CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 10886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7402/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7663/2016 depositata il 01/09/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Quadrifoglio società agricola s.a.a. ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i., per le annualità dal 2009 al 2011, relativo a terreno di sua proprietà sito nel Comune di Pietramelara. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha parzialmente accolto il ricorso rideterminando il valore del terreno in base alla perizia prodotta dalla contribuente. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, invece, accolto l’appello principale del Comune e rigettato quello incidentale della contribuente. Nella sentenza si legge: 1) quanto alla natura edificabile, che, per i terreni compresi in un piano ASI decaduto (come appunto quello di Caserta), occorre fare riferimento alla destinazione urbanistica originaria e che, nel caso di specie, dalla certificazione del 15 dicembre 2015 rilasciata dal Comune si evince chel’area ASI ricade nella originaria zona D2 del piano regolatore vigente; quanto al valore, che il Comune ha prodotto alcuni atti di comparazione riguardanti vendite di terreni della società siti nella stessa zona, sicuramente attendibili, perché provenienti dalla stessa contribuente, e perché il lasso di tempo trascorso (dal 1998 al 2000) giova e non nuoce alla contribuente. La sentenza di primo grado è stata, pertanto, riformata ed il valore imponibile è stato determinato in euro 7,00/mq. 4.La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5.Il comune ha depositato delle note non notificate alla controparte, con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardiva costituzione. 6.Risulta depositata memoria della contribuente, con cui si è eccepito il giudicato inter partes in ordine alla non edificabilità del terreno, formatosi in altre controversie relative ad annualità successive. 7.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza cameral e del 3 aprile 2023 ed, all’esito di riconvocazione, del 19 aprile 2023– adunanze svolte con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale occorre rilevare che il ricorso per cassazione è stato depositato tramite invio del plico a mezzo posta, sicché, ai fini della tempestività dell’adempimento, che deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dalla notifica del 27 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ., rileva non la data di ricezione presso la cancelleria di questa Corte, ma quella dell’invio del plico a mezzo posta, che risale al 17 marzo 2017. Difatti, come dispone l’art. 134 delle disp.att.cod.proc.civ. (deposito del ricorso e del controricorso a mezzo posta), il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. Pertanto, il ricorso è procedibile. 2.Deve, peraltro, precisarsi, ai fini delle spese di lite, che il Comune non può considerarsi costituito non avendo notificato alla controparte né un controricorso né le note depositate. In proposito va ribadito che nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c. (Cass., Sez. U, n. 10019 del 10/04/2019). 2. Nel merito, in primo luogo va chiarito che i giudicati eccepiti dalla ricorrente non possono valere rispetto ad annualità diverse, in quanto le decisioni si fondano, da un lato, su elementi sostanziali che non sono permanenti, ma piuttosto mutevoli, quali appunto l’edificabilità ed il valore del terreno e, dall’altro lato, non sull’accertamento di detti elementi, ma piuttosto sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento o sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte Comune (sull’esclusione dell’estensione del giudicato sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, v. Cass., Sez. V, 30/03/2020, n. 6729; sull’esclusione dell’estensione del giudicato su circostanza che non sono state provate, v. Cass., Sez. 3, 2/03/2017, n. 9954). E’ sufficiente in questa sede richiamare Cass., Sez. civ. 5 , 10/10/2019, n. 25516, che, nell’affermare che, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità i.c.i. potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene. 3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto la sentenza impugnata ha avallato l’utilizzo, da parte del Comune, di un criterio di valutazione atipico, consistente nell’attualizzazione del valore venale dei terreni, risultante da risalenti compravendite, mentre, invece, avrebbe dovuto fare applicazione dei criteri individuati dal citato art. 5. Occorre premettere che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametrivincolanti previsti dall'art. 5, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cass.,, sez. civ. V, 11/05/2012, n. 7297). Tale norma stabilisce che ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, per cui il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata. Nel caso di specie, il giudice di merito non si è discostato da tali principi, avendo piuttosto accertato che nell’avviso di accertamento impugnato la base imponibile è stata determinata in considerazione di uno dei parametri legali e, cioè, dei prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche - più precisamente di due aree ubicate nella medesima zona e di proprietà della medesima contribuente. In proposito va sottolineato che, contrariamente a quanto lamentato dalla contribuente, non si è affatto proceduto ad una attualizzazione dei prezzi di tali vendite, ma piuttosto ad una riduzione forfettaria del valore da esse desunto, in quanto, come riportato nella sentenza impugnata, dagli atti, risalenti al 1998 ed al 2000, risulta che i suoli sono stati alienati ad un prezzo che va da 7,7, euro a 7,3 euro al mq, mentre il giudice di merito ha determinato il valore dei terreni in esame in euro 7 al mq. 4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., l’illogicità della motivazione, che è stata fondata su una presunzione inesistente e, cioè, quella secondo cui il tempo trascorso rispetto alle compravendite, da cui è stato desunto il valore comparativo, può solo giovare e non nuocere al contribuente, mentre, al contrario, i prezzi dei beni possono indifferentemente incrementare o diminuire in un lasso temporale consistente ed è notorio che, dopo la crisi del 2007, il valore degli immobili ha subito un fortissimo decremento. Occorre ricordare che, in tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio - da intendere come fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo - e non anche il concreto esercizio del suo potere discrezionale di ricorrere alla massima di esperienza, che può essere censurato solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. civ. 5, 3/03/2017, n. 5438). Tuttavia, nel caso di specie, il giudice di merito non risulta aver fatto ricorso né ad una massima di esperienza né ad un fatto notorio o ad una presunzione, ma piuttosto si è attenuto, con una riduzione forfettaria, al valore di mercato emergente dai corrispettivi di due vendite di aree analoghe, sebbene datate, che in concreto ha ritenuto, comunque, attendibile. Rispetto a tale accertamento di fatto il ricorrente ha lamentato la omessa valutazione del notorio (il crollo del valore degli immobili dopo la crisi del 2007). Tuttavia, da un lato, il ricorrente non ha indicato l’allegazione di tale circostanza nel giudizio di merito e non ha, quindi, dimostrato trattarsi di un fatto oggetto di discussione tra le parti e, dall’altro lato, a prescindere dal carattere vago ed impreciso di detta circostanza, difficilmente idonea ad assurgere a notorio, non né ha dimostrato il carattere della decisività, che non è affatto automatico alla luce della riduzione forfettaria di valore, comunque, operata dal giudice di merito. Il motivo non può, pertanto, essere accolto, non sussistendo né una violazione di legge né l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 132 cod.proc.civ. e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la sentenza si è limitata ad aderire acriticamente, senza spiegare le ragioni del suo convincimento, alla tesi della parte pubblica, che, peraltro, non ha neppure aggredito, con l’appello, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha affermato la necessaria applicazione dei criteri di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, statuizione su cui, quindi, si è formato il giudicato. Il motivo è infondato. La sentenza non si è limitata ad aderire alla tesi della parte pubblica, ma ha illustrato in modo adeguato le ragioni a sostegno della decisione, soffermandosi prima sulla edificabilità del terreno e, poi, sul suo valore e sul ritenuto criterio di quantificazione. La stessa sentenza ha verificato preliminarmente specificità del motivo dell’appello del Comune, che ha censurato la esiguità del valore attribuito al terreno dal giudice di primo grado. 5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame del certificato di destinazione urbanistica del 16 gennaio 2014, prodotto come doc. 3, unitamente al ricorso introduttivo, da cui risulta l’inserimento del terreno nel perimetro di pianificazione del consorzio ASI e non anche nella zona D del piano regolatore, facendo riferimento solo al certificato di destinazione urbanistica successivo del 24 dicembre 2015. Il motivo deve essere rigettato. Deve premettersi che, in tema di ICI, per determinare la natura di terreni compresi in un piano ASI decaduto, occorre far riferimento alla destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che gli stessi sono da qualificare edificabili se inseriti nel preesistente programma di fabbricazione, a prescindere dall'esistenza o dalla validità degli strumenti urbanistici attuativi, poiché, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nello strumento generale adottato dal comune, indipendentemente dalla sua approvazione da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, in quanto nel sistema dell'ICI la nozione di area fabbricabile è ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (Cass., Sez. 5, 19/07/2017, n. 17818). Invero, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. civ. 3, 26/06/2018, n. 16812, secondo cui, pertanto, la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa). Nel caso di specie, il certificato di destinazione urbanistica del 16 gennaio 2014 non contraddice affatto quello successivo del 24 dicembre 2015, su cui si fonda la decisione, in quanto dal primo emerge che il terreno ricade nel perimetro della pianificazione del consorzio Asi, mentre dal secondo si evince l’informazione aggiuntiva che l’area Asi è collocata nella originaria zona D2 del piano regolatore. Invero, con il presente motivo, la ricorrente, denunciando il mancato esame di un documento, che, invero, è stato implicitamente valutato, ma ritenuto non decisivo, ha cercato di riproporre la sua lettura del quadro probatorio, difforme da quella dei giudici di merito. 6. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2699 e 2700 cod.civ., in quanto, in presenza di due atti pubblici con risultanze contrastanti (i due certificati di destinazione urbanistica successivi del 16 gennaio 2014 e del 24 dicembre 2015), nessuno dei due presenta fede privilegiata e non è, pertanto, necessaria la querela di falso per la relativa contestazione. Il motivo, oltre che non pertinente rispetto alla decisione, da cui non si evince l’esistenza di due atti pubblici tra di loro contrastanti, è infondato, atteso che la fede privilegiata di un atto pubblico è superabile solo con la querela di falso, che potrà eventualmente essere fondata su un contrario atto pubblico. 7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi il Comune ritualmente costituito. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito da