CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36696/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, nell'assolvere l'imputato dalla distrazione dei beni ci cui ai punti 1.3), 1.5) e 1.6) del capo a) dell'accusa, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, comma 1, 219, commi 1 e 2, R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto correttamente la Corte territoriale (cfr. pagg. 1-2) ha individuato il termine di prescrizione pari ad anni 15 dalla data di commissione del reato e applicato la disciplina di cui all'art. 420 -quater, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, R.D. 267/1942 - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va peraltro evidenziato che l'unica aggravante ritenuta e contestata è quella di più fatti di bancarotta di cui all'art.219 comma 2 R.D. 267/1942. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C sa d Ile ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estenso