CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso e chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice civile stante la costituzione di parte civile, per essersi il reato estinto per prescrizione in data 9 novembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per i delitti di minaccia aggravata e violenza privata ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LAMAGNA, mediante il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nullità assoluta della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato e al difensore. A fondamento della censura premette che il LAMAGNA aveva revocato il proprio precedente difensore e conferito, prima della proposizione del gravame, mandato all'attuale difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale aveva eletto domicilio. Lo stesso difensore nominato aveva firmato l'atto di appello e, tuttavia, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ad un altro avvocato e all'imputato nel luogo di residenza, e non già nel domicilio eletto. Di poi, nelle due udienze che si erano celebrate dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, l'avvocato destinatario della notifica era stato sostituito da un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Solo nell'epigrafe della sentenza era stato correttamente indicato il difensore di fiducia. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione della testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, travisamento della prova dichiarativa assunta con la medesima, poiché ella aveva riferito, a differenza di quanto assunto dalla pronuncia impugnata, che esso ricorrente non era presente al momento dei fatti perché stava badando all'anziana madre. 2.3. Il ricorrente, con il terzo motivo, lamenta carenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando che l'unica ragione posta a fondamento del diniego, ossia la reiterazione delle condotte, sarebbe insussistente a fronte della sua condanna in relazione ad un unico episodio. [OSCURATO:PERSONA] 1. E fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso. Dall'esame del fascicolo d'ufficio del processo che si è celebrato dinanzi alla Corte d'appello (nel quale l'imputato è rimasto assente), consentito in sede di legittimità quando viene in rilievo un vizio di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) risulta che, effettivamente, egli aveva revocato mandato al precedente difensore e conferito lo stesso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ha eletto domicilio prima della proposizione dell'appello. L'atto di appello è stato poi sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato nella residenza invece che nel domicilio eletto presso il predetto avvocato e all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dai verbali delle due udienze celebratesi dinanzi alla Corte territoriale lo stesso ricorrente risulta difeso da tale avvocato, non comparso, e, di qui, sostituito da un difensore nominato ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. Vi è dunque che l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore dell'imputato e all'imputato stesso, rimasto assente, ha determinato una nullità d'ordine generale (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258615 - 01), che ha inficiato lo svolgimento del giudizio medesimo, con conseguente invalidità della sentenza impugnata. 2.0ccorre rilevare che, dopo la pronuncia della sentenza di appello i delitti di minaccia e violenza privatciascritti al ricorrente, e commessi ambedue in data 9 maggio2016, in assenza di atti di sospensione del relativo termine, si sono estinti per prescrizione il 9 novembre 2023. 3. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, mentre agli effetti civili deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione; Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 16