Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2666/2011
ECLI:EU:T:2011:477
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 15 settembre 2011 – CMB e Christof / Commissione
(causa T‑407/07)
«Appalti pubblici di forniture – Bando di gara indetto dall’EAR – Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici – Rigetto dell’offerta – Ricorso di annullamento – Competenza del Tribunale – Termine di ricorso – Previa istanza amministrativa – Errore scusabile – Criteri di aggiudicazione – Regole procedurali – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Applicabilità agli atti adottati da agenzie
istituite sul fondamento del diritto derivato che producono effetti giuridici nei riguardi di terzi (Art. 230 CE) (v. punti 57-58)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisioni emanate dall’Agenzia
europea per la ricostruzione nel contesto di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici – Inclusione (Art. 230, primo
comma, CE) (v. punti 59-61)
3.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini
– Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Decisione emanata in seguito ad una domanda che adduce fatti nuovi
e sostanziali – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 89-93)
4.
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Procedure per la composizione amichevole delle controversie,
previste nel bando di gara – Offerente che si avvale di una siffatta procedura – Inclusione (v. punti 99, 103)
5.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni
– Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 115)
6.
Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Disposizioni applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici – Ambito di applicazione – Appalti pubblici aggiudicati da enti istituiti dalle Comunità e che ricevono sovvenzioni
a carico di detto bilancio – Inclusione (Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 167, n. 1, e n. 2666/2000, art. 7, n. 1;
regolamento della Commissione n. 2343/2002, art. 74) (v. punti 153-157)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (Art. 253 CE) (v. punti 170-172, 177)
[OSCURATO:PERSONA] una parte, una domanda di annullamento della decisione dell’EAR che respinge l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito
della gara d’appalto EuropeAid/124192/D/SUP/YU, riguardante la fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici
(GU 2006, S 233-248823), e che attribuisce l’appalto ad un altro offerente e, dall’altra, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La CMB Maschinenbau & Handels GmbH e la J. Christof GmbH sopportano le loro spese e quelle sostenute dalla Commissione.