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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24321/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Palermo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo, con decreto del 27/10/2021, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo del 25/02/2020 con cui era stata applicata al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza per complessivi anni tre, con obbligo di soggiorno ed imposizione della cauzione di euro 900,00 applicata all'impugnante dal medesimo Tribunale.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi.

Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011.

Lamenta che la corte di appello aveva ritenuto l'attualità della pericolosità in forza di una condanna del Gip di Palermo senza tener conto dell'assoluzione per altro e più recente episodio. n Con il secondo motivo rileva mancanza di motivazione per avere la corte d'appello omesso di esaminare un motivo di appello.

Rileva che i giudici di merito non avevano in alcun modo chiarito la ritenuta irrilevanza, ai fini dell'attualità della pericolosità, della sentenza di assoluzione per il rinvenimento di 400 grammi di cocaina.

3. Con requisitoria in atti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rilevando che lo stesso conteneva censure meramente reiterative e formulate al di fuori delle ipotesi previste per legge.

4. Il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori dei casi previsti dalla legge ovvero le cui censure sono da ritenere, comunque, manifestamente infondate.

4.1. Va premesso in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279284.

Occorre richiamare quanto rilevato dalle Sezioni unite che, con la pronunzia n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, hanno affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.

Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (vedi sent. citata, in motivazione).

4.2. Nel caso in esame deve escludersi che manchi la puntuale giustificazione da parte del giudice di merito del presupposto della attualità della pericolosità sociale ex art. 14 D. Lgs. 159/2011, o che gli argomenti giustificativi spesi sul punto siano del tutto apodittici, così da configurare un caso di motivazione inesistente o apparente.

Non può, invero, revocarsi in dubbio che i giudici territoriali abbiano correttamente espresso l'iter logico-argomentativo su cui si basa il provvedimento impugnato il quale ha valorizzato una serie di elementi di fatto sintomatici, nell'ottica prognostica propria del giudizio di prevenzione, dell'attualità della pericolosità sociale del proposto.

La corte di merito ha richiamato la sentenza del G.I.P. di Palermo in data 29/11/2019 e la successiva sentenza della corte di appello del 26/02/2021 da cui era emerso che il ricorrente aveva commesso nel corso del 2017 più delitti in materia di droga di matrice lucro genetica per un più che significativo arco temporale, precisando come in tale contesto - da valutare anche in relazione ai precedenti del Giambanco per la violazione della normativa in materia di stupefacenti e di reati contro il patrimonio - appariva priva di rilevanza l'assoluzione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 400 gr. di cocaina.

I giudici di merito hanno, pure, chiarito che doveva ritenersi attuale la pericolosità del proposto valutate la sua personalità del tutto impermeabile alla funzione rieducativa della pena e la "ininterrotta continuità della sua dedizione criminale" in considerazione sia dei fatti pregressi che quelli più recenti.

Appaiono, per contro, del tutto aspecifici e privi di riscontri con la realtà processuale i motivi con i quali la difesa si limita a delle censure del tutto generiche senza confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni della corte di merito la quale ha affrontato gli argomenti difensivi, oggi reiterati, volti a sostenere una diversa lettura dei complessivi elementi di fatto emersi, spiegando perché la tesi difensiva non poteva trovare accoglimento, emergendo in tutta evidenza che la motivazione del provvedimento impugnato non appare né carente né meramente apparente.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, in data 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Palermo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, con decreto del 27/10/2021, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo del 25/02/2020 con cui era stata applicata al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza per complessivi anni tre, con obbligo di soggiorno ed imposizione della cauzione di euro 900,00 applicata all'impugnante dal medesimo Tribunale. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi. Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011. Lamenta che la corte di appello aveva ritenuto l'attualità della pericolosità in forza di una condanna del Gip di Palermo senza tener conto dell'assoluzione per altro e più recente episodio. n Con il secondo motivo rileva mancanza di motivazione per avere la corte d'appello omesso di esaminare un motivo di appello. Rileva che i giudici di merito non avevano in alcun modo chiarito la ritenuta irrilevanza, ai fini dell'attualità della pericolosità, della sentenza di assoluzione per il rinvenimento di 400 grammi di cocaina. 3. Con requisitoria in atti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rilevando che lo stesso conteneva censure meramente reiterative e formulate al di fuori delle ipotesi previste per legge. 4. Il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori dei casi previsti dalla legge ovvero le cui censure sono da ritenere, comunque, manifestamente infondate. 4.1. Va premesso in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279284. Occorre richiamare quanto rilevato dalle Sezioni unite che, con la pronunzia n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, hanno affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (vedi sent. citata, in motivazione). 4.2. Nel caso in esame deve escludersi che manchi la puntuale giustificazione da parte del giudice di merito del presupposto della attualità della pericolosità sociale ex art. 14 D. Lgs. 159/2011, o che gli argomenti giustificativi spesi sul punto siano del tutto apodittici, così da configurare un caso di motivazione inesistente o apparente. Non può, invero, revocarsi in dubbio che i giudici territoriali abbiano correttamente espresso l'iter logico-argomentativo su cui si basa il provvedimento impugnato il quale ha valorizzato una serie di elementi di fatto sintomatici, nell'ottica prognostica propria del giudizio di prevenzione, dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. La corte di merito ha richiamato la sentenza del G.I.P. di Palermo in data 29/11/2019 e la successiva sentenza della corte di appello del 26/02/2021 da cui era emerso che il ricorrente aveva commesso nel corso del 2017 più delitti in materia di droga di matrice lucro genetica per un più che significativo arco temporale, precisando come in tale contesto - da valutare anche in relazione ai precedenti del Giambanco per la violazione della normativa in materia di stupefacenti e di reati contro il patrimonio - appariva priva di rilevanza l'assoluzione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 400 gr. di cocaina. I giudici di merito hanno, pure, chiarito che doveva ritenersi attuale la pericolosità del proposto valutate la sua personalità del tutto impermeabile alla funzione rieducativa della pena e la "ininterrotta continuità della sua dedizione criminale" in considerazione sia dei fatti pregressi che quelli più recenti. Appaiono, per contro, del tutto aspecifici e privi di riscontri con la realtà processuale i motivi con i quali la difesa si limita a delle censure del tutto generiche senza confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni della corte di merito la quale ha affrontato gli argomenti difensivi, oggi reiterati, volti a sostenere una diversa lettura dei complessivi elementi di fatto emersi, spiegando perché la tesi difensiva non poteva trovare accoglimento, emergendo in tutta evidenza che la motivazione del provvedimento impugnato non appare né carente né meramente apparente. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 2
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