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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02361/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12809/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, piazza del Fante, 2 - controricorrentí - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 636/15, depositata il 24 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta all'udienza del 9 novembre 2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella

I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al secondo motivo [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 24 febbraio 2015, che, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni della società per gli anni 2005-2008 e recuperate le imposte non versate dalla società e, in relazione al maggior reddito sociale imputato per trasparenza, dai suoi soci.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi, in relazione ad operazioni asseritamente inesistenti sotto il profilo soggettivo, nonché l'indebita detrazione della relativa i.v.a., applicata secondo il meccanismo del reverse charge.

1.1. Il giudice di appello ha evidenziato, quanto alle riprese ai fini delle imposte dirette, che i costi erano deducibili, benché relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis,

I. 24 dicembre 1993, n. 537, avendo la società dimostrato la controversa inerenza degli stessi e, quanto all'i.v.a., che l'applicazione del principio di neutralità dell'imposta conduce alla detraibilità della stessa, avuto riguardo all'effettività delle operazioni, alla loro corretta registrazione contabile e all'inerenza delle stesse.2.

Il ricorso è affidato a due motivi.

3. Resistono, con unico controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Con nota del 15 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate riferisce che la società, relativamente alle riprese concernenti l'i.v.a. e l'i.r.a.p., ha aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., con I. 17 dicembre 2018, n. 136 e versato gli importi dovuti, e conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere limitatamente alla controversia instaurata dalla società.

5. Parte controricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale, tra l'altro, formula analoga richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dal contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata si evince l'avvenuta definizione della lite in oggetto tra l'Agenzia medesima e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. Pertanto, in relazione al ricorso proposto nei confronti di tale società, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso.

1.1. Quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del tegzo comma della /ft richiamata disposizioned; dee,nC „1.f, L 44‘3 i __

2. Ciò posto, in ordine al ricorso proposto nei confronti dei soci, con il primo motivo l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, lett. b), 5 e 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 14, comma 4 bis, I.n. 537 del 1993, e 2697 e 2729 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto deducibili i costi relativi alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in ragione della loro inerenza, senza alcun accertamento in ordine alla loro certezza e determinabilità, contestata sin dagli atti impositivi.

2.1. Il motivo è fondato.

Giova rammentare che il richiamato art. 14, comma 4 bis, I.n. n. 537 del 1993 - applicabile, nella sua vigente formulazione in ragione dell'art. 8, terzo comma, del d.l. n. 16 del 2012, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem - prevede la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una «frode carosello»), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del [OSCURATO:PERSONA] delle imposte sui redditi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. 17 dicembre 2014, n. 26461; Cass. 18 giugno 2014, n. 13800); Orbene, adtintr, la Commissione regionale ha ritenuto sussistente il diritto alla deduzione dei costi in ragione della accertata inerenza degli stessi, senza, tuttavia, verificare se fossero stati rispettati i principi di certezza e determinabilità, la cui inosservanza era stata specificamente contestata dall'Amministrazione finanziaria con gli atti impositivi e ribadita nel corso del giudizio di merito.

Può, in proposito, aggiungersi che se con riferimento al rispetto del principio della certezza dei costi, la valutazione del giudice di appello può ritenersi implicitamente espressa, in senso positivo, dall'apprezzamento dell'inerenza degli stessi, in quanto ontologicamente successiva, non altrettanto può affermarsi in ordine al rispetto del principio di determinabilità.

Il giudice del rinvio, dunque, dovrà verificare che si tratti di costi che siano concretamente rispettosi del principio di determinabilità, puntualmente contestato dall'Ufficio e non esaminato nella sentenza in esame, trattandosi di un accertamento impossibile in sede di legittimità.2.

La declaratoria di estinzione del giudizio relativamente alla posizione della società assolve dall'esame del secondo motivo di ricorso, vedente sulle riprese operate nei soli confronti dell'ente.

3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio vertente tra l'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. estinto per cessazione della materia del contendere; in ordine al ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento notificati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12809/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, piazza del Fante, 2 - controricorrentí - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 636/15, depositata il 24 febbraio 2015. Udita la relazione svolta all'udienza del 9 novembre 2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 24 febbraio 2015, che, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni della società per gli anni 2005-2008 e recuperate le imposte non versate dalla società e, in relazione al maggior reddito sociale imputato per trasparenza, dai suoi soci. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi, in relazione ad operazioni asseritamente inesistenti sotto il profilo soggettivo, nonché l'indebita detrazione della relativa i.v.a., applicata secondo il meccanismo del reverse charge. 1.1. Il giudice di appello ha evidenziato, quanto alle riprese ai fini delle imposte dirette, che i costi erano deducibili, benché relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, I. 24 dicembre 1993, n. 537, avendo la società dimostrato la controversa inerenza degli stessi e, quanto all'i.v.a., che l'applicazione del principio di neutralità dell'imposta conduce alla detraibilità della stessa, avuto riguardo all'effettività delle operazioni, alla loro corretta registrazione contabile e all'inerenza delle stesse.2. Il ricorso è affidato a due motivi. 3. Resistono, con unico controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con nota del 15 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate riferisce che la società, relativamente alle riprese concernenti l'i.v.a. e l'i.r.a.p., ha aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., con I. 17 dicembre 2018, n. 136 e versato gli importi dovuti, e conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere limitatamente alla controversia instaurata dalla società. 5. Parte controricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale, tra l'altro, formula analoga richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dal contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata si evince l'avvenuta definizione della lite in oggetto tra l'Agenzia medesima e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. Pertanto, in relazione al ricorso proposto nei confronti di tale società, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso. 1.1. Quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del tegzo comma della /ft richiamata disposizioned; dee,nC „1.f, L 44‘3 i __ 2. Ciò posto, in ordine al ricorso proposto nei confronti dei soci, con il primo motivo l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, lett. b), 5 e 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 14, comma 4 bis, I.n. 537 del 1993, e 2697 e 2729 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto deducibili i costi relativi alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in ragione della loro inerenza, senza alcun accertamento in ordine alla loro certezza e determinabilità, contestata sin dagli atti impositivi. 2.1. Il motivo è fondato. Giova rammentare che il richiamato art. 14, comma 4 bis, I.n. n. 537 del 1993 - applicabile, nella sua vigente formulazione in ragione dell'art. 8, terzo comma, del d.l. n. 16 del 2012, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem - prevede la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una «frode carosello»), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del [OSCURATO:PERSONA] delle imposte sui redditi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. 17 dicembre 2014, n. 26461; Cass. 18 giugno 2014, n. 13800); Orbene, adtintr, la Commissione regionale ha ritenuto sussistente il diritto alla deduzione dei costi in ragione della accertata inerenza degli stessi, senza, tuttavia, verificare se fossero stati rispettati i principi di certezza e determinabilità, la cui inosservanza era stata specificamente contestata dall'Amministrazione finanziaria con gli atti impositivi e ribadita nel corso del giudizio di merito. Può, in proposito, aggiungersi che se con riferimento al rispetto del principio della certezza dei costi, la valutazione del giudice di appello può ritenersi implicitamente espressa, in senso positivo, dall'apprezzamento dell'inerenza degli stessi, in quanto ontologicamente successiva, non altrettanto può affermarsi in ordine al rispetto del principio di determinabilità. Il giudice del rinvio, dunque, dovrà verificare che si tratti di costi che siano concretamente rispettosi del principio di determinabilità, puntualmente contestato dall'Ufficio e non esaminato nella sentenza in esame, trattandosi di un accertamento impossibile in sede di legittimità.2. La declaratoria di estinzione del giudizio relativamente alla posizione della società assolve dall'esame del secondo motivo di ricorso, vedente sulle riprese operate nei soli confronti dell'ente. 3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio vertente tra l'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. estinto per cessazione della materia del contendere; in ordine al ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento notificati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, se
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