CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1978
Cassazione n. 05970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Cagliari - Sez. Dist. Sassari, con sentenza del 18/11/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata da SPERA Francesco ex art. 599-bis cod. proc. Pen., previo riconoscimento delle attenuanti generiche) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Sassari, in data 28/03/2018, nei confronti dello stesso SPERA e di FE' Patrizio, in relazione ai reati di ricettazione loro ascritti in concorso. Propone ricorso per cassazione lo SPERA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di immediato proscioglimento allo stato degli atti. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522. Nella specie, emerge dalla sentenza che il LEGATO aveva rinunciato ai motivi di diritto proposti con l'atto di appello). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il ConsiglieJEstensore