CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha esaminato ed esplicitato le ragioni della riferibilità all'imputato della condotta di cui all'art. 648 cod. pen. - con riferimento all'acquisto dei motori recanti il numero di matricola abraso - valorizzando la contestualità della detenzione dei motori con le attività di riciclaggio dei veicoli in cui anche l'imputato era intento al momento della perquisizione e la esclusiva disponibilità in capo all'imputato del capannone in cui l'imputato era intento al lavoro e, quindi, la stretta connessione del presupposto acquisto della merce con l'attività svolta dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATA IN C ELLERIA 1 A