CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1991 avverso la sentenza resa il 7 Marzo 2023 dalla Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari il 17 Febbraio :2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di ricettazione di alcuni monili in oro, ritenuto il fatto di particolare tenuità. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di riqualificare il fatto come furto ex art. 624 codice penale. Osserva il ricorrente che nell'atto di appello si contestava la qualificazione giuridica del fatto, deducendo che la condotta integ -ava il delitto di furto semplice. A supporto di tale riqualificazione si chiedeva l'acquisiz one delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] originariamente coimputato del Ghiani, dal quale emergeva che quest'ultimo era in realtà l'autore della sottrazione. Si precisava inoltre che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come furto semplice ex art. 624 cod.pen. e non ex art. 624 bis cod.pen. poiché i beni erano stati sottratti da una casa vacanze disabitata. La Corte non ha reso alcuna motivazione al riguardo, limitandosi ad affermare che non è ravvisabile alcun indizio di responsabilità del Ghiani per il furto e comunque in ipotesi la condotta dello stesso integrerebbe un reato più grave il furto in abitazione. 3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha reso sintetica ma esaustiva motivazione, evidenziando che dal compendio probatorio non emergono elementi per qualificare la condotta come furto, considerato peraltro che l'imputato non ha reso dichiarazioni in ordine all'accaduto. c4L.4.4.k Cul.VA i P 6 /-;/ P Le censure dedotte dalla difesa non sono consentite poiché in -77a179 una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, che è stata oggetto di logica e congrua motivazione da parte dei giudici di merito. Va inoltre ribadito che , come correttamente osservato dalla Corte territoriale, la censura non è sostenuta da adeguato interesse da parte del ricorrente, considerato che si chiede di riqualificare la condotta come furto e, trattandosi di delitto commesso all'interno di un luogo destinato ad abitazione, dovrebbe applicarsi l'art.624 bis cod.pen. che prevede una pena edittale più grave della fattispecie attenuata della ricettazione. Ed infatti ai fini della qualificazione giuridica della condotta non rileva che il delitto sia stato commesso all'interno di una residenza estiva temporanea, una casa vacanze, in quanto la ratio dell'aggravante riposa sulla volontà di punire in maniera più rigorosa chi si introduce in locali in cui si svolge la vita privata, a nulla rilevando che si tratti di abitazioni in cui si trascorrono le vacanze. E' infatti stato precisato che ai fini della configura bilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato,(Sez. 4 - , Sentenza n. 27678 del 23/06/2022 Ud. (dep. 15/07/2022 ) Rv. 283421 - 01) in quanto detta nozione è più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, e può essere costituito anche da un bene mobile, quale la cabina di un camion, adibita a camera da letto. (Sez. 4 - , Sentenza n. 48767 del 24/10/2019 Ud. (dep. 02/12/2019 ) Rv. 277875 - 01). Ne consegue che di certo il ricorrente non ha interesse ad invocare una più grave qualificazione giuridica della sua condotta. Per queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 29 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te li lì [OSCURATO:PERSONA] :rar9 POSITATO