidenziato che oggi occorre tenere conto del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. Non è tuttavia il caso che ci occupa in quanto il Gerace ha risposto all'interro- gatorio. Già prima della ricordata modifica normativa, peraltro, questa Corte di legit- timità aveva affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa della colpa grave, il silenzio tenuto dall'indagato (o imputato) non fosse sindacabile a meno che fosse stato possibile affermare che lo stesso era in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 849 del 28/9/2021 - dep. 2022, V., Rv. 282564). In altri termini la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e ca- ducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che deter- minarono l'emissione del provvedimento cautelare e le taccia. In tale ipotesi -ed è quello che non fa la Corte torinese nel provvedimento impugnato- il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi è un onere di rappresentazione e allegazione, non potendo tali elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, per poi valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel man- tenimento dello stato detentivo (ex multis, cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393). Nel caso di specie la Corte d'Appello con argomentazione palesemente con- traddittoria ritiene del tutto apoditticamente che la dichiarazione sulla conoscenza con lo Schirripa abbia avuto efficienza causale, pur in presenza di un errore dell'au- torità procedente, sulla emissione del titolo cautelare, trascurando che egli non tenne né un contegno reticente, né menzognero, ma sincero, riconoscendo un rapporto di conoscenza che magari aveva tutto l'interesse di tenere nascosto. Né a carico dello stesso poteva porsi un onere di dare conto delle ragioni per cui la Cubeddu lo stesse chiamando in reità, ragioni che egli legittimamente poteva non conoscere. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'Ap- pello