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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14221/2024

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guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 8123/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentat e e difese da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata ai fini del procedimento in Roma, viadei [OSCURATO:PERSONA], n. 6 6 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] DLA Piper; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 3572/06/2016 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], pronunciata con riferimento agli avvisi di accertamento n n.

THL0EM100334/2013 - THL0EM100337/2013 - THL0EM101022/2014 - THL03M110027/2014; vistal’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì,che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 8123/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentat e e difese da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata ai fini del procedimento in Roma, viadei [OSCURATO:PERSONA], n. 6 6 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] DLA Piper; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 3572/06/2016 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], pronunciata con riferimento agli avvisi di accertamento n n. THL0EM100334/2013 - THL0EM100337/2013 - THL0EM101022/2014 - THL03M110027/2014; vistal’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì,che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si com
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