CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 42857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94fo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c,i/e ha concluso chiedendo L-4 ID il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 612 comma 2 e 61 n.10 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo proposto la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 del codice di rito, lamentando che la sentenza impugnata non abbia verificato la ricorrenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129; disamina che s'impone a prescindere dalla condotta processuale delle parti; nonché l'eccessività della pena irrogata e, infine, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; 4.11 ricorso è inammissibile. Con il motivo esposto in ricorso ci si duole genericamente del mancato riconoscimento di eventuali cause di non punibilità, rectius in maniera ancor più generica della mancata verifica di eventuali cause di non punibilità ex art. 129, senza neppure indicarsi nè la causa di non punibilità che sarebbe stata pretermessa nella valutazione del giudice né le ragioni che militano per la sua sussistenza (laddove le verifiche di cui all'art. 129 del codice di rito risultano superate dalla decisione di condanna cui è pervenuto il giudice di merito). Del tutto generiche le altre censure sul trattamento sanzionatorio e sulla qualificazione giuridica del fatto, correttamente inquadrato nella minaccia alla stregua della frase attribuita all'imputato. 5. Va tuttavia, di ufficio, rilevato che la pena irrogata all'imputato, nella misura di mesi tre di reclusione (come ridotta dal giudice di secondo grado), è illegale perché superiore al massimo edittale di 51,00 Euro di multa, vigente alla data di commissione del fatto (5.12.2012); ed infatti, una volta concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 cod. pen. si sarebbe dovuta applicare la pena di cui al comma primo di tale disposizione normativa che ratione temporis - il fatto risale al 5.12.2012 ossia ad epoca antecedente alla modifica intervenuta con il decreto legge n. 93/13 convertito dalla 119/2013 - avrebbe dovuto essere quella della multa prevista nel massimo di euro 51, laddove è stata inflitta la pena della reclusione.Ne discende che la pena deve essere ricondotta alla soglia di legge, in applicazione analogica del principio fissato nell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3945 del 13/11/2002 - dep. 28/01/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224220; Sez. 4, n. 39631 del 24/09/2002, Gambini, Rv. 225693; Sez. 3, n. 3877 del 14/11/1995, Prati, Rv. 203205). Sebbene, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si sia affermato che la violazione del principio di legalità della pena è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione, però, che il ricorso non sia inammissibile e che l'esame della questione non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257612; Sez. 5, n. 36293 del 09/07/2004, Raimo, Rv. 230636), precludendo la causa di inammissibilità del ricorso la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, impedendo l'esercizio del potere di cognizione del giudice ad quem anche per le questioni rilevabili ex officio (Sez. 5, n. 24926 del 03/12/2003 - dep. 01/06/2004, Marullo, Rv. 229812), da parte di un più recente orientamento interpretativo, maturato in seno a questa Corte e che ha trovato l'autorevole conforto delle Sezioni Unite con la sentenza n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 07/05/2014, Ercolano, Rv. 258651, e di recente con quella n. 38809/22 del 31.3.22 - dep. il 13.10.2022 che ha definitivamente sancito la rilevabilità della illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente - si è osservato come si ponga in antitesi al principio della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27, comma 3, Cost., l'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, prima o successivamente al giudicato, illegittima. 6. In virtù delle superiori considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in Euro 50,00 di multa. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue inoltre la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 50 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro