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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45616/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di FIRENZE con la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza resa il 26 Febbraio 2018 dal Tribunale di Pistoia ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva e di truffa ascritti ai capi A, C e D .

Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, considerato che gli assegni sono stati denunciati come smarriti da [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 e sono stati utilizzati nel settembre 2014 e risultano tratti sul conto corrente di un soggetto noto all'imputato, ma la giustificazione da questi offerta, di averli ricevuti dietro il pagamento di una somma di denaro, non è stata creduta.

Deduce il ricorrente che in subordine avrebbe dovuto essere considerato responsabile in concorso del delitto di truffa e non del delitto di ricettazione.

Con il terzo motivo censura le argomentazioni con cui la Corte ha negato l'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 codice penale poiché l'entità del danno deve essere valutato in termini soggettivi e lo stesso è stato particolarmente esiguo.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato ritenendo inverosimile la versione fornita da quest'ultimo, di un complotto ordito ai suoi danni, e osservando che comunque l'avere compilato l'assegno con un nome falso dimostra la piena consapevolezza di utilizzare un mezzo di pagamento di provenienza illecita. il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non è stato dedotto con l'atto di appello; Il terzo motivo di ricorso e generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha ritenuto di non infima rilevanza il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, con argomentazione non manifestamente illogica né in contrasto con i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di FIRENZE con la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza resa il 26 Febbraio 2018 dal Tribunale di Pistoia ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva e di truffa ascritti ai capi A, C e D . Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, considerato che gli assegni sono stati denunciati come smarriti da [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 e sono stati utilizzati nel settembre 2014 e risultano tratti sul conto corrente di un soggetto noto all'imputato, ma la giustificazione da questi offerta, di averli ricevuti dietro il pagamento di una somma di denaro, non è stata creduta. Deduce il ricorrente che in subordine avrebbe dovuto essere considerato responsabile in concorso del delitto di truffa e non del delitto di ricettazione. Con il terzo motivo censura le argomentazioni con cui la Corte ha negato l'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 codice penale poiché l'entità del danno deve essere valutato in termini soggettivi e lo stesso è stato particolarmente esiguo. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato ritenendo inverosimile la versione fornita da quest'ultimo, di un complotto ordito ai suoi danni, e osservando che comunque l'avere compilato l'assegno con un nome falso dimostra la piena consapevolezza di utilizzare un mezzo di pagamento di provenienza illecita. il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non è stato dedotto con l'atto di appello; Il terzo motivo di ricorso e generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha ritenuto di non infima rilevanza il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, con argomentazione non manifestamente illogica né in contrasto con i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 202
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