CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Parma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, n.2, cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di entrambi gli imputati in mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa. 2. Avverso la sentenza, hanno presentato ricorso gli imputati, con atto congiunto a firma del comune difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi di ricorso. 2.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato nell'ipotesi tentata di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., vista la sorveglianza continuativa - dal momento dell'impossessamento fino a quello del fermo, nel parcheggio dell'esercizio commerciale in cui è avvenuto il fatto - operata dal personale di vigilanza sull'azione delittuosa. Ciò che avrebbe impedito, secondo la difesa, l'acquisizione dell'autonoma detenzione della res furtiva e, quindi, la consumazione del furto. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, data l'assenza di dispositivi antitaccheggio all'interno dei locali dell'outlet. In quel contesto, l'utilizzo della borsa schermata non avrebbe avuto, pertanto, alcuna funzione di elusione del sistema di sorveglianza, non presente in quei locali. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Ipricorso @inammissibile. 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, difettando di un effettivo confronto con la motivazione posta a base della propria decisione dalla Corte d'appello (sulla necessità di un siffatto confronto, cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). Dal momento, infatti, che gli imputati sono stati fermati soltanto a seguito della loro uscita dai locali del negozio saccheggiato e, più precisamente, già dopo aver raggiunto il parcheggio dello stesso, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato nel fatto il «distacco materiale», temporalmente e spazialmente «sufficiente a consentire ai due ladri di svolgere sulla refurtiva atti di libero dominio». Di conseguenza, i Giudici di merito hanno coerentemente inquadrato la condotta ascritta all'imputato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen, escludendo l'ipotesi della forma tentata, dal momento che gli imputati, avendo superato la barriera delle casse ed essendosi finanche allontanatisi dal locale commerciale, per poi giungere sin nello spazio adibito a parcheggio delle autovetture, hanno conseguito, seppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Santarcangelo, Rv. 274016 - 01 e Sez. V, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, di guisa che «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia/. 2.2 II secondo motivo è manifestamente infondato non soltanto perché generico, ma anche per contrasto con la consolidata interpretazione della ratio che informa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.2, cod. pen. La Corte d'appello ha esattamente evidenziato come l'eccezione difensiva concernente la mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, basata sull'indimostrato assunto dell'assenza di dispositivi antitaccheggio all'interno dei locali saccheggiati, soffra di assoluta genericità in quanto sollevata in via meramente ipotetica. A ciò deve aggiungersi che, indipendentemente dall'esistenza o meno di dispositivi antitaccheggio, la tesi della difesa è agevolmente smentita dall'esatta individuazione della «funzione della norma che prevede la circostanza aggravante, diretta a punire in modo più severo chi miri ad aggredire l'altrui patrimonio facendo ricorso a mezzi fraudolenti» (Sez.2, n. 43912 del 04/10/2019, Gabellone, Rv. 277713). Al di là, dunque, del fatto che l'utilizzo di una borsa schermata sia stato effettivamente funzionale alla realizzazione del furto, ciò che rileva è l'aver predisposto uno stratagemma utile a aggredire più efficacemente il patrimonio altrui (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01, per l'individuazione, nella condotta fraudolenta, di un tratto specializzante rispetto alle modalità ordinarie, costituito da significativamente maggiore gravità a causa delle peculiari modalità con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene). [OSCURATO:PERSONA]. U Sciuscio cit.) hanno in motivazione sottolineato, nella ricostruzione dei tratti fondanti della circostanza aggravante, che «meno persuasivo appare il richiamo all'essenzialità dell'accorgimento ai fini della sottrazione. La considerazione, generalmente parlando, può avere qualche significato nell'ambito della peculiare fenomenologia di cui ci si occupa, nella quale emerge un tratto ineliminabile di affidamento al cliente, che limita l'efficienza delle difese, come testimoniato dalla grandissima rilevanza complessiva delle sottrazioni negli esercizi a self service. Si vuoi dire che, essendo solitamente limitate le difese e forte l'affidamento, è difficile (sempre in linea generale) che la condotta furtiva abbisogni delle ingegnose predisposizioni che danno luogo alla condotta fraudolenta tipica dell'aggravante». Ciò che ha indotto la Corte di cassazione a ravvisare la sussistenza della aggravante in parola anche delle condotte, ad esempio, successive alla realizzazione dell'azione diretta alla sottrazione purché siano finalizzate a garantire il provento dell'azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l'azione furtiva (Sez. 5, n. 15265 del 23/03/2005, Lamberti, Rv. 232142; Sez. 2, n. 1862 del 21/10/1983, dep. 1984, Salines, Rv. 162897; Sez. 2, n. 6032 del 26/02/1979, Anfiero, Rv. 142393, cit. in Sez.2, n. 43912 del 04/10/2019, sopra menzionata). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da considerare inammissibile e che i ricorrenti vadano condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e