CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 03146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di cui si compone il ricorso — con cui si contesta, vizio di violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., il primo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, il secondo, e vizio di violazione di legge per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., il terzo — risultano tutti meramente reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con una congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza), richiamando e applicando correttamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.