CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 07796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 13627 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale autenticata in data 8.2.2022 a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Edilvalmarecchia" s.r.l. in liquidazione, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 499 - 20.3/20.4.2016 della Corte d'Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la "Ediltecnologie" s.r.l. ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 15.2.2022 al ricorso iscritto al n. 13627 - 2017 R.G.; preso atto che il controricorrente curatore del fallimento della "Edilvalmarecchia" s.r.l. in liquidazione ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; preso atto che la controricorrente "Trading" s.r.l. del pari ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; preso atto che l'intimata "Volteco" s.p.a. del pari ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Ediltecnologie" s.r.l. ed iscritto al n. 13627 - 2017 R.G. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2022 Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - -