CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 15541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 13 aprile 2021 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 29 gennaio 2018 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011 ed all'art. 707 cod. pen. contestatogli per avere violato le prescrizioni impostegli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. ed avere portato fuori dall'abitazione arnesi atti allo scasso. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di: a)erronea applicazione dell'art. 75, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato per non avere per avere la Corte di appello esaminato il primo motivo di appello ove si rappresentava che l'imputato non aveva avuto consapevolezza di essersi recato in altro comune diverso da quello di residenza posto che il luogo ove era stato sorpreso dista soli 600 mt. dal territorio di [OSCURATO:PERSONA]. b)violazione dell'art. 707 cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico del reato per avere la Corte di appello basato il giudizio di responsabilità sul solo dato del rinvenimento degli arnesi all'interno dello zaino dell'imputato, circostanza non integrante un indizio grave, preciso e concordante ed avere ritenuto illogicamente che quegli strumenti fossero idonei a rimuovere le placche antitaccheggio dagli oggetti esposti in vendita nell'esercizio in cui egli si era trovato, giudizio che è frutto di mera illazione. c) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., d) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, che erroneamente è stata ritenuta specifica, sebbene ciò non sia stato contestato. e) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, inflitta in entità superiore al minimo edittale senza idonea motivazione. 3. Con successiva memoria la difesa ha insistito per la piena ammissibilità dei motivi e per il loro accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.1.La sentenza impugnata ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità in ordine alla violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione personale per la irrilevanza della dedotta distanza di appena 600 mt. tra il confine tra il territorio di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Agrigento, nel quale si trovava l'esercizio commerciale al cui interno il ricorrente era stato rinvenuto. Premesso che tale dato fattuale è ribadito col ricorso in assenza di qualsiasi riscontro probatorio, non può censurarsi la decisione sulla scorta di una pretesa ignoranza da parte del ricorrente dello sconfinamento operato, che riguarda circostanza indimostrata ed affidata soltanto sulle sue interessate dichiarazioni. La Corte di appello si è espressa in questi termini, dando prova di non avere limitato la propria disamina al solo elemento probatorio, costituito dalla deposizione del teste l'accusa, ma ha apprezzato anche l'intrinseca credibilità di quanto affermato dall'imputato, che ha disatteso con argomentazioni non manifestamente illogiche. 2. Del pari non è censurabile il giudizio di responsabilità in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., che, come tale, è punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa; inoltre, la sentenza ha disatteso come infondate e non credibili le giustificazioni fornite da Colombo sul prelievo di quegli attrezzi, appartenuti al nonno, per effettuare lavori domestici, posto che erano stati condotti al di fuori dell'abitazione all'interno dello zaino in un centro commerciale e non lasciati nell'autovettura o presso il luogo di impiego. Che poi la Corte abbia rilevato l'idoneità degli oggetti a rimuovere i dispositivi antitaccheggio non assume una rilevanza decisiva nel ragionamento valutativo esposto in sentenza, che si basa piuttosto sull'assenza di valida giustificazione. Le censure esposte nella memoria difensiva si appuntano sull'assenza di precedenti per reati contro il patrimonio, ma si tratta di altra deduzione sfornita di riscontri documentali ed in netto contrasto con quanto evidenziato nella sentenza impugnata. Inoltre, non tengono conto che, secondo la Suprema Corte, «In tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall'art. 707 cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui» (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi ed altro, Rv. 268410; in termini anche Sez. 5, n. 1304 del 14/11/1985, dep. 1986, Ferloni, Rv. 171854). 3. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello col quale si era dedotta la speciale tenuità del fatto, a ragione delle caratteristiche della condotta di violazione della misura di prevenzione e della commissione contestuale di altro reato, nonché dei plurimi precedenti dell'imputato, pregiudicato per reati contro il patrimonio, nonché per violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, secondo le risultanze del certificato del casellario giudiziale. Da tali premesse ha dedotto che la condotta trasgressiva non era affatto occasionale e che comunque i fatti non presentavano minima offensività. Si tratta di una motivazione effettiva e congrua, che rispetta le risultanze probatorie ed i principi interpretativi dettati da questa Corte, sicchè sul punto la sentenza non merita censura. 4. Anche in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, il giudizio espresso è rispettoso dei dati acquisiti e tiene conto della incrementata pericolosità sociale di soggetto già più volte condannato e sottoposto a misura di prevenzione senza che ciò lo avesse distolto dal reiterare condotte criminose. Quanto all'errata considerazione della recidiva specifica, in realtà la Corte ha apprezzato correttamente la contestazione dell'elemento aggravatore, avendo soltanto aggiunto che alcuni precedenti erano specifici, circostanza che il ricorso smentisce solo labialmente. 5. Infine, anche in ordine alla quantificazione della pena, le scelte operate dal primo giudice sono state confermate per la negativa personalità dell'imputato, dedotta dai suoi precedenti plurimi e vari, oltre che dalle modalità del fatto. La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento e dei dati probatori acquisiti, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore I