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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39960/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. R.G. 1660/2023 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 131-bis c.p., motivo che aveva costituito già causa dell'annullamento in sede di legittimità della precedente sentenza di appello.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le articolazioni e del tutto assertivo.

In particolare, il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre a non essere scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Peraltro, il motivo in esame risulta manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua - nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto di elementi sintomatici dell'abitualità della condotta illecita, ostativa al riconoscimento della fattispecie di lieve entità: in particolare, si fa riferimento a tre precedenti penali della stessa indole rispetto a quello sub iudice, ciò facendo emergere il requisito di abitualità che preclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Più specificamente, la Corte meneghina dà atto che dal certificato del casellario giudiziale si evincono tre precedenti penali in capo all'imputato tra cui al punto 1 una sentenza di patteggiamento per i reati di falsità materiale ed appropriazione indebita e al punto al punto 3 un decreto penale di condanna per violazione di norme sull'ispettorato del lavoro.

E correttamente ritiene essere indubbia la medesima indole tra i fatti di cui al reato in giudizio (falsa dichiarazione in segnalazione di inizio di attività) e il reato di falso cui agli artt. 477, 482 c.p. N. R.G. 1660/2023 (punto 1 del certificato del casellario giudiziale).

La medesima indole, inoltre, si riscontra anche nel fatto-reato di cui all'art. 4, comma 7, L. 628/1961 (punto 3 del certificato penale), che punisce coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato del Lavoro di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete.

Tutti i reati innanzi indicati (quello in giudizio e quelli di cui ai punti 1 e 3 del certificato penale) sono effettivamente reati della stessa indole, avendo tratti fondamentali comuni, poiché in tutti il reo pone in essere le condizioni per far apparire la realtà diversa da quella che è veramente, mediante una condotta attiva o omissiva, allo scopo di produrre un giudizio o una valutazione fondata su dati non corrispondenti al vero.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del principio secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863).

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262) Tenuto conto che va verificato se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/20188, M. Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del N. R.G. 1660/2023 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. R.G. 1660/2023 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 131-bis c.p., motivo che aveva costituito già causa dell'annullamento in sede di legittimità della precedente sentenza di appello. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le articolazioni e del tutto assertivo. In particolare, il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre a non essere scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Peraltro, il motivo in esame risulta manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua - nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto di elementi sintomatici dell'abitualità della condotta illecita, ostativa al riconoscimento della fattispecie di lieve entità: in particolare, si fa riferimento a tre precedenti penali della stessa indole rispetto a quello sub iudice, ciò facendo emergere il requisito di abitualità che preclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Più specificamente, la Corte meneghina dà atto che dal certificato del casellario giudiziale si evincono tre precedenti penali in capo all'imputato tra cui al punto 1 una sentenza di patteggiamento per i reati di falsità materiale ed appropriazione indebita e al punto al punto 3 un decreto penale di condanna per violazione di norme sull'ispettorato del lavoro. E correttamente ritiene essere indubbia la medesima indole tra i fatti di cui al reato in giudizio (falsa dichiarazione in segnalazione di inizio di attività) e il reato di falso cui agli artt. 477, 482 c.p. N. R.G. 1660/2023 (punto 1 del certificato del casellario giudiziale). La medesima indole, inoltre, si riscontra anche nel fatto-reato di cui all'art. 4, comma 7, L. 628/1961 (punto 3 del certificato penale), che punisce coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato del Lavoro di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete. Tutti i reati innanzi indicati (quello in giudizio e quelli di cui ai punti 1 e 3 del certificato penale) sono effettivamente reati della stessa indole, avendo tratti fondamentali comuni, poiché in tutti il reo pone in essere le condizioni per far apparire la realtà diversa da quella che è veramente, mediante una condotta attiva o omissiva, allo scopo di produrre un giudizio o una valutazione fondata su dati non corrispondenti al vero. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del principio secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti; conf. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863). La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262) Tenuto conto che va verificato se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/20188, M. Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del N. R.G. 1660/2023 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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